Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Attribuzione della competenza a giudicare sulla costituzione di parte civile oltre il limite di valore di cui all'art. 7 cod. proc. civ. - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e del giudice naturale precostituito per legge - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, lettera a ), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 74 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 7 codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, relativamente alla parte in cui le norme censurate permettono la proposizione dell'azione civile in un giudizio penale di competenza del giudice di pace oltre i limiti di competenza per valore dell'omologo giudice civile. Premesso che in materia di individuazione del giudice competente, il legislatore gode di ampia discrezionalità con l'unico limite della ragionevolezza, che non assume rilievo la presunta maggiore o minore idoneità o qualificazione, che possa essere rivendicata o riconosciuta all'uno o all'altro organo della giurisdizione e che la garanzia del giudice naturale corrisponde a quella di giudice precostituito per legge ed è rispettata quando la regola di competenza sia prefissata rispetto all'insorgere della controversia ( come è evidente nel caso delle norme oggetto di censura) e non è invece utilizzabile per sindacare la scelta del legislatore che si esprime nella fissazione di quella regola. La disciplina della costituzione di parte civile nel processo penale, anche in quello di competenza del giudice di pace, risponde a precise esigenze di economia processuale e, pertanto, l'attribuzione in tali casi al giudice di pace di controversie che superano il valore stabilito dall'art. 7 cod. proc. civ. non può essere ritenuta irragionevole. - Sulla discrezionalità del legislatore nell'individuazione del giudice competente, v., citate, sentenza n. 460/1994 e ordinanza n. 481/2002. - Sulla garanzia del giudice naturale, v., citata, ordinanza n. 193/2003.
Riguarda ancheart. 4 d.lgs. 274/2000art. 74 Codice di procedura penale
COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI IMPOSTE E TASSE - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL TRIBUNALE - COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE DI PACE, NELLE CAUSE DI VALORE NON SUPERIORE A CINQUE MILIONI, NON ATTRIBUITE ALLA COMPETENZA DI ALTRO GIUDICE - PROSPETTATO CONTRASTO CON I PRINCIPÎ DEL GIUSTO PROCESSO E DELLA SUA RAGIONEVOLE DURATA, CON IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA CITTADINI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, e 7, primo comma, del codice di procedura civile, con la quale il giudice 'a quo' censura , in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 della Costituzione, la scelta di affidare le controversie in materia di imposte e tasse esclusivamente alla competenza del tribunale, anziché ripartirle in ragione del valore tra giudice di pace e tribunale. La scelta di privilegiare il criterio della competenza per materia, anziché quello basato sul valore, è stata operata non irragionevolmente dal legislatore, nell’ambito dell’ampia discrezionalità spettategli in materia di ripartizione di competenza e si fonda sulla valutazione della particolare natura rivestita dalle controversie in esame, con riguardo alla pretesa impositiva dello Stato e all’interesse pubblico coinvolto. Non risulta peraltro configurabile né il pregiudizio al diritto di difesa, restando esso integro e garantito in tutte le sue esplicazioni né la disparità di trattamento, in relazione alla maggiore durata del processo dinanzi al tribunale, essendo detta circostanza una ipotetica conseguenza di mero fatto, e, come tale, irrilevante nel giudizio costituzionale.
Riguarda ancheart. 9 Codice di procedura civileart. 12 legge 448/2001
Processo civile - Giudizi in materia di contributi di bonifica - Ricomprensione delle relative controversie, attesa la natura di tali contributi affermata dalla corte di cassazione, nella competenza del tribunale su imposte e tasse con conseguente esclusione, anche quando per valore vi rientrerebbe, della competenza del giudice di pace - Lamentato deteriore trattamento dei proprietari di fondi inclusi nei comprensori di bonifica, per i maggiori aggravi imposti dalla procedura tribunalizia, in violazione del principio di eguaglianza, diritto di agire e difendersi in giudizio, giudice precostituito, capacità contributiva e buon andamento della pubblica amministrazione - Questioni sollevate non definitive, nelle controversie in materia di cui sono investiti, la propria competenza ed escluso quella del tribunale, hanno esaurito, 'in parte qua', il loro potere decisorio - Manifesta inammissibilita' per difetto di rilevanza.
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113 Cost., nei confronti degli artt. 9 e 7 cod. proc. civ., in quanto, riguardo alle controversie sui contributi di bonifica, con l'estendere ad esse, sul presupposto della natura tributaria di tali contributi affermata dalla Corte di cassazione, la competenza del tribunale per imposte e tasse, le sottraggono, anche quando per valore vi rientrerebbero, alla competenza del giudice di pace. Come si precisa nelle ordinenze di rinvio, infatti, i giudici 'a quibus', nelle controversie in materia di cui sono investiti, hanno gia' affermato, con sentenze non definitive, prima di promuovere gli incidenti di costituzionalita', la propria competenza, escludendo quella del tribunale, e con cio' il loro potere decisorio, 'in parte qua', deve ritenersi esaurito. - Cfr. O. nn. 144/1999 e 94/1999
sentenza 92/2000massima n. 25710 Riguarda ancheart. 9 Codice di procedura civile
Processo civile - Controversie in materia di contributi di bonifica - Contestata ricomprensione delle stesse, attesa la natura tributaria di tali contributi affermata dalla corte di cassazione, e la prevista estensione ad essi delle norme sull'esazione delle imposte e tasse, con conseguente esclusione, anche nei casi in cui per valore vi rientrerebbero, della competenza del giudice di pace - Lamentato deteriore trattamento dei proprietari dei fondi inclusi nei comprensori di bonifica, per i maggiori aggravi ad essi imposti dalla più onerosa procedura tribunalizia, in violazione dei principi di eguaglianza, garanzia del diritto di agire e difendersi in giudizio, giudice precostituito, capacità contributiva e buon andamento della pubblica amministrazione - Questioni sollevate nonostante la convinzione, apertamente espressa nelle ordinanze di rimessione, della inapplicabilità delle disposizioni impugnate nei processi di provenienza, indipendentemente dalla sussistenza o meno della prospettata incostituzionalita' - Manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza.
