Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Esame delle parti private - Dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega - Inutilizzabilità nei confronti di altri senza il loro consenso, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. - Mancata previsione - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 503, comma 5, cod. proc. pen., va rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, fondata sul duplice rilievo che il giudice a quo avrebbe omesso, da un lato, di indicare l'incidenza sul quadro probatorio complessivo degli interrogatori acquisiti e, dall'altro, di specificare se per tali atti fosse stato dato l'avviso di cui all'art. 64, comma 3, lett. c ) cod. proc. pen. Il primo rilievo attiene, infatti, al merito della res iudicanda , laddove la questione di costituzionalità investe, invece, il profilo preliminare, di ordine processuale, relativo all'utilizzazione nei confronti dei coimputati degli atti acquisiti secondo le modalità sopra indicate. La circostanza, poi, che le dichiarazioni rese in precedenza dall'imputato siano state utilizzate per le contestazioni senza alcuna eccezione o rilievo d'ufficio, rende implicito l'avvenuto accertamento, da parte del rimettente, dell'avvenuta formulazione dell'avviso previsto dall'art. 64, comma 3, lett. c ) cod. proc. pen.
Processo penale - Esame delle parti private - Dichiarazioni rese a norma degli artt. 294, 299, comma 3- ter , 391 e 422 cod. proc. pen. - Inutilizzabilità nei confronti di altri senza il loro consenso, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. - Mancata previsione - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 503, comma 6, cod. proc. pen., va rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, fondata sul duplice rilievo che il giudice a quo avrebbe omesso, da un lato, di indicare l'incidenza sul quadro probatorio complessivo degli interrogatori acquisiti e, dall'altro, di specificare se per tali atti fosse stato dato l'avviso di cui all'art. 64, comma 3, lett. c ) cod. proc. pen. Il primo rilievo attiene, infatti, al merito della res iudicanda , laddove la questione di costituzionalità investe, invece, il profilo preliminare, di ordine processuale, relativo all'utilizzazione nei confronti dei coimputati degli atti acquisiti secondo le modalità sopra indicate. La circostanza, poi, che le dichiarazioni rese in precedenza dall'imputato siano state utilizzate per le contestazioni senza alcuna eccezione o rilievo d'ufficio, rende implicito l'avvenuto accertamento, da parte del rimettente, dell'avvenuta formulazione dell'avviso previsto dall'art. 64, comma 3, lett. c ) cod. proc. pen.
Processo penale - Esame delle parti private - Dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega - Inutilizzabilità nei confronti di altri senza il loro consenso, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. - Mancata previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa, nonché asserita lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova - Quesito di costituzionalità fondato su erronea premessa ermeneutica - Non fondatezza della questione.
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 5, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, quarto comma, Cost., in quanto l'interpretazione della disciplina censurata offerta dal giudice a quo si fonda sull'erronea premessa ermeneutica secondo cui le precedenti dichiarazioni difformi, rese dall'imputato prima del giudizio ed utilizzate per le contestazioni, assumano, una volta acquisite al fascicolo per il dibattimento, piena efficacia probatoria anche nei confronti dei coimputati. Al contrario, una lettura conforme al principio del contraddittorio ed esigenze di coerenza sistematica rispetto alla regolamentazione complessiva della materia racchiusa nel codice di rito (a seguito anche delle modifiche apportate dalla legge n. 63 del 2001 sul giusto processo), impongono di ritenere che il recupero probatorio per effetto delle contestazioni, prefigurato dal comma 5 dell'art. 503 cod. proc. pen., non operi ai fini dell'affermazione della responsabilità di soggetti diversi dal dichiarante. Con la conseguenza che - anche in forza del rinvio operato dal comma 4 all'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. - le dichiarazioni rese dall'imputato nelle fasi anteriori al giudizio possono essere utilizzate, per ciò che concerne la responsabilità dei coimputati, ai soli fini di valutare la credibilità del dichiarante, salvo che gli stessi coimputati prestino consenso all'utilizzazione piena ovvero ricorrano le circostanze indicate dall'art. 500, comma 4.
Processo penale - Esame delle parti private - Dichiarazioni rese a norma degli artt. 294, 299, comma 3- ter , 391 e 422 cod. proc. pen. - Inutilizzabilità nei confronti di altri senza il loro consenso, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. - Mancata previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa, nonché asserita lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova - Quesito di costituzionalità fondato su erronea premessa ermeneutica - Non fondatezza della questione.
