Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Processo penale – Giudizio abbreviato – Sentenza di condanna non appellata dall’imputato o dal suo difensore – Conseguente riduzione di pena da parte del giudice dell’esecuzione – Possibilità, per lo stesso giudice, di applicare la detenzione domiciliare sostitutiva ove la pena ridotta rientri nei limiti di legge previsti e ricorrano gli ulteriori presupposti – Omessa previsione – Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi della finalità rieducativa della pena e della ragionevole durata del processo – Esclusione alla stregua di una interpretazione costituzionalmente conforme della disciplina censurata – Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 199011)
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP del Tribunale di Nola, in funzione di giudice dell’esecuzione, in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU – degli artt. 442, comma 2-bis, e 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevederebbero che il giudice dell’esecuzione possa applicare la detenzione domiciliare sostitutiva, ove la diminuzione di pena per la mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato comporti l’applicazione di una pena contenuta nei limiti di legge e ne ricorrano gli ulteriori presupposti. Alla luce dei principi affermati nella sentenza costituzionale n. 208 del 2024 e ribaditi da una recente pronuncia della Cassazione, successiva all’ordinanza di rimessione, l’interpretazione costituzionalmente orientata che il rimettente ritiene preclusa è invece possibile e in concreto praticabile. La misura della pena decisiva ai fini del rispetto dei limiti edittali di accesso, nella specie, alle pene sostitutive è – secondo una regola di sistema vigente nel nostro ordinamento – solo quella determinata all’esito di tutti i criteri di “commisurazione in senso lato”, comprese le riduzioni connesse alla scelta del rito. Ove, quindi, la pena finale, come rideterminata dal giudice dell’esecuzione a seguito dell’ulteriore riduzione di un sesto, rientri nei limiti di legge, non può essere precluso al medesimo giudice operare anche la sostituzione. Tale interpretazione non è impedita, in questo caso, né dal testo della legge, né dal diritto vivente, né dalla natura eccezionale delle disposizioni che consentono al giudice dell’esecuzione di modificare le statuizioni del giudice della cognizione coperte dal giudicato, poiché al potere di intervenire sulla pena cristallizzata nella sentenza di condanna si accompagnano necessariamente tutti i poteri, “impliciti”, che derivano dalla nuova determinazione della pena. (Precedente: S. 208/2024 - mass. 46451, 46452).
sentenza 87/2026massima n. 47504 Riguarda ancheart. 676 Codice di procedura penale
Processo penale - Giudizio abbreviato - Sentenza di condanna non appellata dall'imputato o dal suo difensore - Conseguente riduzione di un sesto della pena da parte del giudice dell'esecuzione - Possibilità, per lo stesso giudice, di concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, ove la pena determinata dal giudice della cognizione fosse superiore ai limiti previsti per la loro concessione - Omessa previsione - Irragionevolezza, disparità di trattamento e violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 199011).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 3, 27, terzo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 1, CEDU – l’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzione può concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici. In attuazione del principio della finalità rieducativa della pena, il legislatore ha previsto che tutte le pene detentive determinate – all’esito dell’intero procedimento commisurativo, che tiene conto anche degli sconti di pena connessi alla scelta del rito – entro il limite dei due anni di reclusione possano essere sospese dal giudice della cognizione e possa essere applicato il beneficio della non menzione. Tale potere deve essere riconosciuto anche al giudice dell’esecuzione quando, per effetto dell’ulteriore riduzione di un sesto, prevista dalla disposizione censurata in caso di mancata impugnazione della sentenza di condanna pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, la pena rientri nei limiti previsti per l’applicazione di uno o entrambi i benefici. Una contraria soluzione porrebbe il condannato in una posizione deteriore rispetto a tutti coloro che si avvalgano di analoghi sconti di pena, in cambio della rinuncia a proprie facoltà processuali parimenti coperte dal diritto di difesa e dai principi del giusto processo; soprattutto, essa risulterebbe distonica rispetto alle ordinarie regole di “commisurazione in senso lato” della pena e in antitesi con le finalità rieducative sottese ai benefici in esame, oltre che intrinsecamente irragionevole rispetto allo scopo deflattivo perseguito attraverso la possibilità di rinuncia all’impugnazione. (Precedenti: S. 179/2024; S. 91/2024 - mass. 46143; S. 86/2024 - mass. 46163; S. 197/2023 - mass. 45842, 45843; S. 195/2023 - mass. 45827; S. 45/2023; S. 40/2023 - mass. 45325; S. 222/2018 - mass. 40937; S. 183/2013 - mass. 37211).
