Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Misure cautelari reali - Sequestro probatorio - Procedimento di riesame - Avviso della data fissata per l'udienza - Notificazione alla persona offesa che abbia nominato un difensore e al difensore stesso - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento sotto diversi profili, nonché asserita lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 324 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'avviso della data fissata per l'udienza di riesame del sequestro probatorio sia notificato anche alla persona offesa che abbia nominato un difensore e al difensore stesso. Dall'intera impostazione del codice di procedura penale discende, infatti, che alla persona offesa sono attribuiti poteri limitati e circoscritti rispetto a quelli riconosciuti al pubblico ministero e all'indagato, stante la veste di soggetto eventuale del procedimento o del processo, ma non di parte. Ne consegue, pertanto, che colui il quale venga offeso dal reato è privo del diritto alla prova che l'art. 190 cod. proc. pen. limita esclusivamente alle parti, ragione per cui deve escludersi che la persona offesa - a differenza del pubblico ministero, dominus delle indagini e figura preposta istituzionalmente alla raccolta delle prove - possa interloquire in merito al sequestro probatorio, diretto appunto ad assicurare il mantenimento delle fonti di prova. L'evidente eterogeneità delle situazioni di imputato e pubblico ministero da un lato e persona offesa dall'altro, nonché la discrezionalità del legislatore nel modulare la configurazione della tutela di quest'ultima in vista delle necessità proprie del processo penale e delle esigenze di speditezza di quest'ultimo, esclude, pertanto, che la notifica alla persona offesa della data dell'udienza di riesame del sequestro probatorio sia costituzionalmente imposta. - Sui rapporti tra azione civile e processo penale, v. citate: sentenze nn. 443/1990, 171/1982 e 166/1975; ordinanza n. 124/1999, nelle quali la Corte ha affermato che «ogni separazione dell'azione civile dall'ambito del processo penale non può essere considerata come una menomazione o una esclusione del diritto alla tutela giurisdizionale, essendo affidata al legislatore la scelta della configurazione della tutela medesima, in vista delle esigenze proprie del processo penale». V. pure citate sentenze nn. 353/1994 e 192/1991, nelle quali si e' ribadito che «l'assetto generale del nuovo processo e' ispirato all'idea della separazione dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nel disegno del codice, l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo». - Sull'estensione delle facoltà e poteri della persona offesa, v. sentenze citate nn. 413/1994 e 353/1991.
Processo penale - Misure cautelari reali - Riesame - Poteri del tribunale - Impossibilità, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, di verificare la sussistenza del 'fumus' del reato contestato dall'accusa - Denunciata violazione dei principi di parità delle parti e di terzietà del giudice - Impropria richiesta alla Corte di interpretare il «principio di diritto» enunciato dalla Corte di cassazione ed omessa verifica delle effettive preclusioni scaturenti dallo stesso - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 324 cod. proc. pen., censurato, in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui, secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di cassazione, vincolante per il rimettente quale giudice del rinvio, limita i poteri del tribunale del riesame, in caso di impugnazione del decreto di sequestro preventivo, "alla sola astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato, senza possibilità di verificare, sulla base dei fatti, per come indicati dal PM e esaminati alla luce delle argomentazioni difensive, se sia ravvisabile il fumus del reato prospettato dall'accusa". Infatti, la questione finisce per risolversi in un'impropria richiesta alla Corte di interpretare il principio di diritto che il rimettente è tenuto ad applicare, come dimostra il carattere discorsivo del petitum , insuscettibile di tradursi nei contenuti necessariamente specifici di una pronuncia additiva. Inoltre, il rimettente non ha verificato le effettive preclusioni scaturenti dal principio di diritto affermato nella sentenza rescindente, che si limita a fissare, nel solco di un risalente e consolidato indirizzo, la preclusione, per il giudice del riesame delle misure reali, di un accertamento sul merito dell'azione penale, nell'ottica di evitare un sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa.