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 6, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, quarto comma, Cost., in quanto l'interpretazione della disciplina censurata offerta dal giudice a quo si fonda sull'erronea premessa ermeneutica secondo cui le precedenti dichiarazioni difformi, rese dall'imputato prima del giudizio ed utilizzate per le contestazioni, assumano, una volta acquisite al fascicolo per il dibattimento, piena efficacia probatoria anche nei confronti dei coimputati. Al contrario, una lettura conforme al principio del contraddittorio ed esigenze di coerenza sistematica rispetto alla regolamentazione complessiva della materia racchiusa nel codice di rito (anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 63 del 2001 sul giusto processo), impongono di ritenere che il recupero probatorio per effetto delle contestazioni, prefigurato dal comma 5 dell'art. 503 cod. proc. pen. (espressamente applicabile anche per le dichiarazioni rese a norma degli artt. 294, 299, comma 3- ter , 391 e 422), non operi ai fini dell'affermazione della responsabilità di soggetti diversi dal dichiarante. Con la conseguenza che - anche in forza del rinvio operato dal comma 4 all'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. - le dichiarazioni rese dall'imputato nelle fasi anteriori al giudizio possono essere utilizzate, per ciò che concerne la responsabilità dei coimputati, ai soli fini di valutare la credibilità del dichiarante, salvo che gli stessi coimputati prestino consenso all'utilizzazione piena ovvero ricorrano le circostanze indicate dall'art. 500, comma 4.
Processo penale - Istruzione dibattimentale - Diritto al silenzio del coimputato che rifiuti l’esame e abbia reso dichiarazioni eteroaccusatorie nel corso delle indagini preliminari - Mancata equiparazione al testimone, con possibilità di contestazione a fini probatori - Prospettata limitazione, priva di giustificazione, del principio del contraddittorio, con disparità di trattamento rispetto alle dichiarazioni rese da testimoni - Sopravvenuta modifica normativa - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 64, 503 e 513 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui garantisce il diritto al silenzio del coimputato anche rispetto a posizioni altrui e non consente la sua sostanziale equiparazione al testimone, legittimando l'introduzione della contestazione a fini probatori. Infatti successivamente all'ordinanza di rimessione, la legge 1° marzo 2001, n. 63 ha profondamente inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, in particolare con riferimento alle ipotesi in cui le persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato assumono l'ufficio di testimone, sicché il giudice rimettente deve verificare se la questione sia tuttora rilevante nel giudizio 'a quo'.
Riguarda ancheart. 500 Codice di procedura penaleart. 197 Codice di procedura penaleart. 64 Codice di procedura penaleart. 513 Codice di procedura penaleart. 526 Codice di procedura penaleart. 210 Codice di procedura penalee altri 1
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - ACQUISIZIONE DELLE PROVE - DICHIARAZIONI SU FATTI IMPLICANTI RESPONSABILITA' DI ALTRI RESI DA COIMPUTATO CONTUMACE, ASSENTE, O CHE RIFIUTI DI SOTTOPORSI ALL'ESAME - NUOVA NORMATIVA - INUTILIZZABILITA' IN MANCANZA DEL CONSENSO DEGLI ALTRI IMPUTATI - DISCIPLINA TRANSITORIA - UTILIZZABILITA' CONDIZIONATA DI DETTE DICHIARAZIONI, MA SOLO SE DI ESSE, NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO, SIA GIA' STATA DATA LETTURA - RILEVATA INGIUSTIFICATA DIVERSITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA APPLICABILE RIGUARDO ALLE DICHIARAZIONI DEI TESTIMONI - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI IN IDENTICA POSIZIONE PROCESSUALE A SECONDA DEL NON IDENTICO MATERIALE PROBATORIO UTILIZZABILE NEI LORO CONFRONTI - DENUNCIATA INTRODUZIONE DI UN POTERE DI DISPOSIZIONE DELLE PARTI SULLA PROVA, CON CONSEGUENTE POSSIBILE DISPERSIONE DELLA STESSA, IN CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, LEGALITA', FUNZIONE CONOSCITIVA DEL PROCESSO, INDEFETTIBILITA' DELLA GIURISDIZIONE E OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - MODIFICHE DEL QUADRO NORMATIVO OPERATE PER EFFETTO DELLA SOPRAVVENUTA SENTENZA N. 361 DEL 1998 - RESTITUZIONE DEGLI ATTI ALLE AUTORITA' RIMETTENTI PER NECESSARIO NUOVO GIUDIZIO DI RILEVANZA.
