Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Procedimento civile - Previsione che la cognizione dell'opposizione in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme del codice della strada spetti alla competenza per territorio inderogabile del giudice del luogo in cui è stata commessa - Rilevabilità di ufficio dell'incompetenza - Asserita violazione del diritto di difesa e del principio di eguaglianza - Censura di disposizioni inconferenti - Questione priva di rilevanza per essere stata sollevata da un giudice che non deve fare applicazione del potere relativo alla norma impugnata - Carenza di motivazione dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 - in combinato disposto con gli artt. 28 e 38, secondo e terzo comma, cod. proc. civ. - impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 Cost., nella parte in cui attribuisce la cognizione dell'opposizione in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme del codice della strada alla competenza per territorio inderogabile del giudice del luogo in cui è stata commessa, con conseguente rilevabilità di ufficio dell'incompetenza. Quanto agli artt. 28 e 38, secondo comma, cod. proc. civ., la questione investe due disposizioni inconferenti: la prima stabilisce, infatti, l'inderogabilità della competenza per territorio nei casi in cui essa è «disposta espressamente dalla legge»; la seconda disciplina un profilo che non viene in rilievo nel processo principale. Con riferimento alla rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza riscontrata, il rimettente non deve fare uso del relativo potere poiché è stata ritualmente e tempestivamente proposta dal convenuto eccezione di incompetenza per territorio. Inoltre, va rilevata la totale carenza di indicazione delle ragioni della non manifesta infondatezza della questione riferita all'art. 102 Cost. e il difetto di adeguata motivazione in ordine alla ravvisata lesione degli artt. 3 e 24 Cost., soltanto assertivamente denunciata. A tal fine il rimettente non ha neppure considerato le ordinanze della Corte che hanno dichiarato la manifesta infondatezza di analoga questione poichè la scelta del tradizionale criterio del locus commissi delicti , ancorato ad un riferimento oggettivo desunto dalla vicenda oggetto di giudizio, costituisce espressione di corretto esercizio della discrezionalità spettante al legislatore in tema di regolazione della competenza, essendo del tutto ragionevole che nel luogo in cui si è tenuto il comportamento sanzionato si discuta della legittimità della pretesa punitiva esercitata. Per la manifesta inammissibilità di questioni che investono disposizioni inconferenti, v. le citate ordinanze nn. 269/2015 e 128/2015. Per l'irrilevanza dell'erronea indicazione della disposizione impugnata, precisamente individuata nel contesto dell'ordinanza di rimessione, v. la citata sentenza n. 216/2015. Sul principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, v., tra le molte, le citate ordinanze nn. 55/2016 e 270/2015. Sull'inammissibilità della questione per difetto di adeguata motivazione in ordine alla ravvisata lesione dei parametri evocati, v., ex plurimis , le ordinanze nn. 91/2015 e 52/2015. Sulla scelta del criterio del locus commissi delicti , quale «espressione di corretto esercizio della discrezionalità spettante al legislatore in tema di regolazione della competenza in generale ed in particolare di quella territoriale», v. la citata ordinanza n. 459/2002; v. anche le ordinanze nn. 74/2011, 114/2005; 130/2004, 61/2004, 259/2003, 193/2003 e 75/2003.
sentenza 93/2016massima n. 38840 Riguarda ancheart. 7 d.lgs. 150/2011art. 28 Codice di procedura civile
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO PASSIVO NECESSARIO - COMPETENZA TERRITORIALE DEROGABILE - ACCORDO DI DEROGA IN CORSO DI CAUSA - ECCEZIONE PROPOSTA DA UNO SOLO DEI CONVENUTI PER RISTABILIRE IL FORO LEGALE - INEFFICACIA - LESIONE DEL PRECETTO PER CUI "NESSUNO PUÒ ESSERE DISTOLTO DAL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE" - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
E' costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli articoli 38 e 102 del codice di procedura civile, nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti. Premesso che, nonostante la lettera degli artt. 38 e 102 cod. proc. civ. non la imponga, l'interpretazione assolutamente dominante e consolidata nella giurisprudenza della Corte di cassazione è nel senso che l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile sollevata non da tutti i convenuti costituiti in causa inscindibile, è priva di efficacia, e premesso che alla nozione del giudice naturale precostituito per legge non è affatto estranea «la ripartizione della competenza territoriale tra giudici, dettata da normativa nel tempo anteriore alla istituzione del giudizio», il conflitto tra il convenuto litisconsorte che, proponendo l'eccezione, invoca la competenza del giudice naturale precostituito per legge e il convenuto litisconsorte che, viceversa, non si oppone a che il giudizio si svolga davanti ad un giudice individuato difformemente da quanto previsto dalla legge, non può risolversi, attraendo l'unitario giudizio, altrimenti che a favore del foro legale, dal quale non può essere distolto il convenuto che con la sua eccezione lo invochi, giacché costituisce palese violazione del precetto per cui «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge» ritenere inefficace l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile, per ciò solo che essa è sollevata da taluno soltanto dei litisconsorti convenuti in causa inscindibile. - Sulla riconducibilità al principio del giudice naturale della ripartizione della competenza territoriale tra giudici, v. le citate sentenze n. 251/1986 e n. 410/2005.
