Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo civile - Procedimenti riguardanti i magistrati - Magistrato in servizio nello stesso ufficio dell'organo giudicante o di un ufficio dello stesso distretto - Competenza territoriale del giudice del capoluogo di altro distretto, in analogia al disposto dell'art. 11 cod. proc. pen. - Irretroattività della previsione - Lamentata disparita' di trattamento, con lesione del principio della terzieta' del giudice e del principio del giusto processo - Difetto di un giudizio - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 36 cod. proc. civ., e dell'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, nella parte in cui, nei giudizi civili nei quali sia parte un magistrato, non rendono applicabile retroattivamente il criterio di individuazione della competenza introdotto dall'art. 30-bis cod. proc. civ.. La questione, infatti, è stata sollevata dal presidente del tribunale, chiamato a provvedere su una istanza di astensione, e quindi al di fuori di un "giudizio" ai sensi dell'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1. - Nello stesso senso, v. ordinanza n. 35/1998. M. R.
Riguarda ancheart. 9 legge 420/1998art. 21 Codice di procedura civileart. 29 Codice di procedura civileart. 27 Codice di procedura civileart. 30 Codice di procedura civileart. 26 Codice di procedura civilee altri 13
Processo civile - Procedimenti riguardanti i magistrati - Magistrato in servizio nello stesso ufficio dell'organo giudicante o di un ufficio dello stesso distretto - Competenza territoriale del giudice del capoluogo d'altro distretto - Irretroattività della previsione - Lamentata disparita' di trattamento - Sospensione del giudizio 'a quo' sino alla decisione di analoga questione - Difetto di una formale proposizione della questione - Rinvio degli atti al giudice rimettente.
Non costituisce formale proposizione di incidente di costituzionalità l'ordinanza con la quale il giudice si limita a rilevare che sulla materia oggetto del contendere è già stata sollevata questione di legittimità costituzionale in altro giudizio, e dispone la sospensione del processo in attesa della sua definizione. Pertanto, gli atti pervenuti risultano irricevibili e vanno rinviati al giudice 'a quo'. - Nello stesso senso, v. ordinanze n. 264/1995, n. 9/1991. M. R.
Riguarda ancheart. 33 Codice di procedura civileart. 24 Codice di procedura civileart. 20 Codice di procedura civileart. 31 Codice di procedura civileart. 26 Codice di procedura civileart. 22 Codice di procedura civilee altri 11
Processo civile - Procedimenti riguardanti i magistrati - Cause nelle quali siano parte magistrati in servizio nello stesso distretto ove ha sede il giudice competente - Competenza territoriale - Foro derogatorio - Mancata previsione - Lamentata irragionevolezza con violazione del principio del giusto processo - Discrezionalità del legislatore in materia - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 35 del cod. proc. civ., e dell'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, nella parte in cui, nei giudizi civili nei quali sia parte un magistrato, non rendono applicabile retroattivamente il criterio di individuazione della competenza introdotto dall'art. 30-bis cod. proc. civ.. La scelta di rendere retroattiva una nuova norma processuale rientra, infatti, nella discrezionalità del legislatore, che nella specie non può ritenersi irrazionalmente esercitata, posto che il principio della irretroattività di nuove norme sulla competenza è sancito anche dall'art. 5 cod. proc. civ.. Né è ipotizzabile una lesione del principio del "giusto processo", in quanto la invocata retroattività della nuova norma, con la conseguente necessità di regressione dei giudizi pendenti a fasi anteriori, avrebbe nuociuto, e non salvaguardato, quel principio. M. R.
