Art. 309 c.p.c.Mancata comparizione all'udienza

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[1]Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice fissa un'udienza successiva di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti costituite.

[2]Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara l'estinzione del processo.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art309 · fonte su Normattiva