Processo penale - Giudizio abbreviato - Deposito del fascicolo delle investigazioni difensive e richiesta di giudizio abbreviato - Mancata previsione di un termine processuale per il deposito del fascicolo con la facoltà del pubblico ministero di esercitare il diritto alla controprova - Denunciata lesione del principio di parità delle parti - Difetto di informazione e di motivazione incidente sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Petitum incerto ed incompleto, comunque implicante scelte discrezionali appartenenti al legislatore - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 111 Cost., degli artt. 391- octies e 442, comma 1- bis , del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono, nell'ipotesi di deposito del fascicolo delle investigazioni difensive e richiesta di giudizio abbreviato, un termine processuale per il deposito del predetto fascicolo con la facoltà del pubblico ministero di esercitare il diritto alla controprova, con asserita violazione del contraddittorio nella formazione della prova e della «parità delle armi» da assicurare per esso. L'ordinanza di rimessione omette infatti di fornire taluni dati indispensabili per la verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione proposta. Per un verso, essa non riferisce se il pubblico ministero - a seguito della presentazione "a sorpresa" del fascicolo delle investigazioni difensive, della acquisizione di esso da parte del giudice e della immediata richiesta di giudizio abbreviato da parte del difensore munito di procura - abbia in effetti richiesto, senza poterlo ottenere, un termine per ricercare e dedurre prova di segno contrario, sicché il dubbio di costituzionalità è formulato in maniera del tutto astratta e senza peraltro allegare che delle norme impugnate si dovrebbe fare applicazione nella specie per disattendere una richiesta della parte pubblica. Per altro verso, l'ordinanza di rimessione nulla adduce circa i provvedimenti che, nella situazione descritta, sarebbe stato necessario distintamente e consecutivamente adottare: difetto di informazione e di motivazione, questo, incidente non solo sulla rilevanza, ma anche sulla asserita non manifesta infondatezza della questione. Infine, altri profili di inammissibilità attengono all'oggetto della domanda del rimettente, il quale - nel richiedere addizioni alle norme impugnate, con la previsione, da una parte, di un termine per il difensore ai fini della «presentazione degli elementi di prova a favore del proprio assistito nel caso di proposizione [di richiesta] di giudizio abbreviato» e, dall'altra, della facoltà del pubblico ministero «di richiedere l'ammissione di prova contraria» - non specifica né la natura né la durata del termine che si vorrebbe vedere introdotto, né precisa in che punto della sequenza procedimentale esso si dovrebbe collocare, così avanzando un petitum obiettivamente incerto ed incompleto.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Atti di investigazione difensiva a contenuto dichiarativo unilateralmente assunti - Utilizzabilità in assenza di situazioni di deroga al contraddittorio - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 1- bis , cod. proc. pen., richiamato dall'art. 556, comma 1, del medesimo codice, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza fondata sul rilievo che il giudice a quo avrebbe omesso di indicare se dagli atti di investigazione difensiva "emergessero fatti capaci di determinare in qualche modo, ove creduti, il giudizio sull'imputazione". Un simile giudizio, infatti, attiene al merito della reiudicanda , laddove, invece, la questione investe il profilo preliminare, di ordine processuale, relativo all'utilizzabilità, ai fini della decisione, del material investigativo prodotto dalla difesa
Riguarda ancheart. 556 Codice di procedura penale
Processo penale - Giudizio abbreviato - Atti di investigazione difensiva a contenuto dichiarativo unilateralmente assunti - Utilizzabilità in assenza di situazioni di deroga al contraddittorio - Denunciata violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova e nella parità delle armi - Asserita violazione del principio di uguaglianza per ingiustificata disparità di trattamento tra giudizio ordinario e giudizio abbreviato riguardo ai poteri probatori dell'imputato in tema di atti di investigazione difensiva a contenuto dichiarativo - Dedotta incoerenza sistematica rispetto al giudizio abbreviato condizionato - Esclusione - Non fondatezza della questione
