Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE MEDIANTE CONTESTAZIONE DI AGGRAVANTE GIÀ RISULTANTE DAGLI ATTI DI INDAGINE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI NOTIFICARE ALL'IMPUTATO CONTUMACE IL RELATIVO VERBALE DI UDIENZA - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E LAMENTATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA FASE DIBATTIMENTALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 423, comma 1, cod. proc. pen., censurato, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede l'obbligo del giudice dell'udienza preliminare di disporre la notificazione all'imputato contumace del verbale di udienza che recepisce la modifica dell'imputazione, mediante contestazione di una circostanza aggravante, operata dal pubblico ministero sulla base degli stessi atti di indagine su cui si è fondato l'esercizio dell'azione penale. Quanto alla violazione dell'art. 24 Cost., l'impossibilità di proporre la richiesta di rito speciale a fronte della mutata imputazione in udienza preliminare consegue alla volontaria, duplice scelta dell'imputato di rimanere contumace e di non conferire una procura speciale al difensore; considerato, altresì, che la modifica dell'imputazione nell'udienza preliminare non è un evento imprevedibile, a maggior ragione quando il mutamento si basi, come nella specie, su elementi già desumibili dagli atti di indagine. Quanto alla censura di violazione dell'art. 3 Cost., se è vero che l'udienza preliminare si qualifica ormai come momento di giudizio, di natura non meramente processuale, ciò non vale, ancora, ad elidere le marcate differenze contenutistiche rispetto al dibattimento, poiché la "piattaforma cognitiva" della decisione del giudice dell'udienza preliminare non attinge alla pienezza dell'istruttoria dibattimentale e detta decisione resta calibrata sull'alternativa fra il proscioglimento ed il rinvio a giudizio, con esclusione della possibilità di condanna. > >- Sulla qualificazione della decisione dell'imputato di non presenziare al processo come "scelta difensiva" non suscettibile di venire conculcata v., citata, sentenza n. 301/1994. > >- Sulle modifiche dell'imputazione in dibattimento v., citata, sentenza n. 265/1994 (illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen.). > >- Sulla qualificazione dell'udienza preliminare come "momento di giudizio" di natura non meramente processuale, v., citate, sentenze n. 335/2002 e n. 224/2001 e ordinanze n. 20 e n. 90/2004, n. 269 e n. 271/2003, n. 367 e n. 490/2002. > >- Sulle differenti discipline che regolano il mutamento del quadro d'accusa nell'udienza preliminare e nel dibattimento v., citata, ordinanza n. 185/2001.
Processo penale - Udienza preliminare - Contumacia dell'imputato - Modifica del capo d'imputazione - Mancata previsione che la contestazione modificata sia inserita nel verbale d'udienza e questo sia notificato all'imputato contumace - Prospettata, ingiustificata, disparità di trattamento fra imputati, a seconda che siano soggetti a tale modifica nell'udienza preliminare o nell'udienza dibattimentale, con detrimento del principio del contraddittorio - Erroneità della premessa interpretativa assunta dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 423 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di modifica del capo di imputazione operata nel corso dell'udienza preliminare, il pubblico ministero chieda che la modificata contestazione sia inserita nel verbale d'udienza e il verbale sia notificato per estratto all'imputato contumace. Il giudice rimettente, infatti, si fonda sull'erroneo presupposto secondo cui sarebbero tra loro comparabili norme dettate per fasi processuali del tutto eterogenee, quali l'udienza preliminare ed il dibattimento di primo grado. M.R.
PROCESSO PENALE - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - LAMENTATA IMMODIFICABILITA' PER IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE DELLA DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO FORMULATA DAL P.M. - CONSEGUENTE DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON LESIONE DEI PRINCIPI DI LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE E DI INVIOLABILITA' DELLA DIFESA - QUESTIONE FORMULATA SUL NON CONDIVISIBILE PRESUPPOSTO CHE LE DISPOSIZIONI IMPUGNATE VIETINO AL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE (COME RICHIESTO NEL PROCESSO DI PROVENIENZA) DI AGGIUNGERE ALL'IMPUTAZIONE UNA CIRCOSTANZA ATTENUANTE - INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA.
