Art. 567 c.p.p.
LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559
Testo vigente dal 2 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 107 su Normattiva
LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559
Testo vigente dal 2 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 107 su Normattiva
Spiegazione
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4 versioni dal 1988
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - DIBATTIMENTO - PROVE DOCUMENTALI RICHIESTE DALLE PARTI PRIVATE - AMMISSIONE DOPO LA DICHIARAZIONE DI APERTURA - LAMENTATA IMPOSSIBILITA' PER LE PARTI AVVERSE DI PREDISPORRE IDONEA DIFESA - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA PREVISTA PER LE ALTRE PROVE (TESTI, PERITI E CONSULENTI TECNICI) - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Come gia' ritenuto dalla Corte per l'ipotesi di ammissione di prove richieste per la prima volta nel dibattimento, anche nel caso di richiesta, ai sensi dell'art. 495, terzo comma, cod. proc. pen., di ammissione di prove documentali dalle parti private dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento - diversamente dalla disciplina delle altre prove che devono essere richieste, a pena di inammissibilita', almeno sette giorni prima del dibattimento, ai sensi dell'art. 468, primo comma, cod. proc. pen. -, l'eventuale difficolta', per le altre parti, di esaminare tali prove documentali puo' essere agevolmente superata dalla concessione di un termine da parte del giudice, potendosi senz'altro ravvisare in tal caso una di quelle "ragioni di assoluta necessita'" idonee a giustificare la sospensione del dibattimento ai sensi dell'art. 477, secondo comma, cod. proc. pen.. Oltre che per le peculiari caratteristiche della prova testimoniale, che giustificano una diversa disciplina al riguardo rispetto alla prova documentale, una volta garantito per tutte le parti il diritto alla controprova, e' inconsistente il rilievo circa la disparita' di trattamento che deriverebbe dal fatto che, mentre le parti private conoscono il contenuto del fascicolo del pubblico ministero, questi non puo' conoscere la documentazione in possesso delle parti private, anche perche' la preventiva conoscenza da parte dell'imputato del contenuto del fascicolo del pubblico ministero, lungi dal costituire un privilegio, rappresenta una elementare garanzia dell'esercizio del diritto di difesa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., degli artt. 468, primo comma, 567, secondo comma, e 495, terzo comma, cod. proc. pen.). - S. n. 203/1992. V. anche la seguente massima B. red.: F.S. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 468 Codice di procedura penaleart. 495 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - PROVE DOCUMENTALI RICHIESTE DALLE PARTI PRIVATE - AMMISSIONE DOPO LA DICHIARAZIONE DI APERTURA - DIVERSITA' DI DISCIPLINA RISPETTO ALLA PROVA TESTIMONIALE - GIUSTIFICAZIONE.
La diversa disciplina in ordine ai termini di ammissibilita' della richiesta di prova documentale, possibile anche dopo l'apertura del dibattimento, rispetto a quella relativa alla prova testimoniale, che invece deve richiedersi almeno sette giorni prima del dibattimento, e' giustificata dalle peculiari caratteristiche della prova testimoniale, dovendosi in quest'ultima indicare non solo i nomi dei testi, ma anche le circostanze di fatto prospettate, di modo che la controparte, per difendersi adeguatamente, sia posta in grado di reperire e chiedere la citazione a prova contraria di altri testi. - V. la massima precedente. red.: F.S. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 468 Codice di procedura penaleart. 495 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - DIBATTIMENTO - PROVE DOCUMENTALI RICHIESTE DALLE PARTI PRIVATE - AMMISSIONE DOPO LA DICHIARAZIONE DI APERTURA - LAMENTATA INCIDENZA SUL DIRITTO DELL'IMPUTATO DI CHIEDERE UN RITO ALTERNATIVO (AD ES. PATTEGGIAMENTO) - ESCLUSIONE IN QUANTO LA POSSIBILITA' DI ESERCITARE TALE DIRITTO DI FRONTE ALLA NON IMPREVEDIBILE EVENTUALITA' DELL'EMERGERE, NEL DIBATTIMENTO, DI NUOVE PROVE E' CONSEGUENZA DELLA SCELTA PER IL DIBATTIMENTO RESPONSABILMENTE COMPIUTA DALLO STESSO IMPUTATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Come gia' affermato dalla Corte, spetta all'imputato valutare la convenienza per un rito alternativo o per il dibattimento, onde egli non ha che da addebitare a se' medesimo la conseguenza della propria scelta, ed e' in tale valutazione che egli dovra' considerare l'eventualita' che in dibattimento possano emergere fisiologicamente nuove contestazioni, o, come nel caso, nuove prove. Pertanto la previsione di cui all'art. 495, terzo comma, cod. proc. pen., che consente la richiesta di ammissione di prove documentali dalle parti private dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, non viola l'art. 24, secondo comma, Cost., sotto il profilo della impossibilita' per l'imputato di scegliere un rito alternativo (ad es. patteggiamento) ove, di fronte ad un documento a sorpresa, debba ravvisarne la convenienza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., degli artt. 468, primo comma, 567, secondo comma, e 495, terzo comma, cod. proc. pen.). - S. nn. 316/1992, 129/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 468 Codice di procedura penaleart. 