Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Giustizia amministrativa - Tutela cautelare 'ante causam' ex art. 700 cod. proc. civ. - Applicabilità ai soli diritti soggettivi e non anche agli interessi legittimi - Asserita carenza di tempestività ed effettività della tutela nel processo amministrativo nonché disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 700 cod. proc. civ. sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, laddove espressamente prevede che la tutela 'ante causam' sia accordabile, nel concorso dei presupposti di legge, solo ai diritti soggettivi e non agli interessi legittimi, atteso che, il legislatore nella sua discrezionalità – con il solo limite della non manifesta irragionevolezza o non palese arbitrarietà – può adottare norme processuali differenziate tra i diversi tipi di giurisdizioni e di riti procedimentali, non essendo tenuto, sul piano costituzionale, ad osservare regole uniformi rispetto al processo civile, proprio per le ragioni che possono giustificare la pluralità di giurisdizioni, le diversità processuali e le differenze delle tipologie dei riti speciali. Deve infine escludersi che la pubblica amministrazione si trovi, in ordine al sistema delle misure cautelari del processo amministrativo, in una posizione privilegiata che non contempli la possibilità di intervento, anche immediato, del giudice con misure cautelari provvisorie o che comunque limiti la effettività della tutela, sempre prevista per il sistema italiano, avanti ad un organo giurisdizionale. - Cfr. ordinanza n.343/2001. - Cfr. per l’autonomia e particolarità dei diversi sistemi processuali, ordinanze n. 30/2000 e n. 359/1998 e sentenza n. 53/1998. - Cfr. sulla provvedimenti di urgenza 'ante causam' nel processo amministrativo sentenza n. 190/1985.
TRIBUTI IN GENERE - RISCOSSIONE DI IMPOSTA DOGANALE - NON CONSENTITA SOSPENSIONE DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO INVESTITO DELL'OPPOSIZIONE, OVE DALL'ESECUZIONE POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO IMMINENTE ED IRREPARABILE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INAMMISSIBILITA'.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 67 e seguenti d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici ai sensi dell'art. 1, comma primo, l. 4 ottobre 1986, n. 657), 4 e 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (Legge sul contenzioso amministrativo) e 700 cod. proc. civ. - nella parte in cui non consentirebbero al giudice ordinario di sospendere in via d'urgenza la riscossione di imposta doganale, pur in presenza dei presupposti della richiesta tutela - sollevata con riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., in quanto essa fa riferimento non ad un normale schema funzionale, bensi' ad una situazione patologica estranea al sistema offerto dalle norme denunciate e, per cio' stesso, insuscettibile di apprezzamento in sede di sindacato incidentale; ed in quanto, comunque, la questione medesima difetta di rilevanza nel giudizio 'a quo' [nella specie, era stata sollevata la predetta questione in un procedimento cautelare ex art. 700 cod. proc. civ., nel quale era stata chiesta la sospensione dell'esecuzione di un'ingiunzione fiscale, emessa dall'Ufficio doganale di Napoli ex r.d. n. 639 del 1910, ritenuto abrogato, ad avviso del giudice 'a quo', dall'art. 130 d.P.R. n. 43 del 1988 e, quindi, senza alcun fondamento normativo]. - S. n. 122 del 1970. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 5-alle legge 2248/1965art. 67-ss d.P.R. 43/1988art. 4-alle legge 2248/1965
PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROVVEDIMENTI D'URGENZA A TUTELA DI INTERESSI LEGITTIMI - POSSIBILITA' DI ADOZIONE DA PARTE, RISPETTIVAMENTE: DEL GIUDICE ORDINARIO IN ATTESA CHE IL GIUDICE AMMINISTRATIVO EMETTA LA SUA PRONUNCIA SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE; DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO; DEL GIUDICE COMUNE E DELLA CORTE COSTITUZIONALE, DURANTE LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO, NEL QUALE SIA STATO SOLLEVATO L'INCIDENTE DI COSTITUZIONALITA' O DURANTE LA PENDENZA DI TALE GIUDIZIO - ESCLUSIONE - LAMENTATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE RIMETTENTE, ADITO, NELLA SPECIE, CON RICORSO EX ART. 700, COD. PROC. CIV., DA UNA SOCIETA' DI CALCIO, CUI IL COMUNE AVEVA COMUNICATO IL DIVIETO DI DISPUTARE GLI INCONTRI DI CAMPIONATO PRESSO UN CAMPO SPORTIVO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto, risultando pacifica ed incontestata la qualificazione giuridica della posizione soggettiva della societa' ricorrente, il riconosciuto carattere di evidenza del difetto di giurisdizione in capo al giudice 'a quo' rende irrilevanti, secondo il costante indirizzo della Corte, le questioni sollevate. Infatti, nella specie, la domanda proposta innanzi al giudice 'a quo' aveva ad oggetto la tutela di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo, ne' e' revocabile il dubbio che neanche l'urgenza della misura cautelare consente al giudice adito di invadere competenze attribuite dal legislatore ad altre giurisdizioni. - v., da ultimo, S. nn. 263/1994, 349/1993, 288/1993 e O. n. 458/1993. red.: A.M. M. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 23 legge 87/1953art. 21 legge 1034/1971
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - ESECUZIONE COATTIVA - NON CONSENTITA SOSPENSIONE DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO ANCHE NELL'IPOTESI DI CARENZA ASSOLUTA DEL POTERE IMPOSITIVO - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA E LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 63/1982; O. nn. 68/1986, 288/1986, 457/1991. red.: F.S. rev.: S.P.