Deve ordinarsi la restituzione ai giudici 'a quibus' degli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, primo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111, primo comma, e 112 Cost., nei confronti degli artt. 513, comma 1, 490 e 503, comma 1, cod. proc. pen., per la inutilizzabilita' ai fini della decisione - in essi sancita - in mancanza del consenso degli altri imputati, delle dichiarazioni rese sul fatto altrui dal coimputato contumace, assente, o che rifiuti di sottoporsi all'esame, nonche', in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, primo comma, Cost., nei confronti della disposizione transitoria dell'art. 6, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 267, nella parte in cui esclude che le dichiarazioni rese dal coimputato sul fatto altrui possano essere utilizzate, alle condizioni previste dal comma 5 dello stesso art. 6, nel caso in cui, nel giudizio di primo grado, al momento dell'entrata in vigore della legge non ne sia stata disposta la lettura. Le modifiche operate sul quadro normativo, sotto molteplici aspetti, per effetto della sentenza n. 361 del 1998, rendono infatti necessario un riesame, alla luce dello 'ius superveniens', della rilevanza delle questioni nei processi di provenienza. - V. S. n. 361/1998 (gia' citata nel testo).
sentenza 82/1999massima n. 24563 Riguarda ancheart. 513 Codice di procedura penaleart. 1 legge 267/1997art. 6 legge 267/1997art. 490 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - INDAGINI PRELIMINARI - DICHIARAZIONI RESE SPONTANEAMENTE DALL'INDAGATO O ASSUNTE ALLA PRESENZA DEL DIFENSORE DALLA P.G. - UTILIZZABILITA' - ESCLUSIONE SALVO CHE PER LA CONTESTAZIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 112 COST. - PROSPETTAZIONE IPOTETICA - IRRILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale prospettata in via del tutto ipotetica, in quanto priva di attualita' e rilevanza nel giudizio a quo. (Nella specie, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 112 della Costituzione, degli artt. 350, commi 2, 3 e 7, 514, comma 1, e 503, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui escludono l'acquisizione e l'utilizzabilita' delle dichiarazioni rese spontaneamente dall'indagato o assunte alla presenza del difensore dalla P.G., salvo che in sede di esame e contestazioni, viene prospettata in termini di mera eventualita' trattandosi di un caso - quale quello del giudizio 'a quo' - in cui l'istruzione probatoria non e' neanche iniziata. red.: F. Mangano
sentenza 47/1996massima n. 22200 Riguarda ancheart. 350 Codice di procedura penaleart. 514 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DICHIARAZIONI DELLA PERSONA OFFESA CONTENUTE NELLA DENUNCIA-QUERELA - IRRIPETIBILITA' A DIBATTIMENTO PER MORTE DELLA PERSONA OFFESA - MANCATA ACQUISIZIONE NEL FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 25, 101 E 112 COST. - APPLICABILITA' DELL'ART. 512 C.P.P. - INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE - ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 431, lett. a) e b), 500, 503 e 512 del codice di procedura penale, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 112 della Costituzione, nella parte in cui non consentirebbero l'utilizzazione, ai fini dell'accertamento dei fatti in essi affermati, del verbale contenente la denuncia-querela, in caso di decesso del querelante, in quanto basate su un erroneo presupposto interpretativo, poiche', secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, qualora, per fatti o circostanze imprevedibili, risulti l'impossibilita' di ripetizione del contenuto dell'atto di querela, va applicato l'art. 512 del codice di procedura penale, ritenendo ricompresi, nell'ambito degli atti "assunti" dalla polizia giudiziaria, anche quelli semplicemente "ricevuti" dalla stessa, come nel caso della querela. red.: F. Mangano
Riguarda ancheart. 512 Codice di procedura penaleart. 500 Codice di procedura penaleart. 431 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - ESAME DELL'IMPUTATO NEL DIBATTIMENTO - CONDIZIONI: CONSENSO O RICHIESTA DELLO STESSO - DENUNCIATO ECCESSO DI DELEGA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 221/1991.
