Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Adozione e affidamento - Adozione di maggiorenni - Limite - Automatico divieto, per come interpretato all'esito delle sentenze della Corte costituzionale n. 557/1988 e n. 345/1992, per coloro che hanno figli minori - Possibile deroga, in assenza di pregiudizio ai discendenti minori, rimessa alla valutazione del giudice - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza e violazione del diritto, anche convenzionale, al rispetto della propria vita privata, familiare e di relazione - Necessità di un intervento di sistema - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 006002).
Sono dichiarate inammissibili, per la richiesta di un intervento altamente manipolatorio, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Civitavecchia, sez. civile, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, dell’art. 291, primo comma, cod. civ., il quale, come interpretato all’esito delle sentenza n. 557/1988 e n. 345/1992 della Corte costituzionale, nel vietare l’adozione del maggiorenne in presenza di figli minori dell’adottante, non consente una deroga al divieto in assenza di pregiudizio ai discendenti minori derivante. Nel contesto ermeneutico che ha portato all’evoluzione dell’adozione dei maggiorenni, la quale nel corso del tempo si è arricchita di profili personalistici costituzionalmente rilevanti, anche il meccanismo preclusivo legato alla presenza di discendenti dell’adottante minori di età sollecita una rinnovata riflessione, perché presenta, per la sua irrimediabile fissità, dei profili di criticità. Se è pur vero, infatti, che l’adozione di maggiorenne non si caratterizza per la urgente necessità di dare una famiglia a minori abbandonati dai loro genitori biologici, e che la sua impraticabilità in caso di presenza di figli minori dell’adottante rinviene la sua origine nella esigenza di non privare questi ultimi della facoltà, una volta divenuti maggiorenni, di valutare i delicati interessi in giuoco, al contempo si deve sottolineare che l’automatismo preclusivo censurato non consente in alcun caso la possibilità di un apprezzamento dell’intensità dei legami di convivenza e di affetto reciproco già esistenti tra l’adottando e i figli minori dell’adottante, e dunque degli stessi interessi di questi ultimi al riconoscimento giuridico di tali legami in quanto rappresentativi della loro identità. E tuttavia la pronuncia richiesta eccede la sfera dei poteri della Corte costituzionale, perché l’intervento prospettato dal rimettente si presenta come una modifica di sistema. Si tratterebbe, infatti, di riconsiderare l’intera disciplina dell’istituto in questione. Siffatta operazione comporta un elevato tasso di manipolatività, di spettanza esclusiva del legislatore, proiettandosi anche sul piano processuale – coinvolgendo scelte di politica processuale a esso riservate – vista l’esigenza, per il giudice, di sentire il minore avente capacità di discernimento e di ponderare comparativamente i suoi interessi rispetto a quelli degli altri appartenenti al gruppo familiare.
Adozione e affidamento - Adozione di maggiorenni - Ratio - Trasmissione del cognome e del patrimonio - Successiva evoluzione dell'istituto - Strumento utile ad assecondare legami affettivo-solidaristici, come nelle famiglie c.d. ricomposte - Necessità di prevedere un maggiore potere di accertamento del giudice (nel caso di specie: illegittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, cod. civ. nella parte in cui esclude che il giudice possa dichiarare l'adozione anche nei casi in cui la differenza anagrafica sia inferiore a diciotto anni, sempre che sussistano validi e meritevoli motivi). (Classif. 006002).