Riguarda ancheart. 23 Codice di procedura civileart. 9 legge 420/1998art. 26 Codice di procedura civileart. 24 Codice di procedura civileart. 31 Codice di procedura civileart. 21 Codice di procedura civilee altri 12
PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTI CIVILI RIGUARDANTI I MAGISTRATI - COMPETENZA PER TERRITORIO - INAPPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA DETTATA PER I PROCEDIMENTI PENALI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 101 COST. - RICHIESTA DI SENTENZA ADDITIVA COMPORTANTE UNA SCELTA FRA PIU' SOLUZIONI POSSIBILI - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost. - del combinato disposto degli articoli da 18 a 35 cod. proc. civ. - nella parte in cui non viene previsto uno spostamento della competenza per territorio secondo principi predeterminati quali quelli previsti, per il processo penale, dall'art. 11 cod. proc. pen.: a) nel caso in cui un magistrato sia attore o convenuto in un procedimento civile; b) ovvero, in linea subordinata <<limitatamente al caso in cui il giudizio civile abbia ad oggetto fatti la cui rilevanza penale debba essere incidentalmente accertata>>; c) ovvero, in via ulteriormente subordinata, <<nei procedimenti civili per diffamazione a mezzo stampa in cui sia applicabile la sanzione di cui all'art. 12 legge sulla stampa>> -, in quanto la richiesta sentenza additiva comporta, secondo la stessa prospettazione del giudice rimettente, una scelta fra piu' soluzioni possibili, che e' rimessa al legislatore. Invero, solo quest'ultimo puo' stabilire, nell'esercizio del suo potere discrezionale, quando ricorra quell'identita' di 'ratio' che imponga l'estensione pura e semplice del criterio di cui all'art. 11 cod. proc. pen. e quando, invece, <<quella 'ratio' non ricorra affatto o sia realizzabile attraverso la previsione di un foro derogatorio appropriato alla specifica materia>>; cosi' da evitare che vengano sacrificati altri interessi o valori costituzionalmente rilevanti, come potrebbe accadere ove, ad esempio, per una esecuzione forzata o per una causa divisoria o per un regolamento di confini, diventasse competente il giudice di un distretto assai lontano dal foro attualmente 'singulatim' previsto nel codice di rito civile. red.: G. Leo
sentenza 51/1998massima n. 23996 Riguarda ancheart. 24 Codice di procedura civileart. 34 Codice di procedura civileart. 18 Codice di procedura civileart. 28 Codice di procedura civileart. 19 Codice di procedura civileart. 31 Codice di procedura civilee altri 11
PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTI CIVILI RIGUARDANTI I MAGISTRATI - COMPETENZA PER TERRITORIO - INAPPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA DETTATA PER I PROCEDIMENTI PENALI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 25 E 101 COST. - RICHIESTA DI SENTENZA ADDITIVA COMPORTANTE UNA SCELTA TRA PIU' SOLUZIONI POSSIBILI - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost. - degli articoli da 18 a 36 cod. proc. civ. - <<nella parte in cui non prevedono l'applicabilita' del criterio di competenza territoriale stabilito dall'art. 11 cod. proc. pen. anche ai giudizi civili nei quali sia attore o convenuto un magistrato e che abbiano ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni derivati da un reato, di cui il magistrato, parte del giudizio civile, si assume essere l'autore ovvero la persona offesa o il danneggiato >> -, in quanto la richiesta sentenza additiva comporta, secondo la stessa prospettazione del giudice rimettente, una scelta fra piu' soluzioni possibili, che e' rimessa al legislatore. Invero, solo quest'ultimo puo' stabilire, nell'esercizio del suo potere discrezionale, quando ricorra quell'identita' di 'ratio' che imponga l'estensione pura e semplice del criterio di cui all'art. 11 cod. proc. pen. e quando, invece, <<quella 'ratio' non ricorra affatto o sia realizzabile attraverso la previsione di un foro derogatorio appropriato alla specifica materia>>. Cosi' da evitare che vengano sacrificati altri interessi o valori costituzionalmente rilevanti, come potrebbe accadere ove, ad esempio, per una esecuzione forzata o per una causa divisoria o per un regolamento di confini, diventasse competente il giudice di un distretto assai lontano dal foro attualmente 'singulatim' previsto nel codice di rito civile. red.: G. Leo
sentenza 51/1998massima n. 23998 Riguarda ancheart. 20 Codice di procedura civileart. 36 Codice di procedura civileart. 27 Codice di procedura civileart. 31 Codice di procedura civileart. 29 Codice di procedura civileart. 28 Codice di procedura civilee altri 12
PROCESSO CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - PROCEDIMENTI IN CUI SIA PARTE UN MAGISTRATO - APPLICABILITA' DEI CRITERI DI COMPETENZA TERRITORIALE STABILITI PER I PROCEDIMENTI PENALI CONCERNENTI I MAGISTRATI (ART. 11 COD. PROC. PEN.) E PER QUELLI CIVILI, CONCERNENTI LA RESPONSABILITA' DEI MAGISTRATI (ARTT. 4 E 8 L. N. 117 DEL 1988) - MANCATA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA ED IMPARZIALITA' DEL GIUDICE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - MERA RIPROPOSIZIONE DI QUESTIONE GIA' DICHIARATA INAMMISSIBILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. e la questione di legittimita' costituzionale degli artt. da 18 a 35 cod. proc. civ., rispettivamente sollevate con riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost. ed agli artt. 3, 24 e 101 Cost., in quanto identiche questioni sono gia' state dichiarate inammissibili con la sent. n. 51 del 1998 e non sono state svolte ulteriori ragioni di incostituzionalita'. - Sent. n. 51/1998 red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 21 Codice di procedura civileart. 27 Codice di procedura civileart. 34 Codice di procedura civileart. 24 Codice di procedura civileart. 18 Codice di procedura civileart. 35 Codice di procedura civilee altri 11
PROCEDIMENTO CIVILE - ESECUZIONE FORZATA MOBILIARE SU TITOLO FISCALE - OPPOSIZIONE DI TERZO ESTRANEO ALL'ESECUZIONE - FORO DELLO STATO - MANIFESTA INFONDATEZZA. - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N.602, ART. 54, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 9 E 25 DEL C.P.C. E ALL'ART. 6 DEL R.D. 30 OTTOBRE 1933, N. 1611 - COST., ARTT. 3 E 24
