Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Eccezione di incompetenza territoriale - Onere di proposizione dell'eccezione gravante sul convenuto - Riferimento a tutti i criteri concorrenti - Necessità.
In tema di competenza territoriale derogabile, grava sul convenuto che eccepisce l'incompetenza del giudice adito l'onere di contestare specificamente il profilo della competenza con riferimento a tutti i criteri concorrenti facoltativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., a pena di inefficacia dell'eccezione per incompletezza.
Cass. civ. n. 3121/2026Sez. 1Rv. 677634-01
Riguarda ancheart. 18 Codice di procedura civileart. 19 Codice di procedura civileart. 20 Codice di procedura civile
Precedenti: 654348-01
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Sola declinatoria di competenza ad opera del giudice dell'opposizione - Conseguenze - Fattispecie. · PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA In genere.
In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la pronuncia con cui il giudice dichiara la propria incompetenza non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione, dovendo contenere necessariamente, ancorché in forma implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al 42 <!-- pag. 43 --> giudice ad quem non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato il provvedimento del Giudice di pace che, nel declinare la competenza per valore e territorio e rimettere l'intera controversia al Tribunale, avrebbe dovuto, nell'esercizio della sua competenza funzionale a decidere sull'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto, senza disporre la sospensione del giudizio).
Cass. civ. n. 2184/2026Sez. 2Rv. 676802-01
Riguarda ancheart. 39 Codice di procedura civileart. 40 Codice di procedura civileart. 42 Codice di procedura civileart. 43 Codice di procedura civileart. 46 Codice di procedura civileart. 295 Codice di procedura civilee altri 2
Precedenti: 663541-01
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Procedimento ex l. n. 117 del 1988 (anteriormente alle modifiche di cui alla l. n. 18 del 2015) - Incompetenza territoriale inderogabile ex art. 4 - Rilievo nella fase sommaria - Art. 38 c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze - Successiva pronuncia sulla competenza nella fase a cognizione piena - Mezzi di impugnazione. · RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI In genere.
Nel procedimento relativo all'azione di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, di cui alla l. n. 117 del 1988 (anteriormente alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015), il rilievo della violazione dei criteri di competenza territoriale inderogabile di cui all'art. 4 postulava, in difetto di tempestiva eccezione di parte, che il giudice istruttore, alla prima udienza, nel rimettere al collegio la decisione sull'ammissibilità della domanda, rilevasse - a norma dell'art. 38 c.p.c. - la questione di competenza su cui l'organo collegiale era chiamato a delibare, fermo restando che, laddove alla (esplicita o implicita) delibazione in senso positivo nel procedimento camerale ex art. 5 della l. n. 117 del 1988 fosse seguita, all'esito del giudizio a cognizione piena, una pronuncia declinatoria, quest'ultima era assoggettata all'ordinario regime di impugnazione di cui agli artt. 42 e 43 c.p.c. (laddove invece il decreto di inammissibilità pronunciato nella fase camerale, quand'anche esclusivamente fondato sull'accertamento dell'incompetenza territoriale inderogabile del giudice che lo aveva emesso, sarebbe stato impugnabile esclusivamente col reclamo in appello e successivo ricorso per cassazione).
Cass. civ. n. 33241/2025Sez. 3Rv. 677321-05
Riguarda ancheart. 4 legge 117/1988art. 5 legge 117/1988art. 42 Codice di procedura civileart. 43 Codice di procedura civile
Precedenti: 581264-01, 655819-01
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Art. 38 c.p.c.
(come modificato dal d.lgs n. 164 del 2024) - Termine per il rilievo d’ufficio dell'incompetenza - Decreto ex art. 171-bis c.p.c. o prima udienza di trattazione - Fondamento. In tema di regolamento di competenza, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 164 del 2024 (che ha modificato l'art. 38, comma 3, c.p.c.), per i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023 ogni eventuale rilievo di incompetenza del giudice adito può ritenersi tempestivo solo se "espressamente" effettuato con il decreto previsto dall'art. 171-bis c.p.c. o, nei procedimenti ai quali non si applica detta norma, entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di "espressa" riserva assunta nella stessa udienza, avendo detta limitazione al regime 103 <!-- pag. 104 --> della rilevabilità dell'incompetenza (su istanza di parte e d'ufficio) lo scopo di favorire la rapida formazione delle preclusioni e di evitare che rilievi tardivi possano vanificare l'attività già svolta, ritardando l'esito naturale dei giudizi.
