Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
Cass. civ. n. 3000/2026Sez. 1
Le sentenze di merito, che statuiscono sulla giurisdizione anche implicitamente, sono idonee ad acquistare autorità di giudicato esterno su detta statuizione, spiegando i propri effetti anche al di fuori del processo nel quale sono state rese, soltanto quando si coniugano con una decisione di merito, fermo restando che tale efficacia presuppone il passaggio in giudicato formale delle sentenze stesse ed è limitata a quei processi che hanno per oggetto cause che, sia sul piano soggettivo, sia sul piano oggettivo, sono identiche a quella in cui si è formato il giudicato esterno (anche sulla giurisdizione), il quale costituisce oggetto di eccezione in senso proprio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui ha ritenuto che il difetto di giurisdizione, già dichiarato dal Tribunale, non era idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata in senso sostanziale ed a spiegare effetti al di fuori del processo in carenza di una statuizione nel merito della domanda). 22 <!-- pag. 23 -->
Rv. 677290-01
Cass. civ. n. 2663/2026Sez. 2
La sentenza di accoglimento di una domanda di rilascio di un bene immobile non ha efficacia di giudicato implicito sul diritto di proprietà dell'immobile, non integrando la relativa questione un presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione, perché l'azione di rilascio può fondarsi anche su un rapporto di natura obbligatoria. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la sentenza di accoglimento della domanda di rilascio proposta dal comodante esplicasse efficacia di giudicato sulla questione della proprietà del bene).
Rv. 677353-01
Cass. civ. n. 469/2026Sez. 3
Nel caso di cassazione con rinvio su determinati capi della decisione, la struttura chiusa del giudizio ex 394 c.p.c. non osta alla proposizione, davanti al giudice di rinvio, di un'istanza di correzione di errore materiale o di calcolo in relazione ai capi della decisione non cassati o non impugnati - e, dunque, coperti da giudicato formale -, in quanto la natura amministrativa della correzione ne consente, ai sensi dell'art. 288, comma 3, c.p.c., l'incidenza anche su una pronuncia passata in giudicato e la proponibilità in sede di rinvio è giustificata dalla pendenza di detto giudizio.
Rv. 677520-01
Cass. civ. n. 33762/2025Sez. 2
L'istanza di liquidazione delle competenze spettanti al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 implica il già intervenuto esperimento infruttuoso delle procedure per il recupero del credito professionale, sicché qualora essa sia intempestiva - in quanto il professionista non sia ancora in grado di dare prova del relativo presupposto - l'azione si consuma definitivamente e la domanda non può essere utilmente riproposta, in ossequio sia ai principi di ragionevole durata dei procedimenti e irrevocabilità dei provvedimenti giurisdizionali sia al principio di autoresponsabilità parametrato alle qualificate competenze professionali dell'avvocato.
Rv. 677165-01
Cass. civ. n. 33669/2025Sez. 3
Il giudice d'appello, in caso di accoglimento del gravame sul merito della domanda, non può provvedere d'ufficio sulle spese del giudizio di primo grado erroneamente non liquidate, in quella sede, in ragione della mancanza di una specifica domanda della parte vittoriosa, trattandosi di statuizione sulla quale, in mancanza di specifica impugnazione, si è formato il giudicato interno, e che, in quanto dotata di un'autonoma ratio decidendi, non dipende da quella sul merito e non è, quindi, suscettibile di caducazione ex art. 336 c.p.c..
Rv. 677137-01
Cass. civ. n. 33240/2025Sez. 2
Nell'ipotesi di procedimento instaurato prima della riforma dell'art. 37 c.p.c., deve escludersi la formazione del giudicato interno nel caso in cui il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente su vizio processuale rilevabile d'ufficio "in ogni stato e grado" del processo, decidendo la causa nel merito, e la parte non abbia impugnato la decisione in relazione a tale profilo. (Nel caso di specie, relativo all'omesso rilievo di difetto di giurisdizione della corte di giustizia tributaria in un giudizio di opposizione a diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la S.C. ha ritenuto non operante la regola generale affermata da Cass. S.U. n. 24172 del 29 agosto 2025, in tema di giudicato implicito, secondo cui la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio è onerata, in caso di omessa pronuncia espressa, di proporre impugnazione sul punto).