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - PROCEDIMENTO DI RIESAME - AVVISO DELL'UDIENZA CAMERALE - NON PREVISTA NOTIFICA ANCHE ALLA PARTE CIVILE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE SOLLEVATA CONTESTUALMENTE ALL'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO OGGETTO DEL RIESAME IN ENTRAMBI I GIUDIZI DI PROVENIENZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., nei confronti degli artt. 318 e 324 cod. proc. pen., nella parte in cui, riguardo al procedimento di riesame di sequestro conservativo disposto su istanza della parte civile, non prevedono che anche a quest'ultima sia notificato l'avviso della fissata udienza camerale. Con le stesse ordinanze di rimessione, infatti, il giudice 'a quo' ha contestualmente annullato il provvedimento oggetto del riesame e pertanto, essendosi gia' fatta applicazione della norma impugnata in entrambi i giudizi di provenienza, la questione difetta palesemente di rilevanza. red.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 318 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI REALI - RICHIESTA DI SEQUESTRO PREVENTIVO - PROVVEDIMENTO DI RIGETTO - IMPUGNABILITA' DA PARTE DELLA PERSONA OFFESA - MANCATA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI RIMEDI GIURISDIZIONALI PREVISTI PER L'IMPUTATO - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA INCIDENZA SULLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - DIRETTA CONSEGUENZA DEL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DELLA PERSONA OFFESA-QUERELANTE A RICHIEDERE LA MISURA CAUTELARE, GIA' DICHIARATO NON IN CONTRASTO CON L'ART. 24 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 322, 322-bis, 324 e 355 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono all'offeso dal reato di impugnare il provvedimento di rigetto del sequestro preventivo, in quanto - posto che, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., legittimato a richiedere il sequestro preventivo e' esclusivamente il p.m.; che e' gia' stato escluso che il difetto di legittimazione della persona offesa querelante a richiedere il sequestro preventivo integri una violazione del diritto alla tutela giurisdizionale, in considerazione della evidente 'ratio' di prevenzione del reato che connota la misura cautelare in esame e della diversa natura dell'interesse vantato dalla persona offesa dal reato, alla cessazione della situazione di illecito; e che tale interesse, per un verso, non deve necessariamente trovare garanzia, anche indiretta negli strumenti del processo penale, e, per l'altro, appare sufficientemente tutelato dalle misure cautelari esperibili nell'ambito del processo civile - la mancata previsione del potere della persona offesa dal reato di impugnare il provvedimento di rigetto del sequestro preventivo e' una diretta conseguenza del difetto di legittimazione di tale soggetto a richiedere la misura cautelare 'de qua'. - O. n. 334/1991. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 355 Codice di procedura penaleart. 322 Codice di procedura penaleart. 322-bis Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - RIESAME - POSSIBILITA', ALLA STREGUA DEL COSTANTE INDIRIZZO GIURISPRUDENZIALE, DI CONFERMARE IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO, PER RAGIONI DIVERSE DA QUELLE ENUNCIATE IN MOTIVAZIONE, ANCHE NELL'IPOTESI DI RILEVATA NULLITA' PER VIZIO DELLA STESSA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, SECONDO COMMA, COST. - QUESTIONE PROSPETTATA IN VIA MERAMENTE INTERPRETATIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto il giudice 'a quo' si limita a sottoporre un normale dubbio interpretativo, la cui soluzione e' demandata esclusivamente al rimettente, al quale spetta di interpretare la norma. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 309 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI REALI - DECRETO DI SEQUESTRO - RIESAME DA PARTE DEL TRIBUNALE - FISSAZIONE DEL TERMINE DI TRE GIORNI LIBERI TRA LA NOTIFICA DELL' AVVISO E LA DATA DELL' UDIENZA - POSSIBILITA' PER IL TRIBUNALE DI INTEGRARE TALE TERMINE - ESCLUSIONE, IN BASE AD INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. MISURE COERCITIVE - RIESAME DA PARTE DEL TRIBUNALE - FISSAZIONE DEL TERMINE DI DIECI GIORNI PER LA DECISIONE - INOSSERVANZA - ANNULLAMENTO DA PARTE DELLA CASSAZIONE DELLA DECISIONE DI CONFERMA DELLA MISURA - DICHIARAZIONE, DA PARTE DELLA MEDESIMA CORTE, DELLA PERDITA DI EFFICACIA DELLA MISURA STESSA - MANCATA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' delle questioni per difetto di rilevanza nei giudizi 'a quibus'. Riguardo alla prima, non si sono verificate le condizioni per l' applicazione del principio di diritto enunciato dalla Cassazione, mentre relativamente alla seconda, la norma impugnata non attribuisce al Tribunale alcuna competenza sulla perdita di efficacia della misura coercitiva, la cui cognizione spetta invece al giudice che procede e non al giudice del riesame dei provvedimenti applicativi delle misure stesse. red.: A.M. Marini
Riguarda ancheart. 309 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI REALI - RIESAME - PROCEDIMENTO - IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI VERIFICARE LA SUSSISTENZA DEGLI INDIZI DI COLPEVOLEZZA E LA LORO GRAVITA', COSI' COME STABILITO PER IL RIESAME DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI DIFESA E DI PROPRIETA', CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SULL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La preclusione, secondo la costante giurisprudenza della Cassazione, per il giudice investito dal gravame relativo all'applicazione delle misure cautelari di natura reale, di ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla loro gravita' - diversamente da quanto previsto per le misure cautelari personali - non si pone in contrasto con il diritto di difesa, sia perche' non vi e' un obbligo costituzionale ad assegnare uguale "contenuto difensivo" a rimedi che, pur se identici per denominazione (riesame delle misure cautelari personali e riesame di quelle reali), si distinguono sul piano strutturale e dei soggetti che possono essere coinvolti, e sia perche', per altro verso, e' consentito al giudice 'a quo', quanto meno, il controllo sulla astratta configurabilita' del reato contestato. Deve anche escludersi la violazione dell'art. 42 Cost., in quanto i limiti che in base alle norme in questione possono essere apposti alla disponibilita' dei beni, si correlano ad esigenze connesse ad una situazione di pericolo per la collettivita' tale da giustificare l'imposizione del vincolo, cosi' come insussistente e' il contrasto con gli artt. 97 e 111 Cost., poiche' - contrariamente a quanto assume il rimettente - il controllo che il giudice e' chiamato ad operare e' tutt'altro che burocratico dovendosi invece incentrare sulla verifica della integralita' dei presupposti che legittimano la misura. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 24, 42, 97 e 111 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 321 e 324 cod. proc. pen.). red.: A.P. rev.: S.P.
sentenza 48/1994massima n. 20442 Riguarda ancheart. 321 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI REALI - RIESAME - PROCEDIMENTO - IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI VERIFICARE SUSSISTENZA E GRAVITA' DEGLI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI DIFESA E DI PROPRIETA' NONCHE' DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. S.n. 48/1994 red: S. P.
Riguarda ancheart. 321 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI REALI - RIESAME - PROCEDIMENTO - IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI VERIFICARE LA SUSSISTENZA DEGLI INDIZI DI COLPEVOLEZZA E LA LORO GRAVITA' - ASSERITA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI DIFESA E DI PROPRIETA' NONCHE' DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 48/1994. red.: S.P.