PROCEDIMENTO CIVILE - ESECUZIONE FORZATA - FORO DELLO STATO. L'imposizione del foro erariale nel procedimento civile avente ad oggetto l'opposizione di terzo estraneo all'esecuzione forzata mobiliare su titolo fiscale non comprime irragionevolmente il diritto alla tutela giurisdizionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, in relazione agli artt. 9 e 25 cod. proc. civ. e all'art. 6 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.). - cfr. S. nn. 12/1974, 118/1964 e 119/1963
Riguarda ancheart. 54 Riscossione imposte sul redditoart. 6 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)art. 9 Codice di procedura civile
FORO DELLO STATO - COD. PROC. CIV., ART. 25, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 6 E 8 DEL R.D. 30 OTTOBRE 1933, N. 1611 - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 113 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Va dichiarata la infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui la medesima questione sia stata gia' ritenuta non fondata sotto gli stessi profili denunziati e non venga addotto alcun nuovo argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza, essendosi limitato il giudice a quo a ripetere gli argomenti gia' puntualmente disattesi in ogni loro aspetto. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. - dell'art. 25 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 6 ed 8 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, riguardante il foro della Pubblica Amministrazione, regolato in modo da appagare la duplice esigenza di concentrare sia gli uffici dell'Avvocatura sia, conseguentemente, la trattazione delle cause cui partecipa lo Stato in un numero ristretto di sedi, conseguendo cosi' economia di esercizio a vantaggio della collettivita' e consentendo specializzazione dei giudici nella trattazione di tali controversie). Cfr.: sent. nn. 118 del 1964 e nonche' 119 del 1963 e 4 del 1964.
Riguarda ancheart. 8 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)art. 6 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)
PROCESSO CIVILE - FORO DELLO STATO - FONDAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Gli artt. 25 Cod. proc. civ e 6, 7, 8 e 10 del T.U. 30 ottobre 1933 n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, non contrastano con il principio di uguaglianza. Infatti, posto che quest'ultimo non puo' considerarsi vulnerato da una legge la quale regoli in modo differente dagli altri un caso che, rispetto a questi ultimi, presenti profili che giustifichino la disparita', la regola del foro dello Stato - per quanto sia in grado di elevare il costo del processo per le altre parti - ha una giustificazione sufficientemente adeguata, nell'esigenza di concentrare a vantaggio della collettivita', e in vista di un minor costo e di un migliore svolgimento del servizio, sia gli uffici della Avvocatura dello Stato, sia i giudizi cui partecipa lo Stato presso un numero ristretto di sedi giudiziarie, si' da dare impulso alla specializzazione di queste. - S. nn. 87/1962, 81/1963, 77/1964.
Riguarda ancheart. 6 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)art. 7 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)art. 8 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)art. 10 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)
PROCESSO CIVILE - FORO DELLO STATO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AZIONE E DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Gli artt. 25 Cod. proc. civ. e 6, 7, 8 e 10 del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, non contrastano col diritto di azione e di difesa garantito dall'art. 24 Cost., ne' in modo diretto, ne' indirettamente. Infatti, in primo luogo, il maggior costo del giudizio non puo' esser considerato tale da sconsigliare chi in mancanza della regola del foro dello Stato la avrebbe esercitata, la difesa in giudizio delle proprie posizioni soggettive; in secondo luogo esso ha un'adeguata giustificazione in ragioni di interesse generale. - S. nn. 87/1962, 81/1963, 77/1964.
Riguarda ancheart. 6 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)art. 7 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)art. 8 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)art. 10 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)
PROCESSO CIVILE - FORO DELLO STATO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO POSTO NELL'ART. 113 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Gli artt. 25 Cod. proc. civ e 6, 7, 8 e 10 del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, per le stesse ragioni per le quali non contrastano col diritto di azione e di difesa di cui all'art. 24 Cost., non ledono la garanzia posta nell'art. 113 Cost. a favore della possibilita' di agire in giudizio contro la pubblica amministrazione in difesa dei propri diritti e interessi legittimi. Vedi: massima precedente e 87/62. - S. nn. 87/1962, 2/1964.
Riguarda ancheart. 6 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)art. 7 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)art. 8 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)art. 10 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)
PROCESSO CIVILE - FORO DELLO STATO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLO STATO DI DIRITTO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Gli artt. 25 Cod. proc. civ. e 6, 7, 8 e 10 del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, non violano i principi dello Stato di diritto: infatti il trattamento che essi riservano allo Stato quando sia parte in giudizio civile e non costituisce un privilegio ingiusto a favore dello Stato medesimo ma risponde ad esigenze razionali senza pregiudicare diritti dei cittadini.
Riguarda ancheart. 6 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)art. 7 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)art. 8 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)art. 10 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)
GIURISDIZIONE E COMPETENZA - GIUDICE NATURALE - GIUDICE PRECOSTITUITO PER LEGGE.
Vedi: Sent. n. 119/1963 B.
Riguarda ancheart. 6 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)art. 7 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)art. 8 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)art. 10 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)