TRIBUTI IN GENERE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - ESECUZIONE COATTIVA - NON CONSENTITA SOSPENSIONE DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO INVESTITO DELLA OPPOSIZIONE - PROSPETTATA IRRAGIONEVOLEZZA, CON LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata infondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 63/1982 e ord. nn. 288/1986, 427/1987, 550/1987 e 916/1988.
Riguarda ancheart. 54 Riscossione imposte sul reddito
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - TUTELA DEL DIRITTO DEL CONTRIBUENTE DI NON PAGARE IMPOSTE NON DOVUTE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La tutela cautelare non costituisce una componente della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost.; quest'ultima - che puo` essere discrezionalmente differenziata dal legislatore ordinario - nel processo tributario si realizza essenzialmente con la restituzione, da parte dell'amministrazione finanziaria soccombente, della somma indebitamente riscossa e dei relativi interessi. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 700 cod.proc.civ., in quanto non consente l'emanazione di un provvedimento d'urgenza a tutela del diritto del contribuente di non pagare imposte non dovute, quando tale diritto sia minacciato - nelle more del processo innanzi alle Commissioni tributarie - da pregiudizio imminente e irreparabile). - Cfr. S. n. 63/1982; v. anche O. n. 288/1986 e n. 427/1987.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE A QUO - LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE. IMPIEGO PUBBLICO - TUTELA IN VIA D'URGENZA DEI DIRITTI SOGGETTIVI DERIVANTI DA COMPORTAMENTI OMISSIVI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NON ESPERIBILITA' DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DEL DIRITTO DI DIFESA E DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE A QUO - SUA MANCANZA DI LEGITTIMAZIONE A PROPORRE INCIDENTE DI INCOSTITUZIONALITA' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Non e' legittimato a sollevare questioni di legittimita' costituzionale il giudice che sia privo di giurisdizione sulle domande proposte in causa. Pertanto, e' inammissibile l'incidente di incostituzionalita' sollevato dal giudice ordinario dinanzi al quale siano state instaurate controversie tra privati e Pubblica Amministrazione rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Inammissibilita' della questione di legittimita' dell'art. 700 cod. proc. civ., nella parte in cui non consente al giudice ordinario di tutelare in via d'urgenza diritti soggettivi derivanti da comportamenti omissivi della Pubblica Amministrazione e devoluti in via di merito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma primo, e 113 Cost. -, posto che i giudici a quibus, quali giudici ordinari, non avevano legittimazione a rendere giustizia nelle controversie di merito su cui erano chiamati ad esercitare i poteri di cautela d'urgenza, essendo queste riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo). - S nn. 82/1979; 5/1980.
PROVVEDIMENTI DI URGENZA - DIRITTI GARANTITI DALLA COSTITUZIONE MA NON RICONOSCIUTI DA LEGGE - INAMMISSIBILITA'.
E' inammissibile per irrilevanza la questione di costituzionalita` dell'art. 700 c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. con riguardo alle ipotesi in cui sia sollevata questione di legittimita` di norme, la cui applicazione forma oggetto della controversia di merito e, poi, della sentenza (ad assicurare provvisoriamente gli effetti della quale sono indirizzati i provvedimenti d'urgenza), perche` non l'art. 700 c.p.c, ma gli artt. 23 e 24 l. 11 marzo 1953, n. 87, che regolano il rilievo incidentale delle questioni di legittimita` costituzionale, potrebbero frapporre ostacolo alla deliberazione di tali questioni ad opera del giudice, chiamato a provvedere su istanza di provvedimenti d'urgenza.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - PRETORE ADITO EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - PROPOSIZIONE DI QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - CONDIZIONI.
