Art. 7 c.p.c.Competenza del giudice di pace

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1993 al 3 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →

[1]Il conciliatore e' competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire un milione quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

[2]((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353)).67

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477 ha disposto: - (con l'art. 89, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente comma dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994; - (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

Testo vigente dal 1 gennaio 1993 al 3 gennaio 1994 · versione 64 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art7 · fonte su Normattiva