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 1- bis , cod. proc. pen., richiamato dall'art. 556, comma 1, del medesimo codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo e quarto comma, Cost. Infatti, l'utilizzabilità, nell'ambito del giudizio abbreviato, anche degli atti di investigazione difensiva unilateralmente assunti (compresi quelli a contenuto dichiarativo) non può ritenersi lesiva del principio di parità delle parti, acquisendo valore le investigazioni del difensore solo come effetto della più generale rilevanza probatoria riconosciuta all'indagine preliminare, al pari di quelle del pubblico ministero. La rinunzia generalizzata al contraddittorio nella formazione della prova - espressa dall'imputato con la richiesta di rito abbreviato - non opera soltanto verso i risultati delle indagini del pubblico ministero, ma anche verso quelli delle proprie. Né può configurarsi una disparità di trattamento tra il giudizio ordinario e il giudizio abbreviato, stante la non comparabilità degli istituti processuali posti a raffronto, di natura disomogenea e non assimilabili. Del pari, va esclusa una incoerenza sistematica rispetto al giudizio abbreviato condizionato, che comunque conserva una sua utilità e significato in rapporto agli elementi probatori che l'imputato non abbia potuto o voluto acquisire tramite lo svolgimento delle investigazione difensive. Sul principio del contraddittorio quale "metodo di conoscenza dei fatti oggetto del giudizio", vedi, citata, sentenza n. 32/2002. Sulla dimensione "oggettiva" del contraddittorio, vedi, citata, sentenza n. 440/2000. Sulla correlazione tra profilo oggettivo e soggettivo del contraddittorio, vedi, citata, sentenza n. 117/2007. Sul principio del contraddittorio inteso, nel momento genetico della prova, quale strumento di salvaguardia del rispetto delle prerogative dell'imputato, vedi, citata, sentenza n. 29/2009. Sulle ragionevoli limitazioni del principio di parità delle parti, vedi, citate, tra le molte, sentenze n. 320 e n. 26/2007. Sulla natura "a prova contratta" del rito abbreviato, vedi, citata, ordinanza n. 182/2001.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione - Inclusione degli atti di investigazione difensiva - Lamentata violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova - Questione sollevata in forma ancipite - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442, comma 1- bis , del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 111 della Costituzione. La questione, infatti, risulta formulata in termini di alternativa irrisolta tra tre diverse soluzioni - invocando, il giudice a quo, una pronuncia che vieti al difensore di depositare il fascicolo delle investigazioni difensive e di chiedere contestualmente il giudizio abbreviato, ovvero che consenta al giudice, nel caso di richiesta del rito alternativo, di dichiarare inutilizzabili gli atti contenuti nel fascicolo del difensore, o, ancora, che permetta al pubblico ministero, nell'ipotesi considerata, di chiedere l'ammissione della prova contraria - e, dunque, in forma ancipite. - In relazione all'inammissibilità delle questioni poste in forma ancipite v. citate, ex plurimis , ordinanze n. 363/2005, n. 192/2004, n. 299 e n. 128/2003.
sentenza 62/2007massima n. 31055 Riguarda ancheart. 438 Codice di procedura penale
Processo penale - Giudizio abbreviato - Rigetto della richiesta subordinata ad una integrazione probatoria - Rinnovo della richiesta negli atti introduttivi del dibattimento - Esclusione - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità di una delle norme censurate nella direzione indicata nell’ordinanza di rimessione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' perché valuti la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria 'ex' art. 438, comma 5, cod. proc. pen., l’imputato possa rinnovare la richiesta negli atti introduttivi del dibattimento. Infatti, con sentenza n. 169 del 2003 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 438, comma 6, del codice di procedura penale nel senso prospettato dal giudice rimettente. – Cfr. la richiamata sentenza n. 169/2003.
