Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Udienza preliminare - Avviso di fissazione dell'udienza - Contenuto - Mancata previsione, a pena di nullità, dell'avvertimento circa la facoltà dell'imputato di richiedere i riti alternativi - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe nonché lesione del diritto di difesa - Esclusione - Manifesta infondatezza delle questioni.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 419 del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare debba contenere, a pena di nullità, l'avvertimento all'imputato che egli ha la facoltà di richiedere i riti alternativi del giudizio abbreviato e del patteggiamento, previsti dagli artt. 438 e 444 del medesimo codice. Infatti, con riferimento ad analoghe questioni, la Corte, ha ripetutamente affermato che l'omessa previsione dell'avvertimento circa la facoltà di chiedere i riti alternativi nell'avviso dell'udienza preliminare non viola gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto l'informazione è comunque assicurata dalla presenza obbligatoria e dall'assistenza del difensore, essendo il termine di decadenza dalla menzionata facoltà posto all'interno di un'udienza a partecipazione necessaria, sia essa dibattimentale o preliminare. Neppure la medesima disposizione viola l'art. 111 Cost., atteso che il diritto di difesa va inteso anche come possibilità di ricorrere all'assistenza tecnica del difensore, e che tale diritto risulta violato in ogni caso in cui, ai fini dell'esercizio di facoltà processuali - come quella in esame - che comportano «la cognizione di elementi tecnici rientranti nelle specifiche competenze professionali del difensore», venga posto soltanto all'imputato e non anche al difensore, un termine di decadenza decorrente dalla notificazione dell'atto processuale. - In relazione alla mancata previsione della facoltà di richiedere i riti alternativi nell'avviso di udienza preliminare v., citate, ordinanza n. 309/2005 e, tra le molte, ordinanze nn. 56, 55 e 11/2004; sentenza n. 497/1995; in relazione al giudizio immediato, v., citata, sentenza n. 148/2004. - Sul concetto di difesa tecnica v., citata, sentenza n. 120/2002.
sentenza 8/2007massima n. 30953 PROCESSO PENALE - DECRETO DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA PRELIMINARE - AVVERTIMENTO CIRCA LA FACOLTÀ DELL’IMPUTATO DI RICHIEDERE IL GIUDIZIO ABBREVIATO O L’APPLICAZIONE DELLA PENA - SANZIONE DELLA NULLITÀ PER L’OMESSO AVVISO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DIVERSITÀ RISPETTO AL DECRETO DI CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 419, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare debba contenere, a pena di nullità, l'avvertimento che l'imputato, qualora ne ricorrano i presupposti, può presentare, prima delle conclusioni delle parti, richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, a causa della ingiustificata diversità della disciplina censurata rispetto a quella prevista dall'art. 552, comma 1, lettera f), cod. proc. pen., che, nell'elencare i requisiti del decreto di citazione a giudizio nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, stabilisce che l'imputato deve essere avvertito della facoltà di presentare richiesta dei riti alternativi prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e nel comma 2 sanziona con la nullità la mancanza o l'insufficienza dell'avvertimento. Infatti, la disciplina contenuta nell'art. 552, comma 2, cod. proc. pen. non può essere utilmente richiamata quale 'tertium comparationis' per sostenere la necessità di estenderla, nel rispetto dell'art. 3 Cost., al decreto di fissazione dell'udienza preliminare. - V., citate, sentenza n. 148/2004; ordinanze n. 484/2002, nn. 56, 55 e 11/2004, n. 231/2003.
PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA (PATTEGGIAMENTO) - FORMULAZIONE, A PENA DI DECADENZA, ENTRO I TERMINI STABILITI (DALL’ART. 421, COMMA 3, COD. PROC. PEN.) - AVVISO ALL’IMPUTATO - MANCATA PREVISIONE - PROSPETTATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, RISPETTO ALL’IMPUTATO TRATTO A GIUDIZIO CON CITAZIONE DIRETTA (PER IL QUALE OPERA L’AVVISO) - DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA PREGIUDIZIALITÀ DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 418 e 419 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione in quanto, nel disciplinare il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ed il relativo avviso da notificare all'imputato, non prevedono – a differenza di quanto invece espressamente previsto all'art. 552, comma 1, lettera f) del codice di procedura penale, a favore dell'imputato tratto a giudizio mediante decreto di citazione diretta – che all'imputato medesimo sia dato l'avvertimento che, ricorrendone i presupposti, può presentare richiesta di applicazione della pena entro il termine di cui all'art. 421, comma 3, del codice di procedura penale. L'omissione, infatti, da parte del rimettente, della precisazione, nella parte dispositiva dell'ordinanza, che l'avvertimento andrebbe previsto a pena di nullità nonché della indicazione della ragione per la quale sarebbe ricavabile dal sistema una sanzione di nullità tale da determinare la regressione del procedimento alla fase ormai esaurita dell'udienza preliminare; e l'omissione, ancora, della considerazione che la nullità per mancato avvertimento, prevista all'art. 552, comma 2, del codice di procedura penale, ripropone il contenuto della declaratoria di illegittimità costituzionale del previgente articolo 555, comma 2, del codice di procedura penale, di cui alla sentenza n. 497 del 1995; nonché, da ultimo, del chiarimento circa la riferibilità, nel mutato quadro normativo, di quelle stesse ragioni alla disciplina nella quale si vorrebbe introdurre un avviso analogo a quello previsto dall'attuale articolo 552, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale determinano un difetto di motivazione circa i requisiti della pregiudizialità e della rilevanza della questione nel giudizio 'a quo'. – Per la conclusione dell'inammissibilità in situazioni considerate sostanzialmente analoghe, citate le ordinanze n. 346/2000, n. 485/1995, n. 156/1994.
Riguarda ancheart. 418 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - ATTIVITA' ISTRUTTORIA SVOLTA DURANTE L'UDIENZA PRELIMINARE AI SENSI DELL'ART. 422, COMMA 2, COD. PROC. PEN. - INDAGINI SUPPLETIVE COMPIUTE DAL PUBBLICO MINISTERO SUCCESSIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IMPOSIZIONE DEL LIMITE IMPOSTO DALL'ART. 430, COMMA 1, COD. PROC. PEN. PER L'ATTIVITA' INTEGRATIVA DI INDAGINE DEL PUBBLICO MINISTERO SUCCESSIVA ALL'EMISSIONE DEL DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - OMESSA PREVISIONE - DEDOTTA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - RITENUTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto, entro i limiti prospettati dal giudice rimettente, la stessa si presenta palesemente priva del requisito della rilevanza, dato che, nella fattispecie, le indagini suppletive alle quali il giudice rimettente vorrebbe estendere il divieto imposto al pubblico ministero dall'art. 430, comma 1, cod. proc. pen., consistono nella assunzione di informazioni da persona che puo' riferire circostanze utili ai fini delle indagini, cioe' in un atto per il quale non e' prevista la partecipazione ne' dell'imputato ne' del suo difensore. Pertanto, il divieto di assumere atti per i quali e' prevista la partecipazione dell'imputato o del suo difensore non potrebbe comunque riguardare l'atto di indagine suppletiva svolto nel caso di specie del pubblico ministero 'ex' art. 362 cod. proc. pen.. red.: G. Leo
sentenza 58/1998massima n. 23791 PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - DEPOSITO DA PARTE DEL P.M. DELLA DOCUMENTAZIONE DI ATTI SUCCESSIVI ALLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - TERMINE PER LA TRASMISSIONE ED IL DEPOSITO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DELL'IMPUTATO - MANCATA CONSIDERAZIONE, DA PARTE DELL'AUTORITA' RIMETTENTE, DI GIA' ESISTENTI IDONEI STRUMENTI DI GARANZIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