Cass. civ. n. 32378/2025Sez. 3Rv. 677097-01
Riguarda ancheart. 171 Codice di procedura civileart. 183 Codice di procedura civile
Precedenti: 677094-01, 672045-01, 658035-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA Sentenza dichiarativa di incompetenza - Riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato - Acquiescenza tacita - Esclusione - Impugnazione - Ammissibilità - Fondamento.
La riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato come competente, quando sia ancora in corso il termine per l'impugnazione della sentenza dichiarativa dell'incompetenza, non integra acquiescenza tacita, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., alla suddetta statuizione né rende inammissibile l'impugnazione successivamente proposta (nella specie, l'appello avverso la sentenza declinatoria della competenza del giudice di pace), trattandosi di iniziativa rispondente ad esigenze cautelative e, comunque, non incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione.
Cass. civ. n. 32088/2025Sez. 3Rv. 677193-01
Riguarda ancheart. 50 Codice di procedura civileart. 327 Codice di procedura civileart. 329 Codice di procedura civile
Precedenti: 647303-01, 543310-01
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITA' D'UFFICIO Art. 38, comma 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 164 del 2024 - Applicabilità ai giudizi introdotti prima della modifica normativa - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'art. 38, comma 3, c.p.c. (come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 164 del 2024) - a norma del quale l'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile sono rilevate d'ufficio con il decreto ex art. 171-bis c.p.c. - non si applica ai giudizi introdotti prima della modifica normativa, essendo contraria al canone della ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 Cost., un'interpretazione della suddetta disposizione nel senso che una decadenza processuale possa avverarsi in virtù di una norma inesistente al momento in cui matura la preclusione. (Nella specie, la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, ha ritenuto inapplicabile la nuova formulazione dell'art. 38 c.p.c. a un giudizio in cui il decreto ex art. 171-bis c.p.c. era intervenuto prima della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del d.lgs. n. 164 del 2024, nonostante il processo fosse stato instaurato dopo il 28 febbraio 2023, data considerata dall'art. 7, comma 1, del citato d.lgs. ai fini dell'efficacia temporale della novella sopra richiamata).
Cass. civ. n. 32171/2025Sez. 3Rv. 677094-01
Riguarda ancheart. 171 Codice di procedura civileart. 183 Codice di procedura civileart. 3 legge 164/2024art. 3 Costituzioneart. 7 legge 164/2024
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Foro del consumatore - Incompetenza territoriale - Rilievo ex art. 38 c.p.c. - Applicabilità - Violazione della preclusione - Conseguenze - Fondamento.
L'incompetenza per territorio inderogabile, anche quando venga in rilievo il foro del consumatore, deve essere eccepita o rilevata d'ufficio entro la prima udienza di trattazione, a norma dell'art. 38 c.p.c., trattandosi di questione pregiudiziale di rito che va posta, esaminata e risolta per prima rispetto alle questioni di merito, sicché ove detta preclusione venga violata, il vizio è deducibile in sede di regolamento di competenza e può essere rilevato d'ufficio dalla Corte di cassazione, poiché il principio costituzionale e sovranazionale di ragionevole durata del processo impedisce interpretazioni che abbiano per effetto la vanificazione dell'intera attività istruttoria già svolta.
Cass. civ. n. 32202/2025Sez. 3Rv. 677136-01
Riguarda ancheart. 42 Codice di procedura civileart. 183 Codice di procedura civileart. 66 Codice del consumo
Precedenti: 641611-01, 630742-01
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Competenza per territorio derogabile - Decreto ingiuntivo europeo - Formulazione dell'eccezione - Omessa contestazione della sussistenza di tutti i criteri di collegamento con i fori concorrenti ivi incluso quello di cui all’ articolo 7, punto 1, del Regolamento Ue n. 1215 del 2012 - Conseguenze.
