Art. 307 c.p.c.Estinzione del processo per inattivita' delle parti

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[1]Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo si estingue quando le parti, alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi hanno proceduto nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice.

[2]L'estinzione e' dichiarata con ordinanza, anche d'ufficio. Tuttavia se il processo e' stato proseguito o riassunto fuori del termine ed e' intervenuta sentenza o e' stata data esecuzione a una ordinanza istruttoria, l'estinzione non puo' essere dichiarata.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art307 · fonte su Normattiva