Art. 447 c.p.p.Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari

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Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se e' presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, fissa, con decreto ((...)), l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte. ((Nel decreto di fissazione dell'udienza la persona sottoposta alle indagini e' informata che ha facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa.)) Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero e' depositato nella cancelleria del giudice. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono. Se la richiesta e' presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un termine all'altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente. Prima della scadenza del termine non e' consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022 al 17 dicembre 2025 · versione 282 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art447 · fonte su Normattiva