sentenza 41/2006massima n. 30136 Riguarda ancheart. 102-incombinatodisposto r.d. 1443/1940
PROCEDIMENTO CIVILE - COMPETENZA - ECCEZIONE D'INCOMPETENZA TERRITORIALE DEROGABILE RITUALMENTE PROPOSTA DAL CONVENUTO - ADESIONE DELL'ATTORE - MANCATA PREVISIONE DI LIMITI TEMPORALI - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, DI ECONOMIA PROCESSUALE E DI TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma secondo, ultimo periodo, del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui consente all'attore di aderire in ogni tempo all'eccezione d'incompetenza territoriale derogabile ritualmente proposta dal convenuto. La possibilità per il convenuto di rinunciare all'eccezione esclude, infatti, in radice che egli si trovi in una "posizione passiva di soggezione", con violazione del principio della "parità delle armi", mentre la circostanza che il processo "continua" (art. 50 cod. proc. civ.) davanti al giudice la cui competenza scaturisca dall'adesione dell'attore all'indicazione del convenuto esclude ogni lesione del c.d. "principio dell'economia processuale".
Processo civile - Competenza territoriale - Procedimenti in cui siano parte i magistrati - Ritenuta libera derogabilità della competenza stabilita, ad opera delle parti e mancata attribuzione al giudice del potere di rilevare d’ufficio l’incompetenza - Lamentata irrazionalità, con violazione del diritto di difesa della parte convenuta, nonché dei principî del giudice naturale, di parità nel processo civile e in quello penale e della terzietà e imparzialità del giudice - Praticabilità di una interpretazione diversa da quella prospettata - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 28, 30-bis, primo comma, e 38 del codice di procedura civile, censurati, in riferimento agli articoli 3, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione «nella parte in cui non contemplano come inderogabile la competenza territoriale stabilita dall'art. 30-bis, primo comma, cod. proc. civ. e, conseguentemente, non prevedono il potere del giudice di rilevarne d'ufficio il difetto». L'ordinanza di rimessione, che si ferma alla mera constatazione dell'assenza di una statuizione legislativa di inderogabilità, risulta infatti carente nella motivazione spettando al giudice 'a quo' il compito di esaminare la praticabilità di una diversa interpretazione, tale da superare i prospettati dubbi di legittimità. - V., da ultimo, ordinanza n. 315/2002, richiamata con riferimento al principio applicato nella decisione.
Riguarda ancheart. 28 Codice di procedura civileart. 30-bis Codice di procedura civile
PROCESSO CIVILE - COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE PER LE CAUSE DI RISARCIMENTO DEL DANNO CONSEGUENTE ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI - INFORTUNI DOVUTI ALLE INSIDIE ED AI TRABOCCHETTI DEL MANTO STRADALE - OMESSA PREVISIONE - PRETESA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - IPOTIZZABILITA' DEGLI INCONVENIENTI LAMENTATI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 25 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38 cod. proc. civ. - che, ponendo un limite temporale alla rilevabilita' dell'incompetenza, consente la trattazione della causa da parte di un giudice carente del potere giurisdizionale, nei casi in cui l'incompetenza non sia tempestivamente rilevata - in quanto - posto che al legislatore deve riconoscersi la piu' ampia discrezionalita' nella conformazione degli istituti processuali e nell'articolazione del processo, fermo il limite della ragionevolezza, e, quindi, nell'introduzione di limitazioni alla possibilita' di rilevare i vizi di incompetenza a vantaggio dell'interesse all'ordine ed alla speditezza del processo; che la "ratio" del novellato art. 38 cod. proc. civ., consistente nell'esigenza di una sollecita definizione delle questioni preliminari di competenza, e' stata perseguita dal legislatore con l'unificazione del regime della rilevazione dell'incompetenza e con la imposizione di un limite temporale, oltre il quale e' preclusa ogni questione relativa alla competenza; e che tale "ratio" risulta perfettamente coerente con i principi che caratterizzano la riforma del processo civile - gli inconvenienti, rappresentati dalla possibilita' che le parti scelgano un giudice incompetente e rinuncino a sollevare la relativa eccezione, non sono nemmeno ipotizzabili sol che il giudice esegua il dovuto controllo preliminare in ordine alla competenza.