L’adozione di persone maggiori di età non persegue più, e soltanto, la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, con conseguenze destinate a riverberarsi sul mero piano di disciplina relativa agli alimenti e alle successioni, ma è divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali. L’istituto formalizza così legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell’identità dell’individuo. Il perimetro di riferimento è innanzitutto segnato dal fenomeno delle c.d. famiglie ricomposte – in cui alle preesistenti relazioni di parentela si aggiungono nuovi legami, che trovano fondamento e consistenza in quella misura di affetti e solidarietà che è propria della comunità familiare – per poi spingersi ad assecondare altre istanze, in cui l’esigenza solidaristica resta variamente declinata. (Precedenti: S. 135/2023 - mass. 45621; S. 79/2022 - mass. 44634; S. 245/2004 - mass. 28660; S. 252/1996 - mass. 22627; S. 345/1992 - mass. 18570; S. 557/1988 - mass. 11906).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 2 Cost., l’art. 291, primo comma, cod. civ. nella parte in cui, per l’adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l’intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando. La disposizione censurata dal Tribunale di Firenze, sez. prima civile, contrasta con la necessità di una rimeditazione dell’istituto, in relazione anche alla mutata configurazione sociologica dell’adozione del maggiorenne. Nell’attuale quadro complessivo, in cui l’adozione di maggiorenni ha da ultimo assunto anche la funzione di riconoscimento giuridico di nuove formazioni sociali in cui vivano relazioni identitarie ed affettive, l’automatismo censurato, nella sua fissità, prescinde completamente dall’apprezzamento della esiguità dello scostamento rispetto alla differenza minima di età prescritta, sacrificando aprioristicamente il diritto alla identità della persona. L’attuale conformazione dell’istituto rende, pertanto, palese l’irragionevolezza di una regola priva di un margine di flessibilità, in quanto destinata ad entrare in frizione, nell’assolutezza della previsione, con il diritto costituzionale inviolabile all’identità personale. Il punto di equilibrio è nell’accertamento rimesso al giudice, che, caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, individuati in ragione della nuova funzionalità dell’istituto, provvederà ad apprezzare se esistano motivi meritevoli che consentano di derogarvi nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua. Non è pertanto necessario che la nozione di esiguità sia ulteriormente definita tramite l’indicazione di criteri più specifici, ai quali il giudice dovrebbe ispirarsi nel valutare i singoli casi in cui il limite minimo dei diciotto anni possa essere derogato. Essa rappresenta una clausola generale, che richiama la necessità di conservare una ragionevole imitazione del divario esistente in natura tra genitore e figlio, la cui impellenza è destinata ad affievolirsi via via che aumenta l’età dell’adottato).
sentenza 5/2024massima n. 45935 Adozione e affidamento - Adozione ordinaria di persone maggiorenni - Divieto di adozione da parte di chi abbia figli legittimi o legittimati di età minore - Prospettata violazione del principio di razionalità-equità - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione nella parte in cui non prevede che possa aversi adozione di maggiorenne da parte di soggetto che abbia discendenti legittimi o legittimati di età minore. Il sistema della disciplina dell'adozione di persone maggiori di età – presupponendo, fra l'altro, la necessità che i membri della famiglia legittima dell'adottante (coniuge e figli) siano adeguatamente posti in condizione di valutare le relative conseguenze sul piano morale e su quello patrimoniale e di esprimere, perciò, il loro assenso – non è stato, infatti, modificato dalle sentenze costituzionali n. 557 del 1988 e n. 345 del 1992 e l'invocata relativa 'ratio decidendi' non è applicabile al caso in esame, nel quale si chiede un intervento di revisione diretto ad escludere l'assenso dei figli minori anziché a far fronte alla relativa incapacità di esprimere la loro volontà. Né a diverso risultato può condurre la sentenza della Corte di cassazione n. 354 del 1999, anche invocata a sostegno di detta richiesta. - Su analoghe questioni, ricordate le sentenze n. 53/1994 e n. 252/1996. - In tema di deroga al divieto di adozione di maggiorenni da parte di chi abbia figli legittimi o legittimati, rispettivamente nella ipotesi in cui tali figli siano maggiorenni e consenzienti e in quella in cui essi siano maggiorenni ma incapaci di esprimere il proprio assenso, citate le sentenze n. 557/1988 e n. 345/1992. - Intorno alla struttura ed alla funzione dell'istituto dell'adozione di persone maggiori di età, menzionate le sentenze n. 89/1993, n. 53/1994, n. 252/1996, n. 240/1998, n. 500/2000, n. 120/2001.
Adozione - Adozione di persone maggiori di età - Condizione del divario di età, di almeno diciotto anni, tra adottanti e adottando - Inderogabilita' della condizione, anche in presenza di validi motivi e/o circostanze eccezionali - Prospettata irragionevolezza della disciplina - Erroneità del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile, nella parte in cui non consente al giudice di ridurre l'intervallo di diciotto anni di età che deve intercorrere fra adottanti e adottando maggiorenne, pur quando la differenza di età rimanga in concreto ricompresa in quella di solito intercorrente fra genitori e figli. Il giudice rimettente muove infatti dall'erroneo presupposto interpretativo che l'adozione ordinaria consenta la costituzione di un legame giuridico familiare, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 300 cod. civ., ove si afferma che l'adozione ordinaria non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante. - Per altri dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 291 cod. civ., tutti ritenuti infondati, si vedano le sentenze n. 89/1993 e 500/2000. M.R.
sentenza 82/2001massima n. 26121 Adozione e affidamento - Adozione di persona maggiorenne - Assenso dei figli o discendenti naturali maggiorenni e riconosciuti dell'adottante - Mancata previsione - Ordinanza di rimessione carente in punto di motivazione sulla pregiudizialità della questione - Manifesta inammissibilita'.