La censura relativa all'art. 429 (in combinato disposto con gli artt. 417 e 423) c.p.p. e all'art. 2, dir. 52, legge 16 febbraio 1987, n. 81 nella parte in cui imporrebbero al giudice dell'udienza preliminare di adottare, nel decreto che dispone il giudizio, la definizione giuridica del fatto formulata dal P.M., pur se contraria al suo convincimento, e che in particolare, nella specie, vieterebbero di formulare "l'ipotesi di reato attenuata prevista in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza dall'art. 73, quinto comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in luogo di quella prevista dall'art. 73, primo comma, configurata dall'Accusa", e' basata per erronea individuazione, da parte dell'autorita' remittente, degli elementi che devono essere contenuti nel decreto di rinvio a giudizio: infatti, il caso di specie non riguarda la qualificazione giuridica del fatto, ma attiene solo alla possibilita' di aggiungere o meno all'imputazione una circostanza attenuante, elemento non compreso tra quelli - come, peraltro, risulta anche dall'art. 380, lett. h), st.cod. - che ai sensi dell'art. 429, lett. e), devono essere necessariamente indicati nel provvedimento che dispone il giudizio, richiedendosi soltanto che questo contenga l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di una misura di sicurezza. Pertanto la questione sollevata, essendo priva di rilevanza, nel giudizio 'a quo' va dichiarata inammissibile. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 429 (in combinato disposto con gli artt. 417 e 423) del codice di procedura penale e 2 n. 52 della legge 16 febbraio 1987 n. 81, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 101, secondo comma, Cost.). red.: E.M. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 429 Codice di procedura penalelegge 81/1987art. 417 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - UDIENZA PRELIMINARE - FATTI NUOVI - PROCEDIBILITA' D'UFFICIO - CONTESTAZIONE - CONDIZIONI: RICHIESTA DEL PM E CONSENSO DELL'IMPUTATO - INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELL'OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE E SUL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - POSSIBILI ALTERNATIVE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La disposizione dell'art. 423, comma secondo, cod. proc. pen. che disciplina le " nuove contestazioni " nel corso dell'udienza preliminare, stabilendo che " se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere d'ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e vi e' il consenso dell'imputato ", non viola il principio di obbligatorieta' dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost. poiche' il pubblico ministero - quando nel corso dell'udienza preliminare risulti a carico dell'imputato un fatto nuovo che configuri un reato perseguibile d'ufficio - puo' scegliere se esercitare per tale fatto un'azione penale separata o procedere, con il consenso dell'imputato, alla nuova contestazione nell'ambito del processo gia' in corso. Neppure sono violati gli artt. 24 e 27, secondo comma, Cost. in quanto la norma impugnata mira proprio ad evitare il pregiudizio al diritto di difesa dell'imputato che potrebbe derivare dalla inaspettata contestazione di fatti nuovi non enunciati nella richiesta di rinvio a giudizio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 423, secondo comma, del nuovo codice di procedura penale sollevata in relazione agli artt. 112, 24 e 27, secondo comma, della Costituzione).
sentenza 11/1991massima n. 16798 PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - UDIENZA PRELIMINARE - FATTI NUOVI - PROCEDIBILITA' D'UFFICIO - CONTESTAZIONE - CONDIZIONI: RICHIESTA DEL P.M. E CONSENSO DELL'IMPUTATO - CONTRASTO CON LE ESIGENZE DI ECONOMIA PROCESSUALE E DI FUNZIONALITA' - QUESTIONE PROSPETTATA IN GIUDIZIO GIA' SOSPESO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione per essere stata sollevata quando il processo a quo era gia' stato sospeso e, quindi, il giudice rimettente aveva ormai consumato il suo potere di sollevare questioni di legittimita' costituzionale concernenti la norma gia' denunciata.