PROCESSO CIVILE - PROCEDURE PER EMISSIONE DI DECRETO INGIUNTIVO - INCOMPETENZA PER TERRITORIO DEL GIUDICE ADITO - NON RILEVABILITA' D' UFFICIO, MA SOLO SU ECCEZIONE DELLA CONTROPARTE IN SEDE DI OPPOSIZIONE AL DECRETO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto gli inconvenienti fattuali e gli abusi applicativi prospettati dal giudice rimettente, a proposito della possibilita' per i creditori istanti di adire arbitrariamente un giudice incompetente per rendere piu' difficoltosa l' opposizione al debitore, non incidono, proprio in quanto tali, sulla legittimita' della norma denunciata e trovano sanzione e rimedio all' interno della stessa disciplina processuale, potendo essere valutati dal giudice dell' opposizione ai fini della liquidazione delle spese e della eventuale responsabilita' ex art. 96, cod. proc. civ.. Inoltre, il parametro dell' art. 25, Cost., non risulta pertinente, secondo i principi gia' chiariti dalla Corte, che ne escludono l' attinenza riguardo alla ripartizione della competenza territoriale dettata da normativa nel tempo anteriore alla istituzione del giudice stesso. - Cfr. S. nn. 251/1986, 269/1992; O. n. 434/1993. red.: A. M. Marini
Riguarda ancheart. 637 Codice di procedura civile
PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE - INCOMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE ADITO - RILEVABILITA' D'UFFICIO - PRECLUSIONE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto non sono stati addotti dal giudice 'a quo' nuovi argomenti, tali da indurre la Corte a discostarsi dalla precedente decisione, con la quale la stessa questione e' stata dichiarata manifestamente infondata. - S. n. 218/1996. red.: A.M. Marini
Riguarda ancheart. 637 Codice di procedura civile
PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE - INCOMPETENZA PER TERRITORIO - OMESSA PREVISIONE DELLA RILEVABILITA' D'UFFICIO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEI PRECETTI COSTITUZIONALI RELATIVI AL DIRITTO DI DIFESA E AL GIUDICE NATURALE, ANCHE IN RELAZIONE AI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA SOSTANZIALE E DI SOLIDARIETA' - QUESTIONE GIA' DICHIARATA MANIFESTAMENTE INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. nn. 218/1996 e 320/1996. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 30 Codice di procedura civileart. 28 Codice di procedura civileart. 19 Codice di procedura civileart. 20 Codice di procedura civileart. 637 Codice di procedura civileart. 18 Codice di procedura civile
PROCESSO CIVILE - CONVENUTO CONTUMACE - PRECLUSIONE PER IL GIUDICE DI RILEVARE D'UFFICIO LA PROPRIA INCOMPETENZA PER TERRITORIO - ASSERITA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA E SUL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 251/1986.
PROCESSO CIVILE - CONVENUTO CONTUMACE - PRECLUSIONE PER IL GIUDICE DI RILEVARE D'UFFICIO LA PROPRIA INCOMPETENZA PER TERRITORIO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EFFICIENZA E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - INSUSSISTENZA - ESTRANEITA' DEL PARAMETRO INVOCATO ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione in quanto il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, pur riguardando anche gli organi di amministrazione della giustizia, e' pero' estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale. - Nello stesso senso, da ultima, S. n. 376/1993.
SFRATTO (PROCEDIMENTO PER LA CONVALIDA) - COMPETENZA PER TERRITORIO - GIUDICE DEL LUOGO IN CUI SI TROVA LA COSA LOCATA - INDEROGABILITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La competenza territoriale inderogabile stabilita dall'art. 661 cod. proc. civ. per lo speciale procedimento di convalida di sfratto, corrisponde al generale criterio del foro del convenuto e si rende necessaria in vista delle gravi conseguenze che la legge ricollega alla mancata comparizione dell'intimato, a cagione delle quali sono previste particolari cautele; cio` non esclude, peraltro,che il locatore possa avvalersi della clausola di deroga convenzionale della competenza, agendo nelle forme ordinarie. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 661, 38, comma terzo, e 28 cod. proc. civ., nella parte in cui, per i procedimenti di convalida di sfratto, stabiliscono la competenza inderogabile del giudice del luogo in cui si trova la cosa locata).