Manifesta inammissibilita', in quanto la motivazione dell'ordinanza di rimessione risulta carente in ordine a passaggi logici necessari riguardanti la pregiudizialita', della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291 del codice civile, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, nella parte in cui non condiziona l'adozione di una persona maggiore di eta' anche all'assenso dei figli (o dei discendenti) naturali maggiorenni e riconosciuti dall'adottante, ove questi esistano.
Adozione e affidamento - Adozione ordinaria di persone maggiori di età - Mancanza del divario di età (di almeno diciotto anni) tra adottante e adottando - Esclusione dell'adozione anche nell'ipotesi in cui l'adottando sia figlio del coniuge dell'adottante - Asserita disparità di trattamento, rispetto alla disciplina dell'adozione dei minori, con lesione dei diritti dell'adottante e dell'adottando - Diversità strutturale, di funzione e di effetti dell'adozione ordinaria, rispetto alla adozione dei minori - Non fondatezza della questione.
Come gia' affermato da questa Corte, l'adozione ordinaria ha struttura, funzione ed effetti diversi rispetto all'adozione dei minori e tali diversita' sono idonee a giustificare una differente disciplina con riguardo alla possibilita' di non osservare il divario di eta' normalmente richiesto tra adottante ed adottando nell'ipotesi in cui l'adozione si riferisca al figlio del coniuge. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291 cod. civ. impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, primo comma, e 30, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non permette l'adozione ordinaria di persone maggiorenni a coloro che non superano di almeno diciotto anni di eta' coloro che intendono adottare, anche nell'ipotesi in cui l'adottando sia figlio del coniuge dell'adottante. - V. sentenza n. 89 del 1993 ove e' gia' stata ritenuta inesatta la equiparazione dell'adozione ordinaria di persone maggiori di eta' all'adozione dei minori. L.T.
ADOZIONE - ADOZIONE DI FIGLIO MAGGIORENNE DELL'ALTRO CONIUGE GIA' INSERITO IN FAMIGLIA - ESCLUSIONE IN PRESENZA DI FIGLI LEGITTIMI MINORENNI - MANCATA GARANZIA DELL'UNITA' FAMILIARE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD IDENTICA SITUAZIONE MA IN PRESENZA DI FIGLI LEGITTIMI MAGGIORENNI O INTERDETTI O NEL CASO DI ADOTTANDO MINORE - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DEL POTERE DEL GIUDICE DI VALUTARE GLI INTERESSI E L'OBIETTIVA CONVENIENZA DELL'ADOZIONE - PRETESA MANCATA TUTELA DEL RAFFORZAMENTO DELL'UNITA' FAMILIARE - INAMMISSIBILITA'.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata con riferimento agli artt. 2, 3 (in relazione all'art. 44, comma 1, lett. b, l. 4 maggio 1983 n. 184) e 30 Cost., degli artt, 291 cod. civ. - modificato dalla sentenza n. 557 del 1988, nella parte in cui non prevede la possibilita' di adozione di un maggiorenne da parte di chi abbia discendenti legittimi o legittimati in eta' minore anche quando l'adottando sia figlio del coniuge dell'adottante e sia stabilmente inserito nella comunita' familiare - e 312 n. 2 cod. civ. - nella parte in cui, limitando il potere valutativo del tribunale alla convenienza dell'adozione per l'adottando, non consente al giudice una valutazione complessiva di tutti gli interessi coinvolti dall'istanza di adozione - in quanto, posto che la riforma del 1983 ha limitato l'adozione regolata dal codice civile alle persone maggiorenni, rivalutandone la funzione originaria di procurare un figlio a chi non l'ha avuto ('adoptio in hereditatem') e che, coerentemente con tale funzione l'art. 291 vieta l'adozione di un maggiorenne da parte di chi abbia figli legittimi o legittimati (salvi i temperamenti apportati dalle sent. nn. 557/1988 e 345/1992), la questione implica un intervento additivo che esorbita dai poteri della Corte, configurandosi un nuovo caso, che solo il legislatore puo' ammettere, di deroga alla competenza funzionale del tribunale per i minorenni circa la valutazione dell'interesse di tale categoria di soggetti. - S. nn. 557/1988 e 345/1992. red.: S. Di Palma
Riguarda ancher.d. 262/1942
ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE ORDINARIA - ADOTTANTE CON DISCENDENTI LEGITTIMI O LEGITTIMATI MINORENNI - POSSIBILITA' - ESCLUSIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ADOTTANTI CON FIGLI MAGGIORENNI INTERDETTI PER INFERMITA' DI MENTE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
