Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RENDICONTO DEL CURATORE Decreto del giudice delegato di fissazione dell'udienza ex art. 116, ult. comma l.fall. - Mancata o ritardata iscrizione a ruolo della causa - Estinzione del giudizio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. · PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA' DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE In genere.
In tema di rendiconto del curatore, ove sia stata fissata dal giudice delegato l'udienza dinanzi al collegio ai sensi dell'art. 116, ult. comma, l.fall., l'omessa o ritardata iscrizione a ruolo della causa non comporta l'estinzione del giudizio, trattandosi di mero adempimento amministrativo, volto a rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato l'eccezione di estinzione del giudizio in una fattispecie nella quale, dopo la fissazione dell'udienza collegiale da parte del giudice delegato, nessuna delle parti aveva iscritto la causa a ruolo e il processo era stato tempestivamente riassunto dal fallimento ai sensi dell'art. 307, comma 1, c.p.c.). 29 <!-- pag. 30 -->
Cass. civ. n. 3203/2026Sez. 1Rv. 677598-02
Riguarda ancheart. 189 Codice di procedura civile
Precedenti: 676387-02, 638417-01
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Sentenza di primo grado che decide la controversia nel merito - Omessa pronuncia su vizio processuale rilevabile d’ufficio - Impugnazione sul punto - Necessità - Omissione - Conseguenze - Giudicato interno sulla questione - Sussistenza - Fondamento - Eccezioni - Fattispecie. · PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE In genere.
In tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare 142 <!-- pag. 143 --> espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata. (Nella specie, la S.C. ha affermato la natura fondante del difetto di potestas iudicandi conseguente all'omessa tempestiva riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio, così confermando la sentenza di appello che, pur in assenza di proposizione di appello incidentale sul punto, aveva rilevato il vizio e dichiarato l'estinzione del processo).
Cass. civ. n. 31547/2025Sez. LRv. 677191-01
Riguarda ancheart. 161 Codice di procedura civileart. 276 Codice di procedura civileart. 279 Codice di procedura civileart. 324 Codice di procedura civileart. 346 Codice di procedura civileart. 329 Codice di procedura civilee altri 1
Precedenti: 660293-01, 670083-01, 675787-01, 660855-01
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI Cause scindibili - Evento interruttivo relativo a una sola parte - Interruzione dell'intero processo - Tempestiva riassunzione ad opera di una delle parti - Operatività rispetto a tutte le parti - Potere della parte che riassume il processo di sciogliere il cumulo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di cumulo di cause scindibili, qualora il giudice - a fronte di un evento che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze - interrompa l'intero processo, la riassunzione, effettuata, nel termine indicato dall'art. 305 c.p.c., esclusivamente da una delle parti interessate, notificando il ricorso e il decreto di fissazione di udienza a tutti i contraddittori, deve ritenersi tempestiva rispetto a ognuna delle parti e non può essere dichiarata, con riferimento a costoro, l'estinzione parziale del processo, considerato anche che chi pone in essere la detta riassunzione non ha il potere di sciogliere il menzionato cumulo (notificando l'atto riassuntivo unicamente ad alcuni dei contraddittori), giacché, in presenza di un processo cumulato per iniziativa delle parti, il potere di separazione compete al giudice. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che, nel corso di un giudizio ex art. 645 c.p.c., interrotto per la dichiarazione di fallimento del debitore principale, ha ritenuto sufficiente la riassunzione effettuata dal solo garante, notificata alle altre parti, a riattivare l'unico processo nei confronti di tutte le diverse domande cumulate già proposte al momento iniziale della lite).
Cass. civ. n. 29021/2025Sez. 1Rv. 675990-01
Riguarda ancheart. 105 Codice di procedura civileart. 300 Codice di procedura civileart. 303 Codice di procedura civileart. 305 Codice di procedura civile
Precedenti: 657937-02, 657575-01
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Termine per la riassunzione della causa sospesa - Decorrenza - Pubblicazione della sentenza che definisce la causa pregiudicante - Sufficienza - Esclusione - Comunicazione della cancelleria o notifica della controparte - Necessità - Ragioni.
In tema di sospensione del processo per pregiudizialità, il termine per la riassunzione della causa sospesa decorre dalla conoscenza legale della cessazione della causa di sospensione sicché, nel caso in cui la parte che vi abbia interesse sia anche parte (ancorché contumace) del giudizio pregiudicante, esso non decorre dalla mera pubblicazione della sentenza che la definisce, in mancanza di comunicazione della cancelleria ovvero di notifica su iniziativa della controparte, non sussistendo alcun obbligo - per la parte costituita così come per quella rimasta contumace nel giudizio pregiudicante - di attivarsi per acquisire tale conoscenza.
Cass. civ. n. 25514/2025Sez. 3Rv. 676357-01
Riguarda ancheart. 295 Codice di procedura civileart. 297 Codice di procedura civile
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME Provvedimenti appellabili - Ordinanze o sentenze non definitive che dichiarano l'estinzione - Riserva facoltativa di gravame - Decorrenza del termine per l'impugnazione - Per la sentenza di merito - Decorrenza immediata - Avverso la sentenza di rito - Disciplina ex art. 129 disp. att. c.p.c. - Applicabilità al giudizio di appello - Esclusione - Fattispecie.
