Art. 307 c.p.c.Estinzione del processo per inattivita' delle parti

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[1]((Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita nel termine stabilito dall'art. 166, ovvero se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, per motivi autorizzati della legge abbia ordinato la cancellazione della causa del ruolo, il processo, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 181 e dell'art. 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di un anno, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue.

[2]Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se per motivi autorizzati dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.

[3]Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresi' qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non puo' essere inferiore ad un mese ne' superiore a sei.

[4]L'estinzione opera di diritto, ma, dev'essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa e' dichiarata con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio se dinanzi a questo venga eccepita)). 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483

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Il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino alla revisione generale del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e coordinato col codice civile con regio decreto 20 aprile 1942, n. 504, sono ad esso apportate le modificazioni e le aggiunte risultanti dagli articoli seguenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 1) che la presente modifica avra' esecuzione a cominciare dal primo gennaio 1949. La L. 29 dicembre 1948, n. 1470, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile e' sospesa fino al 31 marzo 1949". La L. 31 marzo 1949, n. 92, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, gia' sospesa fino al 31 marzo 1949 per effetto della legge 29 dicembre 1948, n. 1470, resta ulteriormente sospesa fino al 30 giugno 1949". La L. 5 luglio 1949, n. 341, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La sospensione del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura, civile, gia', disposta con la legge 31 marzo 1949, n. 92, e' ulteriormente prorogata sino all'entrata in vigore della legge di ratifica del decreto legislativo medesimo".

Testo vigente dal 4 giugno 1948 al 1 gennaio 1951 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art307 · fonte su Normattiva