In tema di adozione ordinaria, non puo' dirsi ingiustificata la disparita' di trattamento dell'aspirante adottante con discendenti legittimi o legittimati minorenni (al quale la vigente disciplina non consente l'adozione) rispetto all'adottante che abbia un figlio maggiorenne interdetto per infermita' di mente (caso in cui l'adozione puo' essere pronunciata dal Tribunale). E' infatti da escludersi che tali situazioni possano essere considerate omogenee e d'altra parte, la parificazione alla prima della seconda - anche se attuata, come richiesto nell'ordinanza di rimessione - attribuendo al saggio apprezzamento del giudice la valutazione comparativa degli interessi in campo nel caso specifico - priverebbe i figli minori della personalissima facolta' - una volta divenuti maggiorenni - di valutare e decidere sui delicati interessi in gioco, rimanendone snaturate le finalita' dell'istituto. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 291 e 297 cod. civ.). - V. la seguente massima B. Sulla illegittimita' costituzionale dell'art. 291 cod.civ., nella parte in cui non consente l'adozione ordinaria a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni, se consenzienti, S. n. 55/1988; sul riconoscimento, con pronuncia interpretativa di rigetto, della facolta' di chiedere l'adozione ordinaria, attraverso l'applicazione dell'art. 297 cod.civ., anche per persone con figli maggiorenni interdetti per infermita' di mente, S. n. 345/1992. red.: A.M.M. rev.: S.P.
sentenza 53/1994massima n. 20328 Riguarda ancheart. 297 Codice civile
ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE ORDINARIA - ADOTTANTE CON DISCENDENTI LEGITTIMI O LEGITTIMATI MINORENNI - POSSIBILITA' - ESCLUSIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DELL'ADOZIONE SPECIALE, LA CUI POSSIBILITA' NON E' PRECLUSA DALLA PRESENZA DI FIGLI MINORI DELL'ADOTTANTE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non contrasta con il principio di eguaglianza che l'adozione ordinaria, a differenza di quanto previsto per l'adozione speciale, non sia consentita a persone con discendenti legittimi o legittimati minorenni. Infatti, mentre con l'adozione speciale l'ordinamento giuridico intende inserire in una idonea e stabile famiglia (preferibilmente gia' con figli) un minore moralmente e materialmente abbandonato - e per questo interesse prevalente ritiene secondaria l'eventuale soddisfazione ridotta degli interessi personali e patrimoniali dei figli legittimi (anche se minorenni) degli adottanti - nel caso invece dell'adozione ordinaria il legislatore non ha riscontrato analogo interesse prevalente, in quanto l'adottando non solo e' maggiorenne e continua ad essere legato ai propri genitori, ma, entrando anche in una seconda famiglia, assorbe una parte degli interessi morali e patrimoniali del figlio minore, legato soltanto alla famiglia dell'adottante. La scelta del legislatore di valutare diversamente le due fattispecie e' pertanto frutto di un non irragionevole bilanciamento di interessi che conduce nei due casi a soluzioni differenti. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 291 e 297 cod. civ.). red.: A.M.M. rev.: S.P.
sentenza 53/1994massima n. 20329 Riguarda ancheart. 297 Codice civile
ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI ETA' - DISCIPLINA - DIFFERENZA DI ETA' CON L'ADOTTANTE - SUPERAMENTO DEL PREVISTO LIMITE DI DICIOTTO ANNI - POSSIBILITA' - MANCATA PREVISIONE - IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO, RISPETTO AI MINORI IN STATO DI ADOTTABILITA', LESIVA DELLA GARANZIA COSTITUZIONALE DEI DIRITTI DELL'UOMO NELL'AMBITO DELLE FORMAZIONI SOCIALI (QUALE LA FAMIGLIA) E DELL'UNITA' DELLA FAMIGLIA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
A differenza dell'adozione dei minori, disciplinata dalla legge n. 184 del 1983, l'adozione di persone maggiori di eta', regolata dagli artt. 291 e seguenti cod. civ., non implica necessariamente l'instaurarsi o il permanere della convivenza familiare, non determina la soggezione alla potesta' dei genitori adottivi, ne' impone all'adottante l'obbligo di mantenere, istruire ed educare l'adottato. Inoltre, l'adozione di persone maggiori di eta' e' essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacche' il controllo del Tribunale verte sui requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione "conviene" all'adottando (art. 312 cod. civ.), senza alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando e senza gli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori. Risulta quindi razionalmente giustificata una diversita' di disciplina anche nel superamento - consentito solo per l'adozione di minori, in casi eccezionali che esigono una specifica indagine e la rigorosa valutazione del giudice - del limite posto dal divario di eta' ordinariamente richiesto tra adottante ed adottando. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 291 cod. civ., nella parte in cui, limitatamente al caso del coniuge che chieda di adottare - come nella specie - il figlio dell'altro coniuge, non consente al giudice di ridurre, in presenza di determinate circostanze, il previsto intervallo di eta' tra adottante e adottando). - Sulla illegittimita' della mancata previsione, in casi eccezionali, nella disciplina dell'adozione di minori, della possibilita' di ridurre l'intervallo di eta' tra adottante e adottando, v. s. nn. 44/1990 e 148/1992.