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimita' costituzionale proposte, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113 Cost., nei confronti dell'art. 7 cod. proc. civ. - nella parte in cui non prevede, ovvero esclude, la competenza del giudice di pace in ordine alle controversie in materia di contributi di bonifica - e dell'art. 9 stesso codice - nella parte in cui estende alle medesime controversie la competenza del tribunale in materia di imposte e tasse - nonche', in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97 e 113 Cost., nei confronti dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), nella parte in cui rende applicabili alla riscossione dei suddetti contributi le norme che regolano la esazione delle imposte dirette. Le avanzate censure si fondano infatti sul comune assunto - da cui deriverebbe automaticamente la incostituzionalita' delle disposizioni impugnate - che i contributi di bonifica, rappresentino solo il corrispettivo dovuto dal proprietario del fondo onerato per il vantaggio diretto e specifico derivante dall'esecuzione delle opere di bonifica, non abbiano natura tributaria. Senonche' - a parte che l'art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, come riconosce al riguardo lo stesso giudice che lo ha sottoposto all'esame della Corte, "non si occupa della qualificazione del rapporto, bensi' del grado di imperativita' di esecutivita' del provvedimento amministrativo adottato dal consorzio di bonifica", con conseguente impossibilita' di individuare in esso l'oggetto della sollevata questione - va considerato che, per quanto riguarda gli artt. 7 e 9 cod. proc. civ. i giudici di pace rimettenti hanno precisato di essere stati indotti a promuovere gli incidenti dall'indirizzo adottato in proposito dalle sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 23 settembre 1998, n. 9493, secondo il quale, invece, del carattere tributario dei contributi di bonifica non potrebbe dubitarsi. Onde e' evidente che nelle ordinanze di rinvio - come appare anche dal loro contenuto letterale - piu' che le disposizioni impugnate si censura il principio giurisprudenziale enunciato in tale sentenza, con la chiara finalita' - sicuramente estranea alla logica del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale - non gia' di risolvere un dubbio di costituzionalita' - che i giudici rimettenti hanno dimostrato di non nutrire affatto e di poter risolvere in via interpretativa - ma solo di proteggere le emanate pronunce dell'alea di una impugnazione e di un eventuale annullamento. -Cfr. O. nn. 54/1999 e 70/1999, nonche' S. n. 110/1995. red.: S. Pomodoro
sentenza 93/2000massima n. 25711 Riguarda ancheart. 21 r.d. 215/1933art. 9 Codice di procedura civile
CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - RICORSO PROPOSTO DAL GIUDICE DI PACE DI SCANDIANO, QUALE COORDINATORE DELL'UFFICIO, NEI CONFRONTI DEL GOVERNO IN RELAZIONE ALL'ART. 1. DEL D.L. 18 OTTOBRE 1995, N. 432, NELLA PARTE IN CUI HA SOPPRESSO IL TERZO COMMA E L'ULTIMO COMMA, N. 2), DELL'ART. 7 COD. PROC. CIV., NEL TESTO SOSTITUITO DALL'ART. 17 DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24, 77, 101, 102 E 108 COST. - DIFETTO DEL REQUISITO SOGGETTIVO - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.
E' inammissibile, per carenza del requisito soggettivo, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice di pace di Scandiano, quale coordinatore dell'ufficio, nei confronti del Governo - in relazione all'art. 1 del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), nella parte in cui ha soppresso il terzo comma e l'ultimo comma, numero 2), dell'art. 7 cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzioni del giudice di pace), per violazione degli artt. 24, 77, 101, 102 e 108 Cost. - con il quale il ricorrente lamenta che il Governo, con la modifica della competenza del giudice di pace introdotta nella forma del decreto-legge, avrebbe violato una <<attribuzione esclusiva>> spettante in materia al potere legislativo. Infatti, posto che, sotto il profilo soggettivo, i singoli organi giurisdizionali sono legittimati ad essere parte nei conflitti di attribuzione, in relazione al carattere diffuso che connota il potere di cui sono espressione ed alla loro competenza a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono, ma limitatamente all'esercizio dell'attivita' giurisdizionale, assistita da garanzia costituzionale; nel caso di specie il giudice di pace ricorrente e' manifestamente privo della legittimazione attiva, in quanto agisce quale <<coordinamento>> dell'ufficio, secondo il disposto dell'art. 15 della legge 21 novembre 1991, n. 373, e non nell'esercizio di funzioni giurisdizionali. - Cfr. O. nn. 87/1978 e 244/1999.
PROCESSO CIVILE - COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE PER LE CAUSE DI RISARCIMENTO DEL DANNO CONSEGUENTE ALLA CIRCOLAZIONE DI PEDONI O ANIMALI - INFORTUNI DOVUTI ALLE INSIDIE ED AI TRABOCCHETTI DEL MANTO STRADALE - OMESSA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 25 COST. - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza e per omissione di indicazione, altresi', degli elementi idonei ad individuare la fattispecie oggetto della controversia sottoposta all'esame del giudice rimettente. - V. O. n. 507/1987, citata dall'Avvocatura erariale. red.: G. Leo