Rv. 677162-01
Cass. civ. n. 33233/2025Sez. 3
Il giudicato che si forma all'esito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. copre il dedotto e il deducibile in relazione all'oggetto del giudizio, il cui thema decidendum resta circoscritto alle ragioni di contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata fatte valere dall'opponente con l'atto introduttivo (ovvero, per l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 615 c.p.c., con il ricorso introduttivo della fase sommaria) e, quanto alle specifiche condizioni dell'azione esecutiva contestate dall'opponente, ovvero alle specifiche vicende, di natura sostanziale o processuale, da questi dedotte come idonee a produrre un effetto estintivo, impeditivo o modificativo sul credito portato dal titolo esecutivo, si estende a tutte le questioni (di fatto e di diritto) che, in relazione a quelle condizioni o vicende, sarebbero state deducibili, nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie; ne consegue che, con riguardo ad esse, è inammissibile la deduzione, in un successivo giudizio, di circostanze di fatto non allegate, o non ritualmente allegate o provate, così come di questioni giuridiche non prese in esame, per qualsiasi ragione, nel precedente giudizio, neanche se articolate sotto profili diversi da quelli ivi dedotti ed esaminati.
Rv. 677176-01
Cass. civ. n. 32951/2025Sez. 2
In tema di spese di lite, il giudice d'appello non può disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., sulla base di ragioni diverse da quelle poste dal primo giudice, quando la decisione di accoglimento nel merito, non impugnata, abbia acquistato autorità di giudicato.
Rv. 676488-01
Cass. civ. n. 31547/2025Sez. L
In tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare 142 <!-- pag. 143 --> espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata. (Nella specie, la S.C. ha affermato la natura fondante del difetto di potestas iudicandi conseguente all'omessa tempestiva riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio, così confermando la sentenza di appello che, pur in assenza di proposizione di appello incidentale sul punto, aveva rilevato il vizio e dichiarato l'estinzione del processo).
Rv. 677191-01
Cass. civ. n. 31359/2025Sez. U
Le pronunce della Corte di cassazione - alla quale spetta la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza -, rese in sede di regolamento di giurisdizione, sono dotate di efficacia esterna (cd. efficacia panprocessuale) e, pertanto, producono effetti nei successivi giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto la medesima domanda.
Rv. 676618-01
Cass. civ. n. 28968/2025Sez. 3
Nel caso in cui, in ragione dell'accoglimento del ricorso proposto in via principale, resti assorbito il ricorso incidentale proposto avverso un capo autonomo della sentenza, quest'ultimo non passa in giudicato, con la conseguenza che la relativa questione è rimessa alla cognizione del giudice del rinvio, ove dinanzi allo stesso ritualmente riproposta.
Rv. 676996-01
Cass. civ. n. 28083/2025Sez. 1
Il giudice d'appello può qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, purché non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati il petitum e la causa petendi ed eserciti tale potere-dovere nell'ambito delle questioni, riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica, dovendo, altrimenti, tale questione preliminare formare oggetto di esplicita impugnazione ad opera della parte che risulti, rispetto ad essa, soccombente. (Affermando tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che in riforma della decisione di primo grado - la quale aveva dichiarato la nullità parziale di una fideiussione conforme a modelli ABI - ha riqualificato la garanzia personale prestata come contratto autonomo di garanzia).
Rv. 676225-01
Cass. civ. n. 27996/2025Sez. 2
La sentenza della Corte di cassazione, resa ai sensi dell'art. 382, comma 3, ultima parte, c.p.c., acquista l'autorità di cosa giudicata formale al momento della sua pubblicazione, senza che assuma a tal fine rilevanza la proponibilità avverso la stessa del rimedio straordinario della revocazione - ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. - che è mezzo di impugnazione estraneo al tema della cosa giudicata, dunque sottratto al regime di cui all'art. 324 c.p.c.
Rv. 676043-01
Cass. civ. n. 27886/2025Sez. L
La regola generale dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo subisce eccezioni nei soli casi in cui la sua estensione si giustifica - limitatamente agli effetti caducatori, e quindi con esclusione di quelli ordinatori e conformativi - per la particolare natura dell'atto (ad esempio, un regolamento o un atto plurimo inscindibile) o per la presenza di un legame tale fra i destinatari che, valutato unitamente al vizio che inficia la validità del provvedimento, rende inconcepibile, 127 <!-- pag. 128 --> sul piano logico e giuridico, che l'atto stesso possa continuare a produrre effetti nella sfera giuridica dei soggetti non impugnanti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di estensione del giudicato di annullamento - in ragione della riscontrata difformità rispetto ai criteri di preferenza stabiliti dal bando - di due graduatorie emesse all'esito di altrettante procedure selettive riservate a personale del Ministero dell'interno).