sentenza 47/2004massima n. 28369 Riguarda ancheart. 438 Codice di procedura penaleart. 441 Codice di procedura penale
Processo penale - Giudizio abbreviato - Ipotesi in cui la parte civile non abbia accettato il rito - Preclusione, per la stessa parte civile, di richiedere la condanna alle spese relative all’azione civile, e, per il giudice, di provvedere sulle stesse in caso di condanna dell’imputato - Lamentata irragionevolezza e lesione del diritto di agire in giudizio - Affermazione apodittica e immotivata della rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 441, commi 1 e 4, e 442, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui escludono rispettivamente il diritto della parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato di richiedere la condanna al pagamento delle spese relative all’azione civile e il potere del giudice, in caso di condanna dell’imputato, di statuire in ordine alle stesse. Il giudice rimettente, infatti, afferma in modo del tutto apodittico ed immotivato la rilevanza della questione nel giudizio 'a quo' posto che non risulta in alcun modo dall’ordinanza che la parte civile abbia richiesto, al termine del giudizio abbreviato, una statuizione, da parte del giudice, limitata alle sole spese di costituzione di parte civile.
sentenza 63/2004massima n. 28378 Riguarda ancheart. 441 Codice di procedura penale
Processo penale - Giudizio abbreviato - Reiterabilità della richiesta del rito abbreviato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento - Esclusione - Prospettata irragionevole disparità di trattamento e lesione del diritto di difesa - Sopravvenuta decisione di accoglimento - Valutazione circa la rilevanza della questione sollevata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' perché valuti la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria 'ex' art. 438, comma 5, cod. proc. pen., l’imputato possa rinnovare la richiesta negli atti introduttivi del dibattimento. Infatti, con sentenza n. 169 del 2003 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 438, comma 6, del codice di procedura penale nel senso prospettato dal giudice rimettente. – Quali precedenti in termini v. le citate ordinanze n. 47/2004, n. 316 e n. 236/2003. – Cfr. la richiamata sentenza n. 169/2003.
Riguarda ancheart. 438 Codice di procedura penaleart. 441 Codice di procedura penale
Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta del giudizio condizionata ad integrazione probatoria - Rigetto da parte del giudice dell’udienza preliminare - Insindacabilità ad opera del giudice del dibattimento - Prospettata irragionevolezza con disparità di trattamento tra imputati - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale - Restituzione degli atti al rimettente.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' per la valutazione della persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevedono che il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare rigetta la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria sia suscettibile di sindacato ad opera del giudice del dibattimento. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, la Corte ha dichiarato, con sentenza n. 169 del 2003, l'illegittimità costituzionale dell'art. 438, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato.
Riguarda ancheart. 438 Codice di procedura penaleart. 441 Codice di procedura penale
Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta dell’imputato subordinata a integrazione probatoria - Potere del giudice del dibattimento di sindacare il rigetto ingiustificato del rito da parte del giudice per le indagini preliminari - Omessa previsione - Asserita irragionevolezza e lesione del diritto di difesa - Prospettazione di soluzione incongrua rispetto alla nuova disciplina del giudizio abbreviato - Inammissibilità.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non si prevede, sulla falsariga del modulo procedimentale individuato dalla sentenza n. 23 del 1992, il potere del giudice del dibattimento di sindacare il rigetto ingiustificato da parte del giudice per le indagini preliminari della richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato subordinata a una integrazione probatoria e, all'esito, di applicare, nella eventualità di condanna, la conseguente riduzione di pena. Infatti a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 479 del 1999, il giudizio abbreviato non si fonda più sul consenso delle parti, ma viene instaurato sulla base della mera richiesta dell'imputato e, inoltre, al giudice dell'udienza preliminare è attribuito il potere di assumere, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione, sicché il rimettente prospetta, riproponendola acriticamente, una soluzione incongrua rispetto alla nuova disciplina del giudizio abbreviato. - Con riguardo alle situazioni nelle quali l'accesso dell'imputato al giudizio abbreviato era impedito dal dissenso ingiustificato del pubblico ministero, si vedano, oltre alla citata sentenza n. 23/1992, le sentenze n. 66/1990, n. 183/1990 e n. 81/1991.
sentenza 54/2002massima n. 26802 Riguarda ancheart. 438 Codice di procedura penaleart. 441 Codice di procedura penale
Processo penale - Giudizio abbreviato - Nuova disciplina - Poteri del pubblico ministero - Esclusione del consenso o di qualsiasi facoltà di intervenire del p.m. ai fini dell'ammissione al rito - Asserita violazione del principio del contraddittorio - Non fondatezza delle questioni.