In tema di appellabilità dei provvedimenti, l'ordinanza pronunciata in primo grado ex artt. 307 o 308 c.p.c. o la sentenza non definitiva, gravate con riserva ai sensi dell'art. 129 disp. att. c.p.c., acquistano efficacia di sentenza definitiva con decorrenza dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. dalla data di irrevocabilità o da quella di passaggio in giudicato dei detti provvedimenti, qualora si tratti di sentenza di merito; ove invece venga appellata la sentenza dichiarativa dell'estinzione, nel procedimento di gravame - ai sensi dell'art. 340 c.p.c. - deve proporsi anche appello avverso la sentenza per cui sia stata fatta riserva, restando esclusa l'applicabilità in tale procedimento della disciplina dettata dal citato art. 129 che trova attuazione con esclusivo riguardo al giudizio di primo grado. (Nella specie, la S.C., cassando senza rinvio, ha dichiarato inammissibile l'appello in quanto proposto avverso la sentenza non definitiva soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dal giudice di secondo grado contro la sentenza definitiva che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio).
Cass. civ. n. 23869/2025Sez. 2Rv. 676097-01
Riguarda ancheart. 340 Codice di procedura civileart. 308 Codice di procedura civile
Precedenti: 472793-01, 663967-01
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA' DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE Cause inscindibili - Unità del rapporto processuale - Estinzione parziale - Esclusione - Conseguenze - Tempestiva riassunzione solo nei confronti di alcuni litisconsorti necessari - Idoneità ad evitare l'estinzione - Ordine di integrazione del contraddittorio - Necessità.
Il principio dell'unità del rapporto processuale tra cause inscindibili inibisce che esso possa estinguersi solo in parte e restare in vita per alcune delle azioni che ne costituiscono oggetto e ciò indipendentemente dall'eventuale eccezione di estinzione parziale sollevata da alcuna delle parti, giacché trova applicazione il rilievo officioso di cui al comma 4 dell'art. 307 c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009; ne deriva che la tempestiva riassunzione nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari non determina l'estinzione dell'intero processo, né delle sole cause non riassunte, dovendo il giudice, piuttosto, ordinare l'integrazione del contraddittorio.
Cass. civ. n. 20991/2025Sez. 2Rv. 675964-03
Riguarda ancheart. 102 Codice di procedura civileart. 331 Codice di procedura civileart. 303 Codice di procedura civileart. 305 Codice di procedura civile
Precedenti: 624142-01
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Art. 2, comma 2- sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001- Previsione di una presunzione iuris tantum di disinteresse della parte a coltivare il giudizio e di assenza del pregiudizio in caso di estinzione per rinuncia o inattività delle parti - Applicabilità all'ipotesi di mancata comparizione delle parti ex artt. 181 e 309 c.p.c. - Sussistenza - Fondamento.
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la presunzione iuris tantum di disinteresse della parte a coltivare il giudizio e di conseguente assenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001 in caso di estinzione per rinuncia o inattività delle parti ex artt. 306 e 307 c.p.c. si applica anche all'ipotesi di mancata comparizione delle parti ex artt. 181 e 309 c.p.c., in quanto anch'essa conduce alla dichiarazione di estinzione del processo, con contestuale cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 307 c.p.c.
Cass. civ. n. 11443/2025Sez. 2Rv. 674928-01
Riguarda ancheart. 2 legge 89/2001art. 306 Codice di procedura civileart. 309 Codice di procedura civileart. 181 Codice di procedura civile
Precedenti: 665168-01
SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - IN GENERE Costituzione della servitù di passaggio - Fondi intercludenti appartenenti a diversi proprietari - Azione - Nei confronti di tutti i proprietari - Necessità - Fondamento - Mancanza - Conseguenze - Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.
In caso di più fondi intercludenti appartenenti a diversi soggetti, l'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso (anche nelle ipotesi previste dagli artt. 1051, comma 3, e 1052 c.c.) deve essere promossa nei confronti di tutti i proprietari e avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, poiché essa determina un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto; pertanto, in mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice, il processo va dichiarato estinto, senza che ne derivi il rigetto della domanda. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.).
Cass. civ. n. 1900/2025Sez. URv. 673629-01
Riguarda ancheart. 1051 Codice civileart. 1052 Codice civileart. 102 Codice di procedura civileart. 363 Codice di procedura civile
Precedenti: 668924-01, 668059-01, 667644-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Sentenza d'appello riformatrice d'una pronuncia non definitiva di primo grado - Ricorso per Cassazione - Sospensione del procedimento di primo grado ex art. 129-bis disp. att. c.p.c.- Mancata riassunzione di tale procedimento nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso - Estinzione del giudizio di rinvio tempestivamente instaurato - Esclusione. · PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.
Qualora, proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che abbia riformato una pronuncia non definitiva, il procedimento di primo grado sia stato sospeso ex art. 129-bis disp. att. c.p.c., la mancata riassunzione di esso, nel prescritto termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso, non spiega effetti estintivi sul giudizio di rinvio, che sia stato tempestivamente instaurato a norma dell'art. 392 c.p.c..
Cass. civ. n. 132/2025Sez. 2Rv. 673495-01
Riguarda ancheart. 310 Codice di procedura civileart. 392 Codice di procedura civileart. 393 Codice di procedura civile
Precedenti: 433778-01, 661405-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).