Rv. 676859-01
Cass. civ. n. 27631/2025Sez. L
L'introduzione di un nuovo orientamento giurisprudenziale non è configurabile quale jus superveniens e, quindi, non può implicare alcuna modifica della situazione di diritto, incidente sui presupposti del rapporto obbligatorio o sulla sua regolamentazione, capace di superare il giudicato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che aveva escluso - sulla base di un nuovo indirizzo giurisprudenziale, pur in assenza di mutamenti della situazione giuridica o di fatto - il permanere del diritto al trattamento pensionistico in favore dei ciechi civili in caso di sopravvenuta carenza del requisito reddituale, affermato invece da precedente decisione passata in giudicato).
Rv. 676805-01
Cass. civ. n. 27341/2025Sez. 1
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, quando vi è stata una statuizione di inammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità, vigente ratione temporis l'art. 274 c.p.c., cui non è seguito il giudizio di merito, essendo il rapporto ormai esaurito, sul giudizio non incide la pronuncia di incostituzionalità n. 50 del 2006 della Corte cost. e il giudicato di inammissibilità dell'azione per improponibilità della domanda, per essere decaduto l'attore, preclude la riproposizione dell'azione; quando, invece, vi è stata una statuizione di ammissibilità della domanda, vigente ratione temporis l'art. 274 c.p.c., cui è seguito il giudizio di merito, il rapporto non può dirsi esaurito e, quindi, sul giudizio incide la pronuncia di incostituzionalità dell'art. 274 c.p.c. e, comunque, le statuizioni espresse, ai fini della delibazione dell'ammissibilità dell'azione non possono vincolare il giudice del merito, così da precluderne un nuovo esame.
Rv. 676371-01
Cass. civ. n. 26546/2025Sez. 1
In tema di COSAP (Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche), l'accertamento della non debenza del canone con una decisione passata in giudicato, riferita ad una determinata annualità, ha effetto di giudicato esterno nel processo instaurato tra le stesse parti, riguardante l'accertamento del menzionato canone per annualità diverse, con l'unico limite dato dalle sopravvenienze - di fatto o di diritto - che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino la disciplina.
Rv. 676309-01
Cass. civ. n. 25698/2025Sez. L
L'interpretazione della portata del giudicato - sia esso interno od esterno - va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, potendo farsi riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione.
Rv. 676538-01
Cass. civ. n. 25245/2025Sez. 2
L'incompetenza (anche per materia) dichiarata dal giudice adito, ove non impugnata con regolamento ex art. 42 c.p.c., o nel caso in cui questo sia dichiarato inammissibile, non può più essere rimessa in discussione né dalle parti, né dal giudice procedente, nei successivi gradi del procedimento, giacché la relativa declaratoria acquista efficacia di giudicato interno, sia nella parte relativa alla statuizione sull'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, sia con riguardo alla competenza dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale la causa è stata tempestivamente riassunta.
Rv. 676027-01
Cass. civ. n. 24432/2025Sez. 2
In tema di limiti oggettivi del giudicato, quest'ultimo copre il dedotto e il deducibile con esclusivo riguardo alla situazione di fatto esistente - e tenuta presente dal giudice - al momento della decisione, senza precludere la rilevabilità di fatti che sopravvengono alla sua formazione.
Rv. 676243-01
Cass. civ. n. 24172/2025Sez. U
In tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, 32 <!-- pag. 33 --> indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata.
Rv. 675787-01
Cass. civ. n. 21840/2025Sez. 3
In tema di esecuzione forzata, l'erronea pronuncia di condanna resa nei confronti di una società estinta integra un vizio deducibile con l'impugnazione della sentenza, ai sensi degli artt. 324 e 337 c.p.c., e non con l'opposizione ex art. 615 c.p.c.
Rv. 675458-01
Cass. civ. n. 21797/2025Sez. L
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sentenza passata in giudicato che annulla la graduatoria di una procedura finalizzata al conseguimento di una superiore fascia retributiva nei confronti di tutti controinteressati, stante la sua natura costitutiva, non può essere resa inefficace da altra decisione, divenuta definitiva in epoca successiva, che affermi la validità della detta procedura, atteso che la modifica delle situazioni giuridiche venuta in essere non può più essere rimossa da pronunce posteriori, anche se fondate su ricostruzioni diverse e, in apparenza, incompatibili. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda di una dipendente del Ministero dell'Interno, volta all'accertamento dell'illegittimità dell'atto di retrocessione dalla posizione F2 a quella F1 e della conseguente richiesta di recupero delle somme versate in eccesso da parte della P.A., sull'erroneo presupposto che il giudicato, a lei favorevole, intervenuto in relazione al rigetto della domanda di annullamento della graduatoria proposta da altro dipendente, prevalesse, in quanto successivo, su quello, antecedente, che aveva invece annullato la graduatoria a seguito della domanda di un ulteriore dipendente, senza tener conto della natura costitutiva di tale ultima pronuncia e dell'impossibilità di configurare un conflitto di giudicati, in difetto dei relativi presupposti rappresentati dall'identità di tutte le parti, del petitum e della causa petendi).