Il principio per cui l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile deve contenere la specifica contestazione di tutti i criteri di collegamento con i fori concorrenti comporta che, in tema di decreto ingiuntivo europeo, debba essere contestato anche quello ex art.7, punto 1, Reg. Ue n. 1215 del 2012 quanto al luogo di esecuzione dell'obbligazione, che costituisce deroga al criterio di cui all'art. 4, punto 1, del citato regolamento (foro del convenuto) ed è volto a garantire la prossimità fra il contratto e il giudice che deve conoscerne. Ne consegue che in 58 <!-- pag. 59 --> mancanza della detta contestazione, l'eccezione deve essere considerata d'ufficio tamquam non esset.
Cass. civ. n. 31604/2025Sez. 2Rv. 676473-01
Riguarda ancheart. 20 Codice di procedura civile
Precedenti: 650350-01, 672985-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Concordato preventivo e fallimento - Contemporanea pendenza innanzi ad uffici giudiziari diversi - Criteri ed oneri.
Quando la domanda di concordato preventivo e il procedimento prefallimentare risultano pendenti innanzi ad uffici giudiziari diversi, ferma la regola della continenza ex art. 39, comma 2, c.p.c., è onere del debitore proporre la domanda di concordato preventivo innanzi al Tribunale investito anteriormente dell'istanza di fallimento, anche quando lo ritenga incompetente, affinché i due procedimenti possano confluire dinanzi al medesimo tribunale, non costituendo tale condotta acquiescenza alla eventuale violazione dell'art. 9 l.fall.
Cass. civ. n. 31177/2025Sez. 1Rv. 676556-01
Riguarda ancheart. 39 Codice di procedura civile
Precedenti: 657079-02, 654270-01
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Applicabilità dell'art. 20 c.p.c. anche alle obbligazioni extracontrattuali - Onere di eccepire l'incompetenza in ragione di entrambi i criteri di collegamento previsti dalla norma - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità dell'eccezione - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di legittimità.
In tema di competenza territoriale l'art. 20 c.p.c. si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e, quindi, anche a quelle di origine extracontrattuale; ne consegue che il convenuto in una causa per responsabilità aquiliana, il quale eccepisca l'incompetenza per territorio, ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento, tra l'altro, ad entrambi i criteri di collegamento previsti dalla norma (ovvero, quello del "forum commissi delicti" e quello del "forum destinatae solutionis"), dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito, per inammissibilità della sollevata eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 27054/2025Sez. 2Rv. 676041-01
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 20 Codice di procedura civile
Precedenti: 630198-01
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - SENTENZA (EFFICACIA) Incompetenza dichiarata dal giudice adito - Omessa proposizione o declaratoria di inammissibilità del regolamento di competenza - Conseguenze - Contestazioni sulla competenza svolte nei successivi gradi dello stesso giudizio - Ammissibilità - Esclusione per intervenuto giudicato interno. · COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere. · COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA COMPETENZA In genere.
L'incompetenza (anche per materia) dichiarata dal giudice adito, ove non impugnata con regolamento ex art. 42 c.p.c., o nel caso in cui questo sia dichiarato inammissibile, non può più essere rimessa in discussione né dalle parti, né dal giudice procedente, nei successivi gradi del procedimento, giacché la relativa declaratoria acquista efficacia di giudicato interno, sia nella parte relativa alla statuizione sull'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, sia con riguardo alla competenza dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale la causa è stata tempestivamente riassunta.
Cass. civ. n. 25245/2025Sez. 2Rv. 676027-01
Riguarda ancheart. 42 Codice di procedura civileart. 44 Codice di procedura civileart. 45 Codice di procedura civileart. 324 Codice di procedura civile
Precedenti: 621863-01
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Forum destinatae solutionis - Individuazione - Presupposto - Liquidità dell’obbligazione - Requisiti - Contestazioni del debitore - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. · OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE In genere.