sentenza 11/1991massima n. 16799 PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - IPOTESI DI REATO NON ENUNCIATO NELLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO, NE' CONNESSA AI REATI CONTESTATI - PROCEDIBILITA' D'UFFICIO - INATTIVITA' DEL P.M.- MANCATA PREVISIONE DI UN CONTROLLO GIURISDIZIONALE SULL'OPERATO DELL'ACCUSA - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI DISCIPLINA RISPETTO AD ANALOGHE SITUAZIONI (ART. 409 C.P.P.) - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La disposizione dell'art. 423, comma secondo, cod. proc. pen. che disciplina le "nuove contestazioni" nel corso dell'udienza preliminare, stabilendo che "se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere d'ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e vi e' il consenso dell'imputato", non viola il principio di obbligatorieta' dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost. poiche' il pubblico ministero - quando nel corso dell'udienza preliminare risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo che configuri un reato perseguibile d'ufficio - puo' scegliere se esercitare per tale fatto un'azione penale separata o procedere, con il consenso dell'imputato, alla nuova contestazione nell'ambito del processo gia' in corso. Conseguentemente non ha neppure fondamento l'altra censura di illegittimita' costituzionale formulata sul presupposto di una ingiustificata diversita' - sotto il profilo del controllo giurisdizionale sull'obbligatorio esercizio dell'azione penale - tra la disciplina dell'archiviazione dettata dall'art. 409 del codice di procedura penale e la disciplina delle "nuove contestazioni" in udienza contenuta nella norma impugnata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 423, secondo comma, del codice di procedura penale in relazione agli artt. 112 e 3 della Cost.). - Con identica decisione riguardo al profilo relativo all'art. 112 Cost. : O. n. 11/1991.
PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - MODIFICA DELLA IMPUTAZIONE E CONTESTAZIONE ALL'IMPUTATO DA PARTE DEL P.M. - RITENUTA INSUFFICIENTE SPECIFICAZIONE IN RELAZIONE ALLA "DIVERSITA' DEL FATTO" - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 521 (CORRELAZIONE TRA IMPUTAZIONE CONTESTATA E SENTENZA) - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza essendo stata sollevata in via meramente ipotetica ed astratta.
PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - DERUBRICAZIONE DELL'IMPUTAZIONE RICHIESTA DAL P.M. - RITENUTA OBBLIGATORIETA' PER IL GIP ALLA "RIDUZIONE DELLA SFERA DELL'AZIONE PENALE" SU ISTANZA DI UNA DELLE PARTI PROCESSUALI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE ALLA SOLA LEGGE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza essendo stata sollevata in via meramente ipotetica ed astratta.
PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - FATTI NUOVI - PROCEDIBILITA' D'UFFICIO - CONTESTAZIONE - CONDIZIONI: RICHIESTA DEL P.M. E CONSENSO DELL'IMPUTATO - DENUNCIATA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 11/1991.
PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - FATTI NUOVI - PROCEDIBILITA' D'UFFICIO - CONTESTAZIONE - CONDIZIONI: RICHIESTA DEL P.M. E CONSENSO DELL'IMPUTATO - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLO ALLA LEGGE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'art. 423, secondo comma, del codice di procedura penale - contrariamente a quanto sostenuto dal giudice a quo - non subordina l'operato del giudice per le indagini preliminari alla discrezionalita' dell'imputato ma detta, invece, le regole da adottare per le "nuove contestazioni" nel corso dell'udienza preliminare. E' percio' da escludere che esso leda il principio della soggezione del giudice solo alla legge enunciato dall'art. 101, secondo comma, della Costituzione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 423, secondo comma, c.p.p., sollevata in riferimento all'art. 101, secondo comma, Cost.).
PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - FATTI NUOVI - PROCEDIBILITA' D'UFFICIO - CONTESTAZIONE - CONDIZIONI: RICHIESTA DEL P.M. E CONSENSO DELL'IMPUTATO - LAMENTATO CONTRASTO CON LE ESIGENZE DI ECONOMIA PROCESSUALE E DI FUNZIONALITA' - INSUSSISTENZA - NORMA PREORDINATA ALLA GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Le condizioni dettate dall'art. 423, secondo comma, c.p.p. per poter procedere nell'udienza preliminare alla contestazione di nuovi fatti costituenti reati sono preordinate ad evitare il pregiudizio che potrebbe derivare al diritto di difesa dell'imputato dalla inaspettata contestazione di fatti non enunciati nella richiesta di rinvio a giudizio e non puo' percio' essere misurata sul metro delle esigenze di celerita' del giudizio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 423, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 97 Cost.).
PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - FATTI NUOVI - PROCEDIBILITA' D'UFFICIO - CONTESTAZIONE - CONDIZIONI: RICHIESTA DEL P.M. E CONSENSO DELL'IMPUTATO - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 COST. - OMESSA MOTIVAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Quando il giudice remittente omette completamente di indicare le ragioni che lo inducono a dubitare della conformita' della disposizione denunciata ad alcuni dei precetti costituzionali invocati, la relativa questione di costituzionalita' va dichiarata manifestamente inammissibile. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 423, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.).