Riguarda ancheart. 208 Codice di procedura penale
ORD. N. 489/92 B - PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DELL'ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALL'ACQUISIZIONE AL FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO DELLE DICHIARAZIONI GIA' RESE DALLE PARTI PRIVATE ANCHE A QUELLE FORNITE DA PERSONE IMPUTATE IN PROCEDIMENTI CONNESSI - IRRAGIONEVOLE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - "IUS SUPERVENIENS" - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Restituzione degli atti al giudice a quo perche' riesamini la rilevanza della prospettata questione alla luce della nuova disciplina introdotta, nel senso auspicato dal provvedimento di rimessione, dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni in l. 7 agosto 1992, n. 356.
Riguarda ancheart. 210 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - INTERROGATORIO (NELLE INDAGINI PRELIMINARI) ED ESAME (NEL DIBATTIMENTO) DELL'IMPUTATO - FINALITA' E CARATTERI - DISTINZIONE - CONSEGUENTE DIVERSITA' DI DISCIPLINA.
Nel vigente codice di procedura penale sono nettamente distinti l'interrogatorio e l'esame dell'imputato. Il primo, regolato dagli artt. 64, 65, 66, 294, 363, 375 e 376, e' reso nella fase delle indagini preliminari ed e' considerato uno strumento di difesa che mira a garantire all'imputato l'esercizio effettivo del relativo diritto. L'esame dell'imputato, previsto nel dibattimento e regolato a sua volta, per i procedimenti innanzi al tribunale e per quelli innanzi al pretore, dagli artt. 567, 208, 503 e 506 cod. proc. pen., e' considerato un mezzo di prova e, per questa sua natura, e' subordinato alla richiesta o al consenso dello stesso imputato perche' possa valutare la convenienza della sua scelta e le conseguenze che ne derivano. Una volta effettuata la richiesta o prestato il consenso, inoltre, l'imputato ha la facolta' di non rispondere a singole domande, ma della mancata risposta si fa menzione nel verbale per l'eventuale apprezzamento da parte del giudice. Secondo la logica del sistema accusatorio, l'iniziativa della prova spetta alle parti: il giudice ha solo un ruolo di controllo e di sussidiarieta', con la facolta' di indicare i temi nuovi e le lacune da colmare.
Riguarda ancheart. 66 Codice di procedura penaleart. 375 Codice di procedura penaleart. 567 Codice di procedura penaleart. 208 Codice di procedura penaleart. 506 Codice di procedura penaleart. 363 Codice di procedura penalee altri 4
PROCESSO PENALE - ESAME DELL'IMPUTATO NEL DIBATTIMENTO - PRESUPPOSTI: RICHIESTA DEL P.M. O DELLA PARTE PRIVATA; CONSENSO NECESSARIO DELL'IMPUTATO - POSSIBILITA' DI DOMANDE DEL GIUDICE SOLO DOPO TALE ESAME - DENUNCIATO ECCESSO DI DELEGA - INSUSSISTENZA - RIFERIBILITA' DELLA RICHIAMATA DIRETTIVA DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE ALLA SOLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Le disposizioni degli artt. 567, 208, 503 e 506 cod. proc. pen., secondo le quali l'esame dell'imputato nel dibattimento e' subordinato al suo consenso o alla sua richiesta, ed il giudice puo' rivolgere domande all'imputato solo dopo che sia stato gia' esaminato, non contrastano con la direttiva n. 5 dell'art. 2 della legge di delega. Tale direttiva, infatti, riguarda essenzialmente la fase delle indagini preliminari e pone le regole da osservarsi per l'interrogatorio come strumento di difesa, materia, questa, alla quale (v. massima A) l'esame dell'imputato nel dibattimento e' del tutto estraneo. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 2, n. 5, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 567, 208, 503 e 506 cod. proc. pen.).