Riguarda ancheart. 661 Codice di procedura civileart. 28 Codice di procedura civile
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - INCOMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE ADITO - RILEVABILITA' D'UFFICIO - ESCLUSIONE - ASSERITA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE - COMPETENZA DEL TERRITORIO - INCOMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE ADITO - RILEVABILITA' D'UFFICIO - ESCLUSIONE - CONTUMACIA DEL CONVENUTO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' possibile ravvisare nella residenza, dimora e sede del convenuto l'espressione di un principio di civilta' giuridica se non ignorando altri fori che nel campo della competenza territoriale derogabile si affiancano a quelli generali, e che sono ugualmente previsti da norme codicistiche (foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione ex art. 20; foro stabilito per accordo delle parti ex art. 28). Ne' dalla contumacia del convenuto e' dato desumere una contestazione della competenza del giudice adito, potendo, del pari, da essa ricavarsi l'accettazione di tale competenza, nonche' l'indizio (anche se tutt'altro che univoco) di scarsa fiducia nella fondatezza delle proprie ragioni nel merito, si' da indurlo addirittura a rifiutare di costituirsi in giudizio. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma terzo, cod. proc. civ., concernente la competenza per territorio, nella parte in cui, nel procedimento in contumacia del convenuto, preclude al giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza territoriale; questione sollevata in base all'assunto che: a) la regola generale di competenza territoriale, che e' data dalla residenza, domicilio o sede della persona convenuta, sarebbe dettata in ossequio ad un elementare principio di civilta' giuridica per cui chi e' convenuto in giudizio deve essere posto in condizioni di agevolmente difendersi, ma le norme sulla competenza territoriale possono d'altro canto essere derogate dalle parti, non coinvolgendo interessi pubblici di distribuzione di materie e funzioni tra uffici giudiziari, ma solo il privato interesse di difesa; b) la connessione tra non rilevabilita' d'ufficio e derogabilita' della competenza per territorio verrebbe meno nel caso di contumacia del convenuto, non potendosi su di essa fondare una presunzione di accettazione della competenza, e che anzi, al contrario, proprio il mancato rispetto della regola di competenza territoriale potrebbe aver causato la contumacia, rendendo disagevole la difesa in giudizio in un luogo diverso dalla residenza e non determinato da altri elementi di connessione con la causa; di talche' all'attore sarebbe consentito di scegliere arbitrariamente come luogo del giudizio, avvalendosi del meccanismo di cui all'art. 38 cit., una sede talmente disagiata per il convenuto da poter confidare nella sua contumacia).
GIUDICE NATURALE - NOZIONE - RAPPORTO CON LA RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE TRA GIUDICI - ESCLUSIONE - PROCESSO CIVILE - CONTUMACIA DEL CONVENUTO - INCOMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE ADITO - RILEVABILITA' D'UFFICIO - PRECLUSIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL GIUDICE NATURALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA DEL CONVENUTO - INCOMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE ADITO - RILEVABILITA' D'UFFICIO - ESCLUSIONE - ASSUNTA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE - COMPETENZA DEL TERRITORIO - INCOMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE ADITO - RILEVABILITA' D'UFFICIO - ESCLUSIONE - CONTUMACIA DEL CONVENUTO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La nozione di giudice naturale precostituito per legge nulla ha da vedere con la ripartizione della competenza territoriale tra giudici, dettata da normativa nel tempo anteriore alla istituzione del giudizio. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 25, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, terzo comma, cod. proc. civ., riguardante la competenza per territorio, nella parte in cui, nel procedimento in contumacia del convenuto, preclude al giudice di rilevare la propria incompetenza territoriale; questione sollevata in base all'assunto che la connessione tra non rilevabilita' d'ufficio e derogabilita' della competenza per territorio verrebbe meno nel caso di contumacia del convenuto, non potendosi su di essa ragionevolmente fondare una presunzione di accettazione della competenza, e che con il meccanismo dell'art. 38 l'attore potrebbe arbitrariamente scegliere come luogo del giudizio una sede talmente disagevole per il convenuto da poter confidare nella sua contumacia).