La liquidità dell'obbligazione pecuniaria - da accertarsi allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c., ai fini dell'individuazione del forum destinatae solutionis - ricorre allorquando il titolo ne quantifichi l'entità oppure indichi criteri determinativi senza lasciare margine di discrezionalità, non assumendo rilievo, al riguardo, eventuali contestazioni riferite all'an o al quantum né l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione, attesa la natura di principio generale della norma dettata dall'art. 10 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, ai fini della determinazione della competenza territoriale, aveva escluso la liquidità del credito restitutorio derivante dalla riforma della sentenza in forza della quale erano state corrisposte le somme, per il sol fatto che sul relativo ammontare vi erano contestazione dei debitori)
Cass. civ. n. 22343/2025Sez. 3Rv. 676207-02
Riguarda ancheart. 19 Codice di procedura civileart. 20 Codice di procedura civileart. 1182 Codice civileart. 1219 Codice civile
Precedenti: 663393-01, 640601-01
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Decreto ingiuntivo emesso da giudice territorialmente incompetente - Sentenza dichiarativa di nullità in sede di opposizione - Natura - Decisione esclusivamente sulla competenza - Conseguenze - Impugnazione con regolamento necessario di competenza - Necessità - Pronuncia emessa in grado d’appello - Applicabilità – Fondamento.
La sentenza che, in sede di opposizione, dichiari la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente ha natura di decisione esclusivamente sulla competenza, essendo la dichiarazione di nullità un mero effetto di diritto di tale declaratoria, ed è, pertanto, impugnabile solo con regolamento necessario di competenza, anche se emessa in grado di appello, poiché l'art. 42 c.p.c. non opera distinzioni tra sentenze di primo e di secondo grado.
Cass. civ. n. 22343/2025Sez. 3Rv. 676207-01
Riguarda ancheart. 42 Codice di procedura civileart. 645 Codice di procedura civile
Precedenti: 649430-01, 657118-01
ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE Eccezione di clausola compromissoria - Questione di competenza - Rilevabilità d’ufficio - Esclusione - Fondamento.
In tema di arbitrato, l'eccezione con la quale sia dedotta l'esistenza di una clausola compromissoria ha carattere processuale e integra una questione di competenza di natura non inderogabile, così da giustificarne il rilievo d'ufficio, atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri.
Cass. civ. n. 19610/2025Sez. 1Rv. 675233-01
Riguarda ancheart. 808 Codice di procedura civileart. 819 Codice di procedura civileart. 28 Codice di procedura civile
Precedenti: 654309-01
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Declinatoria d'incompetenza - Indicazione del giudice competente per materia - Declinatoria da parte del secondo giudice - Esclusione della competenza per materia - Dedotta ripartizione della competenza "ratione valoris" - Regolamento d'ufficio - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Il regolamento di competenza d'ufficio è inammissibile quando, dopo la declinatoria di incompetenza del primo giudice con la indicazione del giudice competente per materia, il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, nega di essere competente per materia, ritenendo che la competenza è regolata soltanto per valore (o per territorio derogabile), giacché in tale ipotesi, non essendovi alcun giudice competente per materia (o per territorio inderogabile), la decisione di accoglimento del regolamento, ex art. 49, comma 2, c.p.c. produrrebbe nella sostanza il medesimo effetto di un regolamento di competenza d'ufficio ratione valoris (o per territorio), non previsto dalla disciplina processuale. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio proposto dal Tribunale regionale delle acque pubbliche che, nel contestare l'indicazione di competenza per materia contenuta nella sentenza del Tribunale Ordinario, non aveva individuato la competenza per materia o territoriale inderogabile ex art. 28 c.p.c. dello stesso giudice a quo o di un terzo giudice).
Cass. civ. n. 17985/2025Sez. 3Rv. 675007-01
Riguarda ancheart. 45 Codice di procedura civileart. 49 Codice di procedura civile
Precedenti: 647312-01
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Giudizio ex art. 8 della l. n. 24 del 2017 - Natura - Momento determinativo della competenza - Individuazione - Proposizione dell'istanza di ATP conciliativo - Rilevanza. · RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.