In caso di indagini suppletive compiute dal P.M. dopo la richiesta di rinvio a giudizio, e' da escludere che, per dar modo all'imputato di vagliare anche alla stregua di esse gli elementi a suo carico, di apprestare eventuali controprove e di effettuare scelte consapevoli in ordine ai riti differenziati richiedibili all'udienza preliminare, sia necessario - come richiesto dal giudice 'a quo' - stabilire un termine per la trasmissione e il deposito dei relativi atti. Infatti, a parte le contraddizioni e le anomalie che lo "spazio vuoto", che con l'introduzione del termine verrebbe a crearsi, comporterebbe per il sistema delle norme positive, e in particolare per la continuita' che queste hanno voluto assicurare alle indagini, esistono nell'ordinamento, nell'ipotesi in questione, idonei strumenti di tutela dell'imputato, da individuarsi, in base agli artt. 416, secondo comma, cod. proc. pen. e 131 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, e ai principi affermati nella sentenza n. 203 del 1992 riguardo al dibattimento, sia nell'obbligo del pubblico ministero di depositare immediatamente gli atti di indagine di cui si tratta, nella cancelleria del giudice, sia nel potere del giudice, ove le indagini suppletive del pubblico ministero sopravvengano in tempi tali da non consentire un'adeguata difesa, di regolare le modalita' di svolgimento dell'udienza preliminare anche attraverso differimenti congrui alle singole fattispecie, si' da contemperare l'esigenza di celerita' con la ineludibile effettivita' del contraddittorio. Viene quindi meno la censura di violazione del diritto di difesa avanzata per la mancata previsione del reclamato termine. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dell'art. 419, terzo comma, cod. proc. pen.). - Cfr. S. n. 203/1992, gia' citata nel testo. red.: E.M. rev.: S.P.
sentenza 16/1994massima n. 20322 PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - RITENUTA IMPOSSIBILITA', PER IL G.I.P., DI PROCEDERE, AI FINI DELLA NOTIFICA DELL'AVVISO DI FISSAZIONE, ALL'IDENTIFICAZIONE DELLA PARTE OFFESA O DI RICHIEDERLA AL P.M. - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE SOLLEVATA SU ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
In presenza di una richiesta di rinvio a giudizio irritualmente formulata per non avere il pubblico ministero, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 417 cod.proc.pen., compiuto tutti gli accertamenti necessari per l'identificazione della persona offesa o, come nel caso di specie, dei prossimi congiunti ai quali spettano le medesime facolta' e diritti a norma dell'art. 90, terzo comma, cod. proc. pen., e' certamente consentito al giudice disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero perche' questi provveda a svolgere l'attivita' necessaria ai fini suddetti o ad accertare la impossibilita' di perseguirli, salvo che il giudice non ritenga di provvedervi direttamente, surrogando l'inerzia della parte pubblica, in ossequio al principio della "massima semplificazione nello svolgimento del processo". Viene quindi meno la censura di violazione del diritto di difesa, avanzata sul presupposto che cio' non fosse permesso. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 419, primo comma, cod.proc.pen., sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.).
sentenza 8/1992massima n. 17948 PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - INSTAURAZIONE, D'UFFICIO, DEL GIUDIZIO IMMEDIATO PER RITENUTA EVIDENZA DELLA PROVA DA PARTE DEL G.I.P. - OMESSA PREVISIONE - MOTIVAZIONE "PER RELATIONEM" AD ALTRE ORDINANZE DI REMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per essere state motivate "per relationem" sia la rilevanza che la manifesta infondatezza. - O. nn. 148/1989, 466/1989 e 521/1989.
Riguarda ancheart. 418 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - INSTAURAZIONE, D'UFFICIO, DEL GIUDIZIO IMMEDIATO PER RITENUTA EVIDENZA DELLA PROVA DA PARTE DEL G.I.P. - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATA SUBORDINAZIONE, PER IL RIFIUTO DELL'UDIENZA PRELIMINARE, ALLA DISCREZIONALITA' DELL'IMPUTATO - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, non risultando dall'ordinanza di rimessione che nei relativi giudizi l'imputato avesse rinunciato all'udienza preliminare e richiesto il giudizio immediato.
PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - UDIENZA PRELIMINARE - RINUNCIA DELL'IMPUTATO PER ADIZIONE AL GIUDIZIO IMMEDIATO - INSINDACABILITA' - LAMENTATA COMPRESSIONE DEL POTERE DI CONTROLLO GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' TRA LE PARTI - INSUSSISTENZA - SCELTA LIBERA E INSINDACABILE DELL'IMPUTATO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'udienza preliminare, in coerenza con il modello accusatorio del nuovo processo, assolve soprattutto, ed anzi per quanto concerne la posizione delle parti esclusivamente, alla funzione di garanzia dell'imputato come vaglio della sostenibilita' dell'accusa e, pertanto, la richiesta di giudizio immediato da parte dell'imputato, in quanto si sostanzia nella rinunzia alla detta garanzia, si configura quale sceta libera e insindacabile dell'imputato stesso non subordinata come tale al concorso di specifici presupposti e quindi non soggetta al controllo dell'avveramento di essi da parte del giudice. Non sussiste quindi lesione dei precetti di cui rispettivamente agli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, mentre non e' ammissibile il raffronto (in base all'art. 3 della Costituzione) con la disciplina della richiesta di giudizio immediato da parte del pubblico ministero ne' con la disciplina della richiesta, da parte dello stesso imputato, di applicazione della pena o di giudizio abbreviato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, 102, primo comma, 107, terzo comma, e 112 della Costituzione, dell'art. 419, sesto comma, del codice di procedura penale).
PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - FISSAZIONE - TERMINI: GG. 30 DALLA RICHIESTA E GG. 10 PER L'AVVISO AI DIFENSORI - LAMENTATA ESIGUITA' DEGLI STESSI - PROSPETTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA E DEL DIRITTO DI DIFESA - RICHIESTA DI PRONUNCIA ADDITIVA IN MATERIA RISERVATA ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Manifesta inammissibilita' delle questioni per essere stata richiesta dal giudice a quo una pronuncia additiva (rideterminazione della durata dei termini) in materia di scelte riservate al legislatore.
Riguarda ancheart. 418 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - INSTAURAZIONE, D'UFFICIO, DEL GIUDIZIO IMMEDIATO PER RITENUTA EVIDENZA DELLA PROVA DA PARTE DEL G.I.P. - OMESSA PREVISIONE - MOTIVAZIONE SOLO PER 'RELATIONEM' AD ALTRE ORDINANZE DI REMISSIONE DEL GIUDICE 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per essere state motivate 'per relationem' sia la rilevanza che la non manifesta infondatezza. - O. nn. 148/1989, 466/1989 e 521/1989.
Riguarda ancheart. 418 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - INSTAURAZIONE, D'UFFICIO, DEL GIUDIZIO IMMEDIATO PER RITENUTA EVIDENZA DELLA PROVA DA PARTE DEL G.I.P. - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATA SUBORDINAZIONE DEL RIFIUTO DELL'UDIENZA PRELIMINARE ALLA DISCREZIONALITA' DELL'IMPUTATO - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, non risultando dall'ordinanza di rimessione che nei relativi giudizi l'imputato avesse rinunziato all'udienza preliminare e richiesto il giudizio immediato.
PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - INSTAURAZIONE, D'UFFICIO, DEL GIUDIZIO IMMEDIATO PER RITENUTA EVIDENZA DELLA PROVA DA PARTE DEL G.I.P. - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATA SUBORDINAZIONE DEL RIFIUTO DELL'UDIENZA PRELIMINARE ALLA DISCREZIONALITA' DELL'IMPUTATO - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, non risultando dall'ordinanza di rimessione che nei relativi giudizi l'imputato avesse rinunziato all'udienza preliminare e richiesto il giudizio immediato.
PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - INSTAURAZIONE, D'UFFICIO, DEL GIUDIZIO IMMEDIATO PER RITENUTA EVIDENZA DELLA PROVA DA PARTE DEL G.I.P. - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATA SUBORDINAZIONE, DEL RIFIUTO DELL'UDIENZA PRELIMINARE, ALLA DISCREZIONALITA' DELL'IMPUTATO - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, non risultando dall'ordinanza di rimessione che nei relativi giudizi l'imputato avesse rinunciato all'udienza preliminare e richiesto il giudizio immediato.