Il principio del contraddittorio, di cui all'art. 111 Cost., non è applicabile alla disciplina delle forme introduttive del giudizio. Ne consegue che l'art. 438 cod. proc. pen., non viola il suddetto principio, nella parte in cui ha soppresso ogni potere di veto del pubblico ministero sulla richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato. M.R.
Riguarda ancheart. 438 Codice di procedura penale
Processo penale - Giudizio abbreviato - Utilizzazione di atti non utilizzabili nel giudizio ordinario - Asserita violazione del principio di eguaglianza - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui consente l'utilizzazione nel giudizio abbreviato di atti non utilizzabili nel giudizio ordinario. Infatti il fondamento del giudizio abbreviato sta proprio nella possibilità di utilizzazione probatoria degli atti legittimamente assunti nel corso delle indagini preliminari. M.R.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta subordinata a integrazione probatoria - Esame di persone imputate di reato connesso, che abbiano reso dichiarazioni accusatorie nel corso delle indagini preliminari - Rifiuto del dichiarante di rispondere - Possibilità che la colpevoelzza dell'imputato sia provata sulla base di dichiarazioni rese da chi si è sottratto volontariamente all'interrogatorio - Lamentato contrasto con il principio del contraddittorio, nonché asserita, irragionevole, disparita' di trattamento (rispetto al rito ordinario) - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, comma 5, e 442, comma 1-bis, del codice di procedura penale nella parte in cui consentono che la colpevolezza dell'imputato possa essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi si è volontariamente sottratto all'interrogatorio dell'imputato o del suo difensore. Contrariamente alla premessa su cui si basa il quesito di costituzionalità e, dunque, a fronte dell'inequivoco dato normativo, è di tutta evidenza come, nel momento in cui formula richiesta di giudizio abbreviato, sia pure "condizionata", l'imputato - come "contropartita" ad una riduzione di pena nel caso di condanna - accetta l'utilizzabilità, ai fini della decisione di merito, dell'intero materiale probatorio raccolto nelle indagini preliminari fuori del contraddittorio tra le parti, senza alcuna eccezione; e, di conseguenza, risultano insussistenti le dedotte violazioni dell'art. 111, quarto comma, Cost. per contrasto della normativa denunciata con i principi del contraddittorio nella formazione della prova, e dell'art. 3 Cost., data la palese eterogeneità dei due moduli processuali a confronto (rito ordinario e rito abbreviato). - Sui principi del giusto processo e sull'art. 111 Cost., sentenza, richiamata, n. 115/2001.
Riguarda ancheart. 438 Codice di procedura penale
Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta - Rigetto da parte del giudice dell’udienza preliminare - Inapplicabilità, in esito al dibattimento, della riduzione di pena (ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen.), quando il giudice ritenga ingiustificato il rigetto della richiesta di ammissione al rito - Prospettata, irragionevole, limitazione del diritto di difesa - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale, sollevata i riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale, come modificati dagli artt. 27 e 30 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, nella parte in cui non prevede che in esito al dibattimento di primo grado il giudice, ritenendo ingiustificato il rigetto da parte del giudice dell’udienza preliminare della richiesta di giudizio abbreviato 'ex' art. 438, comma 5, cod. proc. pen., motivato dalla non necessità dell’integrazione probatoria, possa applicare la riduzione di pena di cui all’art. 442 cod. proc. pen. A.M.M.
