Art. 7 c.p.c.Competenza del giudice di pace

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[1]Il conciliatore e' competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire mille, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

[2]Il conciliatore e' altresi' competente per le cause di sfratto per finita locazione e, in generale, per tutte le cause relative a contratti di locazione di beni immobili, il valore delle quali non eccede lire duemila.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 29 novembre 1984 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art7 · fonte su Normattiva