sentenza 89/1993massima n. 19244 ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE ORDINARIA - ADOZIONE DI PERSONA MAGGIORENNE DA PARTE DI PERSONA CON FIGLI LEGITTIMI O LEGITTIMATI - POSSIBILITA', IN SEGUITO A SENTENZA N. 557/1988, IN CASO DI ASSENSO DI QUESTI ULTIMI, MA NON QUANDO TALE ASSENSO SIA IMPEDITO DA INCAPACITA' - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA - POSSIBILE PRONUNCIA DELL'ADOZIONE, ANCHE IN TALE IPOTESI, PREVIA VALUTAZIONE DEI RISPETTIVI INTERESSI, DA PARTE DEL TRIBUNALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Riguardo ai casi in cui, per l'adozione ordinaria di persona maggiorenne (artt. 291 e segg., cod.civ.) e' richiesto l'assenso di appartenenti alla famiglia legittima dell'adottante, deve ritenersi che la disposizione dell'art. 297 stesso codice - secondo la quale quando, per incapacita' dei suddetti, l'assenso non possa essere ottenuto, il tribunale, apprezzando gli interessi ivi indicati, puo' egualmente pronunciare l'adozione - benche' originariamente dettata solo per i genitori e il coniuge, assuma un significato e un contenuto generale e che quindi, in seguito alla sentenza n. 557 del 1988 della Corte costituzionale - che, dichiarando la parziale illegittimita' dell'art. 291, ha reso possibile l'adozione, in precedenza non consentita, anche in presenza di figli legittimi o legittimati, se assenzienti - sia applicabile, quando sia impossibile ottenerne l'assenso per incapacita', anche a questi ultimi. Cosi' ricostruito il sistema normativo, va dunque respinta la censura di disparita' di trattamento avanzata sul presupposto - che di tale ricostruzione non tiene conto - della necessita' e inderogabilita', nell'ipotesi in questione, della manifestazione di volonta' del figlio legittimo o legittimato. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 291 cod.civ., 'in parte qua'). - S. n. 557/1988.
ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI ETA' - LIMITI A TUTELA DEI DIRITTI DEI MEMBRI DELLA FAMIGLIA LEGITTIMA.
In linea di principio, ben puo' il legislatore - nell'esercizio del suo potere discrezionale - limitare l'ambito delle adozioni per salvaguardare i diritti dei membri della famiglia legittima, purche' non si tratti di limitazioni eccessive (e come tali irrazionali) rispetto allo scopo perseguito.
ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI ETA' - ESCLUSIONE IN PRESENZA DI FIGLI LEGITTIMI O LEGITTIMATI DELL'ADOTTANTE, BENCHE' MAGGIORENNI E CONSENZIENTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Il coniuge e i discendenti dell'adottante, in quanto membri della famiglia legittima, sono egualmente interessati, sia sotto l'aspetto morale che patrimoniale, dagli effetti dell'adozione, sicche' nessun motivo razionale sussiste per ritenere che il rispettivo assenso all'adozione sia sufficiente a tutelare la posizione del coniuge (art. 297, comma primo, cod. civ.), ma non quella, sostanzialmente identica, dei figli.Pertanto, l'art. 291 cod. civ. - secondo cui l'esistenza di discendenti legittimi o legittimati dell'adottante osta all'adozione di persona maggiorenne - e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.
- ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE - ADOTTANTE SOGGETTO AVENTE DISCENDENTI LEGITTIMI LEGITTIMATI, ANCORCHE' MAGGIORENNI E CONSENZIENTI - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - COD. CIV. ART. 291. - COST., ARTT. 3, 30.
E' manifestamente inammissibile, in quanto concernente una norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima, la questione di costituzionalita' - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost. - dell'art. 291 c.c., nella parte in cui non consente l'adozione a soggetti aventi discendenti legittimi o legittimati ancorche' maggiorenni e consenzienti. - cfr. S. n. 557/1988.