Rv. 676072-01
Cass. civ. n. 19444/2025Sez. 3
In tema di obbligazioni solidali, la mancata impugnazione della sentenza di primo grado da parte di uno dei debitori solidali soccombenti, ove si tratti di giudizio avente ad oggetto un rapporto obbligatorio scindibile, determina il passaggio in giudicato della decisione nei suoi confronti, ancorché altri condebitori abbiano proposto impugnazione, non trovando applicazione, in tal caso, la regola dell'art. 1306, comma 2, c.c., che consente di opporre al creditore la sentenza favorevole pronunciata tra questi e altro condebitore, la quale opera solo se il condebitore che intende avvalersene non abbia partecipato al relativo giudizio.
Rv. 675729-02
Cass. civ. n. 18765/2025Sez. 2
Se una sentenza, formalmente unica, è resa tra litisconsorti facoltativi (nella specie progettista dei lavori ed imprese incaricate delle loro realizzazione), il capo concernente l'uno è autonomo rispetto all'altro sì che passa in giudicato quello non impugnato, e perciò non è modificabile dal giudice del gravame dell'altro, neppure se lo ritiene presupposto logico di questo.
Rv. 675998-03
Cass. civ. n. 16224/2025Sez. 1
Le prestazioni sanitarie in regime di accreditamento non sono obbligazioni periodiche o di durata, ma vengono erogate dalle strutture accreditate in base ad un contratto annuale unitario, che prevede un sistema di pagamento con acconti e saldi, sulla scorta delle fatture emesse dalle singole società; ne consegue che, una volta accertata, con efficacia di giudicato, l'esistenza del contratto per una parte delle prestazioni rese al fine del pagamento del saldo, non può essere rimessa in discussione la sussistenza di detto contratto nel giudizio per il pagamento degli acconti fondati sullo stesso titolo contrattuale.
Rv. 674900-01
Cass. civ. n. 13662/2025Sez. 1
Il ricorso per cassazione, con il quale si deduce la violazione dell'art. 2909 c.c., deve contenere, a pena di inammissibilità, per il principio dell'autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., la specifica indicazione della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l'errata interpretazione.
Rv. 674891-01
Cass. civ. n. 13169/2025Sez. 3
Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva escluso la sussistenza del giudicato esterno in ordine all'estinzione delle obbligazioni di una compagnia assicuratrice per intervenuto esaurimento del massimale aggregato, accertata in altro giudizio tra le medesime parti e in relazione al medesimo periodo di vigenza del contratto, ma avente diverso petitum e diversa causa petendi, in quanto relativa ad altro sinistro).
Rv. 674764-01
Cass. civ. n. 11887/2025Sez. 3
L'individuazione dei limiti (soggettivi ed oggettivi) del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. presuppone l'identificazione degli elementi costitutivi (soggettivi ed oggettivi) della domanda (personae, petitum e causa petendi), sicché può dirsi che su una azione si è formato il giudicato solo se essa coincide, in tutti i suoi elementi costitutivi, con altra azione già esercitata in passato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva accolto l'eccezione di giudicato, in quanto non vi era identità tra le domande di garanzia proposte nei 211 <!-- pag. 212 --> giudizi conclusi con le sentenze richiamate dalle parti e la domanda di garanzia formulata nella fattispecie in esame, essendo diverse le parti della domanda principale risarcitoria e, dunque, diversi il petitum e la causa petendi della domanda accessoria, con cui era stato azionato, in forza di una clausola on claims made basis, il diritto di manleva dell'ente ospedaliero verso la compagnia assicuratrice).
Rv. 674694-01
Cass. civ. n. 11657/2025Sez. 1
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la formazione di un giudicato sull'avvenuta acquisizione (ad altro titolo) dell'immobile ad opera dell'amministrazione espropriante impedisce di esercitare il potere attribuitole dall'art. 42-bis del TUE e il provvedimento eventualmente emesso, risultando adottato in palese carenza di potere, va disapplicato dal giudice ordinario, poiché il limite di operatività dell'istituto presuppone l'intervento tempestivo dell'amministrazione, per ripristinare la legalità violata in seguito all'occupazione illegittima di beni appartenenti a privati.
Rv. 674888-02