PROCESSO PENALE - FASE PRELIMINARE - MISURE CAUTELARI: (NELLA SPECIE: SEQUESTRO PREVENTIVO) - TRIBUNALE DELLA LIBERTA' - RIESAME - TERMINE PERENTORIO DI DIECI GIORNI DALLA RICEZIONE DEGLI ATTI - LAMENTATA INADEGUATEZZA, DATA L'ESIGUITA' DEI MAGISTRATI E DEL PERSONALE AUSILIARIO, SPECIE NEI CASI (COME QUELLO DI SPECIE) DI PROCEDIMENTI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE, DI ADEGUATA MOTIVAZIONE DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI E DI RAGIONEVOLEZZA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La previsione, negli artt. 309, commi nono e decimo e 324, comma settimo, cod.proc.pen., di un termine perentorio di soli giorni dieci dalla ricezione degli atti per la decisione del Tribunale sulla richiesta di riesame di un provvedimento cautelare (nella specie: sequestro) non e' lesiva del diritto di difesa dell'imputato, ma realizza al contrario una forma di tutela per lo stesso in quanto la mancata decisione sul reclamo, entro il termine, determina l'immediata caducazione del provvedimento, evitando che il soggetto che lo ha impugnato possa essere danneggiato da inadempienze o ritardi dell'autorita' giudiziaria; ne' puo' dirsi violato l'art. 97 Cost. giacche' le disfunzioni e gli intralci all'attivita' giudiziaria, lamentati nell'ordinanza di rimessione, sono frutto di deficienze dell'organico dei magistrati e del personale ausiliario, non direttamente imputabili alle norme impugnate, riguardo alle quali e' anche da escludere che, in contrasto con l'art. 111, primo comma, Cost. rendano impossibile la motivazione della decisione adottata, motivazione che peraltro va correlata ai tempi a disposizione del Tribunale ed alle complessive modalita' di svolgimento della procedura di riesame. Ne' infine, il termine previsto puo' dirsi irragionevole in relazione alle operazioni che devono essere svolte dal giudice del riesame, tanto piu' che questo e' stato elevato rispetto a quello previsto dall'art. 263 ter del codice abrogato (tre giorni prorogabili di altri tre). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 309, commi nono e decimo, e 324, comma settimo, del codice di procedura penale sollevata in riferimento agli artt. 24, 97, 111, primo comma, e 3 della Costituzione).
Riguarda ancheart. 309 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROVVEDIMENTO PER MISURA CAUTELARE REALE (NELLA SPECIE: SEQUESTRO PREVENTIVO) - RIESAME - PROCEDIMENTO - AVVISO DELLA DATA DELL'UDIENZA AL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DELLA LIBERTA' ANZICHE' AL P.M. RICHIEDENTE IL SEQUESTRO - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' TRA ACCUSA E DIFESA - RITENUTO ECCESSO DI DELEGA - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE AFFIDATA ALLA SFERA DISCREZIONALE DEL LEGISLATORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La scelta compiuta dal legislatore di attribuire al pubblico ministero costituito presso il tribunale (nella specie: Tribunale della liberta') investito della decisione la legittimazione a partecipare all'udienza camerale di riesame del provvedimento di sequestro (nella specie: del G.I.P. presso la pretura) anziche' al pubblico ministero che il sequestro ha richiesto, ed a ricevere il relativo avviso, non appare in contrasto con l'esigenza della parita' tra accusa e difesa (v. mass. A) sancito dall'art. 2, dir. 3, della legge di delega, in quanto la soluzione adottata, oltre che ispirarsi a esigenze di speditezza del processo, risulta piu' in generale rispondente al principio organizzativo in tema di uffici del pubblico ministero espresso nell'art. 51 del codice di procedura penale. Detta soluzione, tra l'altro, non determina uno squilibrio informativo, come paventato dal giudice 'a quo', in quanto il P.M. presso il Tribunale competente per la decisione dispone di tutti gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame e un efficace coordinamento informativo con l'ufficio del P.M. collocato presso il giudice che ha adottato il provvedimento puo' sempre essere realizzato anche alla luce del criterio adottato nell'art. 371 del codice di procedura penale, che, nell'ipotesi, sia pure diversa, di indagini collegate, prevede forme di cooperazione e scambio di atti e di informazioni tra i diversi uffici del pubblico ministero. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 324, sesto comma, del codice di procedura penale in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2, direttiva 3, legge 16 febbraio 1987, n. 81.