Il giudizio regolato dall'art. 8 della l. n. 24 del 2017 non ha natura di giudizio bifasico a struttura unitaria, ma è composto da due procedimenti distinti (il primo a cognizione sommaria, il secondo a cognizione piena), funzionalmente collegati dalla finalità di anticipazione istruttoria propria dell'istanza di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.; tale natura, per un verso, esclude che la verifica della competenza debba avvenire già nel procedimento a cognizione sommaria, con effetto preclusivo in quello a cognizione piena, ed impone, anzi, che la relativa questione sia discussa in seguito all'introduzione della domanda di merito ex art. 281-undecies c.p.c., previa eccezione del convenuto nella comparsa di risposta, se si tratta di questione di competenza territoriale derogabile; per altro verso, stante la "retroazione" degli effetti (non solo sostanziali ma anche processuali) della domanda giudiziale ex art. 281-undecies c.p.c. al deposito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., la natura del giudizio impone di individuare il momento determinativo della competenza in quello della proposizione dell'istanza di ATP conciliativo, non assumendo rilievo mutamenti successivi della legge o dello stato di fatto, anche processuale. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Cass. civ. n. 11804/2025Sez. 3Rv. 674842-01
Riguarda ancheart. 5 Codice di procedura civileart. 42 Codice di procedura civileart. 669 Codice di procedura civileart. 702 Codice di procedura civileart. 281 Codice di procedura civileart. 8 Responsabilità sanitaria
Precedenti: 663868-01, 673312-01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE Domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e morali proposta "jure proprio" da congiunti di un lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro - Esclusione della competenza per materia del giudice del lavoro - Conseguenza - Assoggettamento della controversia al giudice competente per valore.
Esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro e resta devoluta alla cognizione del giudice competente secondo il generale criterio del valore la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del lavoratore deceduto non "jure hereditario", per far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro nei confronti del loro dante causa, bensì "jure proprio", quali soggetti che dalla morte del loro congiunto hanno subìto danno e, quindi, quali portatori di un autonomo diritto al risarcimento che ha la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.
Cass. civ. n. 9972/2025Sez. 3Rv. 674641-01
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 10 Codice di procedura civileart. 14 Codice di procedura civileart. 442 Codice di procedura civileart. 360 Codice di procedura civile
Precedenti: 647127-01, 672933-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO Concordato preventivo ordinario e con riserva - Disciplina del c.c.i.i. - Incompetenza per territorio - Rilievo d'ufficio - Termine - Individuazione - Fondamento.
In tema di concordato preventivo ordinario e con riserva, il termine per rilevare d'ufficio l'incompetenza territoriale ex art. 27 del d.lgs. n. 14 del 2019 va individuato nel momento in cui il giudice dispone di tutti gli elementi per compiere tale valutazione e, dunque, quando vi sia l'allegazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 39, commi 1, 2 e 3 del citato decreto, coincidente con il momento deliberativo dell'ammissione o non ammissione alla procedura pattizia di regolamento della crisi aziendale.
Cass. civ. n. 9371/2025Sez. 1Rv. 674462-01
Riguarda ancheart. 27 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenzaart. 39 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenzaart. 5 Codice di procedura civile
Precedenti: 643152-01
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITA' D'UFFICIO Rilievo d’ufficio ex art. 38 c.p.c. - Udienza di cui all’art. 183 c.p.c. - Individuazione - Udienza di rinvio per integrazione del contraddittorio - Rilievo dell’incompetenza - Tempestività - Decisione all’udienza - Necessità - Esclusione - Fattispecie. 82 <!-- pag. 83 --> Quando viene disposta l'integrazione del contraddittorio, è tempestivo il rilievo ex officio dell'incompetenza, ex art. 38 c.p.c., se effettuato all'udienza immediatamente successiva all'adempimento ordinato.
(Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui, il giudice, dopo aver ordinato l'integrazione del contraddittorio, aveva sollevato d'ufficio la questione di incompetenza per valore e rinviato la causa per precisazione delle conclusioni, per poi emettere ordinanza declinatoria della competenza, all'esito dell'interlocuzione delle parti).
Cass. civ. n. 918/2025Sez. 3Rv. 673417-01
Riguarda ancheart. 102 Codice di procedura civile
Precedenti: 622206-01, 670017-01, 666347-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).