Art. 562 c.p.p.

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Nel corso dell'udienza, il giudice, se ritiene di non potere decidere allo stato degli atti, li restituisce al pubblico ministero, il quale contestualmente emette altro decreto di citazione a giudizio, fissando l'udienza davanti al pretore per una data non successiva a venti giorni da quella della restituzione degli atti. Il decreto di citazione non contiene le indicazioni previste dall'articolo 555 comma 1 lettere e), f) e g). La lettura del decreto equivale a notificazione per le parti presenti. Il decreto e' notificato alle parti non presenti almeno cinque giorni prima della data dell'udienza.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art562 · fonte su Normattiva