Art. 38 c.p.c.Incompetenza

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →

[1]L'incompetenza per materia e quella per territorio nei casi previsti nell'articolo 28 sono rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.

[2]L'incompetenza per valore puo' essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni momento del giudizio di primo grado.

[3]L'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall'articolo 28, puo' essere eccepita soltanto nella comparsa di risposta o, in generale, nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le altre parti aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa e' riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art38 · fonte su Normattiva