Il pretore, adito ex art. 700 cod. proc. civ., e' legittimato a sollevare questioni di legittimita' costituzionale che si riferiscano esclusivamente alle norme da applicare per il compimento degli atti urgenti, purche' in tale limitato ambito esse siano rilevanti. Cfr.: sent. n. 117 del 1973.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA DAL PRETORE, ADITO EX ART. 700 COD. PROC. CIV., DOPO AVER EMESSO IL PROVVEDIMENTO DI URGENZA - INAMMISSIBILITA'.
Con l'emissione del provvedimento d'urgenza, richiesto ex art. 700 cod. proc. civ., il pretore esaurisce la sua potesta' per cui ogni altra attivita' decisionale compete al giudice del merito, il cui successivo intervento e' obbligatoriamente e perentoriamente previsto dall'art. 702 stesso codice. Di conseguenza, solo questi possono sollevare eventuali questioni di legittimita' costituzionale delle norme nelle quali trovi o non trovi, a seconda dei casi, riconoscimento il diritto che si e' inteso tutelare in via preventiva. Pertanto, e' inammissibile per difetto di legittimazione la questione di legittimita' costituzionale proposta dal pretore dopo il compimento degli atti urgenti previsti dall'art. 700 del codice di rito. - S. n. 118/1986.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - INDIVIDUAZIONE - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALL'ORDINANZA - AMPLIAMENTO AD OPERA DELLE PARTI - ESCLUSIONE.
Il thema decidendi, oggetto della questione di legittimita' costituzionale incidentale, e' quello delineato dall'ordinanza del giudice remittente, dovendo, invece, ritenersi escluso qualunque ampliamento dedotto dalle parti.
Riguarda ancheart. 161 Diritto d’autoreart. 10 Codice civileart. 97 Diritto d’autoreart. 156 Diritto d’autoreart. 96 Diritto d’autoreart. 168 Diritto d’autore
DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO (ART. 2 DELLA COSTITUZIONE) - AMBITO DELLA CATEGORIA - RICONDUCIBILITA' AD ESSI DEL DIRITTO ALL'IMMAGINE.
Fra i diritti inviolabili dell'uomo, affermati, oltre che nell'art. 2, negli artt. 3, secondo comma, e 13, primo comma, rientrano quelli del proprio decoro, onore, rispettabilita', riservatezza, intimita' e reputazione, sanciti espressamente negli artt. 8 e 10 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Anche la tutela del diritto all'immagine, propria e degli stretti congiunti, e' percio' riconducibile ai fini dell'art. 2 della Costituzione.
Riguarda ancheart. 10 Codice civileart. 97 Diritto d’autoreart. 156 Diritto d’autoreart. 96 Diritto d’autoreart. 168 Diritto d’autoreart. 161 Diritto d’autore
LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - COSTITUZIONE, ART. 21, SECONDO E TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE - CONTENUTO E FINALITA' DEL PRECETTO - NON PRECLUDE LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA PROPRIA IMMAGINE - COORDINAMENTO CON LA PROTEZIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONALITA' UMANA - DISTINZIONE TRA MATERIALE STAMPATO E ATTIVITA' STRUMENTALI E COSE DIRETTE ALLA PREPARAZIONE E FORMAZIONE DEL MATERIALE DESTINATO ALLA STAMPA. DIRITTO D'AUTORE - DIFFUSIONE DELL'IMMAGINE ALTRUI - LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633, ART. 161 E COD. PROC. CIV., ART. 700 - CONSENTONO DI INIBIRE LA DIFFUSIONE DELL'IMMAGINE ALTRUI E DI SEQUESTRARLA ANCHE QUANDO QUESTA, PER ESSERE NELLA MATERIALE DISPONIBILITA' DI UN'IMPRESA GIORNALISTICA, DEVE RITENERSI DESTINATA ALLA PUBBLICAZIONE A MEZZO STAMPA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Il secondo e terzo comma dell'art. 21 della Costituzione si riferiscono al materiale stampato mediante il quale si manifesta e si estrinseca il pensiero umano, ma non si riferiscono - quando vengono in considerazione i diritti inviolabili della personalita' umana - anche alle attivita' strumentali e alle cose che siano dirette e che servano alla preparazione e formazione del materiale destinato alla stampa. Il fine della norma costituzionale