Riguarda ancheart. 567 Codice di procedura penaleart. 506 Codice di procedura penaleart. 208 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - ESAME DELL'IMPUTATO NEL DIBATTIMENTO - PRESUPPOSTI: RICHIESTA DEL P.M. O DELLA PARTE PRIVATA; CONSENSO NECESSARIO DELL'IMPUTATO - POSSIBILITA' DI DOMANDE DEL GIUDICE SOLO DOPO TALE ESAME - DENUNCIATO ECCESSO DI DELEGA - PIENA RISPONDENZA DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE ALLE DIRETTIVE ASSUNTE A PARAMETRO E ALLA LOGICA DEL SISTEMA ACCUSATORIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Nelle parti in cui prevedono che l'esame dell'imputato nel dibattimento sia subordinato al suo consenso o alla sua richiesta e che il giudice possa rivolgere domande all'imputato solo dopo che sia stato gia' esaminato, gli artt. 567, 208, 503 e 506 cod. proc. pen. non contrastano con le direttive nn. 73 e 69 della legge di delega. Proprio in aderenza a tali direttive - le quali riguardano la materia delle prove - le disposizioni in questione assicurano infatti la lealta' dell'esame dell'imputato, la genuinita' delle risposte, la pertinenza al giudizio, il rispetto della persona. La subordinazione dell'esame dell'imputato alla sua richiesta o al suo consenso assicura inoltre la conservazione del suo stato e della sua posizione in seno al dibattimento e impedisce che egli si trasformi in testimone involontario, fermo restando che non e' tenuto a discolparsi e che l'accusa deve provare la sua colpevolezza. Con la eliminazione della necessita' della richiesta o del consenso dell'imputato, invece si darebbe all'esame una connotazione di coercibilita' e si introdurrebbe nel dibattimento uno spurio strumento inquisitorio, direttamente gestito dal giudice, in netto contrasto proprio con i principi della legge-delega e con la logica del sistema accusatorio. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 2, nn. 69 e 73 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 567, 208, 503 e 506 cod. proc. pen..
Riguarda ancheart. 208 Codice di procedura penaleart. 567 Codice di procedura penaleart. 506 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - ESAME DELL'IMPUTATO - DIVIETO DI PROCEDERVI SENZA SUA RICHIESTA O CONSENSO - TRATTAMENTO DIFFERENZIATO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DELL'INTERROGATORIO NELLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI - GIUSTIFICAZIONE - NETTA DISTINZIONE DELLE DUE FASI DEL GIUDIZIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La fase delle indagini preliminari e' nettamente distinta dalla fase del dibattimento. Inoltre, sia nell'una che nell'altra rimangono ben distinti il ruolo, i poteri e le facolta' del P.M. e del giudice. Non puo' pertanto ritenersi contrario al principio di eguaglianza che, mentre nella fase delle indagini preliminari sia il P.M. che il giudice possono procedere all'interrogatorio dell'imputato anche senza il suo consenso, nel dibattimento l'esame dell'imputato puo' effettuarsi solo su richiesta o con il consenso dello stesso imputato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 567, 208, 503 e 506 cod. proc. pen., in parte qua).
Riguarda ancheart. 506 Codice di procedura penaleart. 208 Codice di procedura penaleart. 567 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - DICHIARAZIONI SPONTANEE RESE DALL'INDIZIATO ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA SENZA L'ASSISTENZA DEL DIFENSORE - FACOLTA' DI DOCUMENTAZIONE - PREVISTA UTILIZZAZIONE IN GIUDIZIO (ANCHE SE SOLO PER CASI E FINI PARTICOLARI) - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI DELEGA E DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA, STANTE LA DIVERSA EFFICACIA E PORTATA DELLE NORME IMPUGNATE IN SEGUITO ALLA DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 350, SETTIMO COMMA, COD.PROC.PEN. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Una volta eliminata, in ogni caso, con la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 350, settimo comma, ultimo inciso, cod.proc.pen. (ved. massima B) la possibilita' dell'utilizzazione di giudizio delle dichiarazioni spontanee rese dall'indiziato alla polizia giudiziaria in assenza del difensore, ne' la documentazione in se' di tali dichiarazioni, ne' la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 503 (che si limita ad estendere anche all'esame delle parti private la possibilita' prevista dall'art. 500, di effettuare contestazioni), consentono piu' detta utilizzazione in presenza del generale divieto ora sancito dal settimo comma dell'art. 350; non risultano pertanto in conflitto ne' con i principi enunciati dalla direttiva n. 31 della legge delega (v. ancora massima B), ne' con le esigenze di garanzia del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 357, secondo comma, lett. b) e 503, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 76 e 77 della Costituzione.)garanzia
Riguarda ancheart. 357 Codice di procedura penale