Riguarda ancheart. 438 Codice di procedura penaleart. 27 legge 479/1999art. 30 legge 479/1999
Processo penale - Giudizio abbreviato - Disciplina transitoria - Condizioni di accesso al rito abbreviato - Lamentata violazione del principio di eguaglianza, in danno degli imputati rinviati a giudizio in periodo compreso fra la data di efficacia del d.lgs. n. 51 del 1998 e quella di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 - Sopravvenute innovazioni al quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti perche' verifichino - alla luce delle sopravvenute modificazioni del quadro normativo di riferimento conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 4bis, comma 2, della legge 5 giugno 2000, n. 144 - la persistente rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 223 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, (come modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999, n. 479) e dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui - con riferimento ai giudizi di primo grado in corso alla data di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 51 del 1998 e per i quali il giudizio abbreviato non era originarimanente ammesso, attesa la contestazione di un reato punibile con l'ergastolo - consentono di chiedere il giudizio abbreviato solo prima dell'istruttoria dibattimentale. L.T.
Riguarda ancheart. 56 legge 479/1999art. 223 d.lgs. 51/1998
Reati e pene - Reati punibili con l'ergastolo - Pena detentiva di anni trenta sostitutiva dell'ergastolo - Mancata previsione della possibilità di applicare, congiuntamente alla pena detentiva, l'isolamento diurno - Lamentata, irragionevole, parificazione del trattamento sanzionatorio dei condannati all'ergastolo per un solo delitto o per più delitti che comportino la condanna alla pena perpetua - Sopravvenute innovazioni normative - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione atti al giudice remittente perché verifichi se sia tuttora rilevante nel procedimento 'a quo' la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale e dell'articolo 72 del codice penale, nella parte in cui non prevedono che, congiuntamente alla pena detentiva ad anni trenta di reclusione irrogata in sostituzione della pena dell'ergastolo, possa venire inflitto l'isolamento diurno entro i limiti edittali previsti e nella misura ritenuta congrua dal giudice; questione sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, per la irragionevole parificazione del trattamento sanzionatorio dei condannati all'ergastolo per un solo delitto o per più delitti che comportino la condanna alla pena perpetua, considerato che, successivamente alla pronunzia dell'ordinanza di rimessione, é stato emanato il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, il cui articolo 7 ha, con riferimento all'articolo 442, comma 2, fornito un'interpretazione autentica dell'ultimo periodo e aggiunto un ulteriore periodo, incidenti sulla disciplina dell'ergastolo. A.G.
Riguarda ancheart. 72 Codice penale
PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO - DISSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO - SINDACABILITA' DA PARTE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI - MANCATA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DEL GIUDICE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - INDIVIDUAZIONE, NEL DIBATTIMENTO, DELLA SEDE DI CONTROLLO GIURISDIZIONALE DEL DISSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO RISPETTO ALLA RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO - PRECEDENTI PRONUNCE DELLA CORTE IN TAL SENSO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24 comma secondo, 25, comma primo, e 101, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che il giudice dell'udienza preliminare possa sindacare il dissenso formulato dal p.m. sulla richiesta dell'imputato di trattazione del processo con il giudizio abbreviato, in quanto -posto che questa Corte, nello stabilire l'obbligo di enunciazione delle ragioni del dissenso del p.m., ha individuato nel dibattimento la sede del controllo giudiziale sul dissenso medesimo - la prospettazione proposta e' incompatibile con la configurazione del giudizio abbreviato, la richiesta del giudice "a quo" comportando una nuova complessiva disciplina del rito speciale; ed in quanto, comunque, l'innovazione richiesta alla Corte si scontrerebbe con l'esigenza che al giudice dell'udienza preliminare non spetti "l'ultima parola, in modo preclusivo, sulla decidibilita' allo stato degli atti". - S. nn. 81/1991, 23/1992; O. n. 33/1998. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 439 Codice di procedura penaleart. 438 Codice di procedura penaleart. 440 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI AVENTI AD OGGETTO UN REATO PUNIBILE IN ASTRATTO CON LA PENA DELL'ERGASTOLO - RITO ABBREVIATO -INAPPLICABILITA' "EX" SENTENZA N. 176/1991 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LAMENTATA MANCATA PREVISIONE DI TRATTAMENTO DIFFERENZIATO PER IL COLLABORATORE DELLA GIUSTIZIA NONCHE' DEL BILANCIAMENTO, AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA PENA, TRA L'ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 203/1991 (COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA) E LE AGGRAVANTI CONTESTATE - DEDOTTA LESIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, DI DIFFERENZIAZIONE DEL TRATTAMENTO DI SITUAZIONI DIVERSE, DEL DIRITTO DI DIFESA E DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - ESCLUSIONE RICHIAMO ALLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE IN TEMA DI LIMITI ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE - APPLICABILITA' DEI MEDESIMI PRINCIPI CON RIGUARDO ALLA NON VALUTABILITA' DA PARTE DI TALE GIUDICE DELLA CIRCOSTANZA ATTENUANTE PREVISTA PER CHI COLLABORA CON LA GIUSTIZIA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Come affermato in piu' occasioni dalla Corte, deve ritenersi che la mancata attribuzione al giudice per le indagini preliminari del potere di sindacare la esattezza della imputazione e di riconoscere e applicare le circostanze attenuanti ai fini dell'ammissione del giudizio abbreviato, altrimenti precluso in ragione della contestazione di un reato punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, e' coerente rispetto alla funzione di controllo sulla richiesta di giudizio assegnata dal nuovo codice di procedura penale al giudice dell'udienza preliminare e non contrasta con il principio di ragionevolezza e con il diritto di difesa. Ne' da tale scelta deriva una lesione del principio della finalita' rieducativa della pena, che non implica in alcun modo la previsione dell'attribuzione di un simile potere al predetto giudice. Analoghi rilievi valgono, del pari, in relazione alle censure riferite alla disciplina sostanziale della circostanza attenuante contemplata dall'impugnato art. 8 a favore del soggetto collaboratore con la giustizia; per la quale va aggiunto, da un lato, che sarebbe "extra ordinem" una addizione normativa tale da renderla applicabile in qualunque fase del procedimento diversa dal giudizio sul merito del reato (onde superare la preclusione al rito speciale) e, dall'altro, che la dedotta peculiarita' della situazione collaborativa non e' idonea a condurre a diversa conclusione in questa sede (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25 - "recte" art. 24 - e 27 Cost., degli artt. 442, comma 2, cod. proc. pen., 69, primo comma, cod. pen., e 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203). - Sulla preclusione del rito abbreviato nei procedimenti per reati punibili, in astratto, con la pena dell'ergastolo, v. S. n. 176/1991. Per questioni analoghe a quella di cui alla massima, v. S. n. 305/1993; O. nn. 163/1992, 204/1994. In generale, sulla non valutabilita' di circostanze attenuanti da parte del giudice dell'udienza preliminare, v. S. nn. 431/1990, 41/1993, 205/1993. red.: G. Conti
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI AVENTI AD OGGETTO UN REATO PUNIBILE IN ASTRATTO CON LA PENA DELL'ERGASTOLO - RITO ABBREVIATO - INAPPLICABILITA' 'EX' SENTENZA N. 176/1991 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LAMENTATA MANCATA PREVISIONE DI TRATTAMENTO DIFFERENZIATO PER IL COLLABORATORE DELLA GIUSTIZIA NONCHE' DEL BILANCIAMENTO, AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA PENA, TRA L'ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 203/1991 (COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA) E LE AGGRAVANTI CONTESTATE - DEDOTTA LESIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, DI DIFFERENZIAZIONE DEL TRATTAMENTO DI SITUAZIONI DIVERSE, DEL DIRITTO DI DIFESA E DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - OMESSA MOTIVAZIONE CIRCA LA CONCRETA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto l'ordinanza di rimessione e' priva di ogni indicazione in ordine alla concreta rilevanza rispetto al processo "a quo", non risultando neppure il tipo di imputazione contestata. - V. massima A. Sulla manifesta inammissibilita' di questioni sollevate in difetto di motivazione circa la rilevanza, v., "ex plurimis", O. nn. 246, 136 e 43/1994. red.: G. Conti
Riguarda ancheart. 8 d.l. 152/1991art. 69 Codice penale