e' quello di evitare che preventivi interventi cautelari amministrativi o giudiziari, non diretti a reprimere delitti espressamente previsti, impediscano o ostacolino la libera circolazione delle pubblicazioni, considerate dalla norma medesima come mezzo precipuo per la diffusione del pensiero manifestato. Percio' - considerati nella loro applicazione ad oggetti contenenti immagini non ancora pubblicate, anche se destinate alla pubblicazione, in questione che specie in cio' differisce da quella decisa con la sentenza n. 122 del 1970 - non trovano ostacolo nell'art. 21 Cost., e in particolare nei commi secondo e terzo di esso, ne' l'art. 161 (in relazione agli artt. da 156 a 160) della legge 22 aprile 1941, n. 633, ne' l'art. 700 cod. proc. civ.. Atteso che l'art. 161 della l. n. 633 del 1941, nell'attribuire all'autorita' giudiziaria la facolta' di ordinare, a tutela del diritto d'autore, la descrizione, l'accertamento, la perizia e anche il sequestro di cio' che si ritenga violazione di esso, prescindendo da esami e valutazioni di contenuto, e' diretto alla protezione di diritti patrimoniali, e non gia' a porre limiti alla manifestazione del pensiero. Cosi' come, a sua volta, l'applicazione dell'art. 700 cod. proc. civ., richiesta, quando non siano esperibili misure cautelari tipiche, per la protezione provvisoria di un diritto della personalita', rientrante fra quelli che la Costituzione salvaguarda, non puo' certo identificarsi con l'esercizio di una attivita' di censura. Cfr.: sentt. nn. 122 e 159 del 1970, 115 del 1957, 44 del 1960 e 93 del 1972.
Riguarda ancheart. 161 Diritto d’autore
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROVVEDIMENTI CAUTELARI D'URGENZA - COD. PROC. CIV., ART. 700 - ELASTICITA' DEL SUO CONTENUTO - POTERE DEL GIUDICE DI DISPORRE IL SEQUESTRO PREVENTIVO - LIMITI - DESUMIBILITA' DA UNA INTERPRETAZIONE SISTEMATICA DELLA DISPOSIZIONE E DA PRECETTI COSTITUZIONALI.
L'art. 700 cod. proc. civ. (sui provvedimenti di urgenza), nella elasticita' del suo contenuto, consente al giudice di adottare, tra i provvedimenti che piu' gli appaiano congrui rispetto al fine di assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, e fuori dei casi di sequestri tipici disciplinati dagli artt. 670 e segg. dello stesso codice di proc. civ., anche il sequestro preventivo. L'art. 700 cod. proc. civ., tuttavia, proprio a causa della genericita' dei poteri che conferisce al giudice, incontra tutti i limiti desumibili da una sua interpretazione nel sistema vigente e non consente quindi che siano adottate misure che risultino vietate da altre norme dell'ordinamento: a maggior ragione se si tratti di norme di rango costituzionale.
STAMPA - PUBBLICAZIONI A STAMPA - SEQUESTRO PREVENTIVO - COD. PROC. CIV., ART. 700, COD. CIV., ART. 10, E LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633 - NON CONFERISCONO AL GIUDICE UN POTERE IN TAL SENSO - VIOLAZIONE DELL'ART. 21, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Gli artt. 700 cod. proc. civ., 10 cod. civ., 96 e 97 della legge sul diritto d'autore 22 aprile 1941, n. 633, se correttamente interpretati, non conferiscono al giudice il potere di ordinare, in via cautelare, a tutela del diritto all'immagine, il sequestro preventivo di pubblicazioni a stampa. Nessuna delle suddette disposizioni, pertanto, viene in collisione con il divieto - posto dall'art. 21, comma terzo, della Costituzione - di sequestrare preventivamente pubblicazioni a stampa che costituiscono manifestazioni di pensiero, se non nel caso di delitti per cui la legge espressamente lo autorizzi. Va quindi dichiarata non fondata - nei sensi di cui in motivazione - la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito con l'ord. del Pretore di Roma 30 dicembre 1968, iscritta al n. 37 reg. ord. 1969, e pubblicata nella G.U. n. 78 del 26 marzo 1969.
Riguarda ancheart. 96 Diritto d’autoreart. 10 Codice civileart. 97 Diritto d’autore