495 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - POSSIBILITA', PER IL GIUDICE, DI ACQUISIRE E PRENDERE VISIONE, QUALORA SIA NECESSARIO PER PRONUNCIARSI SU UNA ECCEZIONE DI NULLITA' DI UN ATTO COMPIUTO NELLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI, DEGLI ATTI CONTENUTI NEL FASCICOLO DEL PUBBLICO MINISTERO - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Manifesta inammissibilita' della questione, essendo previsti dall'ordinamento mezzi ordinari e sufficienti (artt. 496 e segg. cod. proc. pen.) a compiere, nel caso, il richiesto accertamento, e non avendo il pretore per nulla chiarito, contraddicendo oltretutto l'avviso espresso in un precedente provvedimento, i motivi per cui solo l'esame di tutto il fascicolo del pubblico ministero potrebbe consentirgli di decidere sulla proposta eccezione di nullita'. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 493 Codice di procedura penaleart. 514 Codice di procedura penaleart. 431 Codice di procedura penaleart. 511 Codice di procedura penaleart. 491 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI - PROCEDIMENTI INNANZI AL PRETORE - VERBALE DI UDIENZA - POSSIBILITA' DI REDIGERLO, SE LE PARTI VI CONSENTONO, IN FORMA RIASSUNTIVA - CONSENTITA VERBALIZZAZIONE INTEGRALE IN FORMA MANUALE ANZICHE' FONOGRAFICA - ASSERITO CONTRASTO CON LA LEGGE DI DELEGA PER NON CORRISPONDENZA AL PRINCIPIO DI MASSIMA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione per essere stata gia' disattesa dalla Corte in quanto dalla direttiva n. 8 dell'art. 2 della legge di delega si evince la preferenza per la verbalizzazione integrale che non costituisce, pero', una regola assoluta, il che, in relazione alla ricorrenza o meno di certi presupposti, rende legittima, in sede di attuazione della delega, la possibilita' di prevedere, come forme tra loro alternative di verbalizzazione quella integrale o quella riassuntiva. - V., nello stesso senso, la sent. n. 529/90 e le O. nn. 77/91 e 284/92.
Riguarda ancheart. 140 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - VERBALE DI UDIENZA - POSSIBILITA' DI REDIGERLO IN FORMA RIASSUNTIVA O INTEGRALE MA NORMALE ANZICHE' FONOGRAFICA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A IMPUTATI CON DIFESE PIU' AGGUERRITE O GIUDICABILI IN SEDI GIA' FORNITE DI MEZZI MECCANICI DI RIPRODUZIONE - ESCLUSIONE - COMPARAZIONE CON I POTERI DI MERO FATTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione in quanto la censura formulata dal giudice 'a quo' in relazione alla possibile disparita' rispetto ad imputati "con difese piu' agguerrite" ed a imputati giudicabili presso sedi giudiziarie gia' fornite di mezzi automatici di riproduzione, costituisce eventualita' di mero fatto che non puo' trovare ingresso in sede di sindacato di costituzionalita' delle leggi. - Nello stesso senso, v. le ordd. nn. 556/87 e 410/90.
Riguarda ancheart. 140 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - VERBALE DI UDIENZA - POSSIBILITA' DI REDIGERLO IN FORMA RIASSUNTIVA - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI PER ESSERE LA SCELTA RIMESSA ALL'ARBITRIO DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - RESPONSABILITA' DEL GIUDICE PER IL BUON ANDAMENTO DEL PROCESSO - SUPREMAZIA DEL PRINCIPIO DI INDEFETTIBILITA' DELLA FUNZIONE GIUDIZIARIA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione in quanto la scelta circa il metodo di verbalizzazione non e' rimessa all'arbitrio del giudice che e' invece responsabile del buon andamento del processo affinche' si svolga nel modo piu' rispondente alle sue finalita', anche se gli aspetti meramente ordinatori, come quello 'de quo', sono solitamente insuscettibili di riesame, e d'altra parte il ricorso alla forma riassuntiva, o comunque alla scrittura normale, quando sono indisponibili i mezzi di riproduzione come la stenotipia o da altro strumento meccanico, e' imposto dal principio di indefettibilita' della funzione giurisdizionale che non potrebbe certamente essere impedita o sospesa a causa della materiale indisponibilita' di tali strumenti.
Riguarda ancheart. 140 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - VERBALE DI UDIENZA - POSSIBILITA' DI REDIGERLO IN FORMA RIASSUNTIVA O INTEGRALE MA MANUALE - LAMENTATA DIFFICOLTA' CON INCIDENZA SULLE GARANZIE DELLA DIFESA - ESISTENZA DI SUFFICIENTI GARANZIE ANCHE IN ASSENZA DI MEZZI MECCANICI DI VERBALIZZAZIONE - PREVALENZA DEL PRINCIPIO DI INDEFETTIBILITA' DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione in quanto, qualora si addivenisse all'accoglimento della questione stante l'obbiettiva perdurante indisponibilita' di mezzi di riproduzione automatica, per non esserne stati ancora dotati gli uffici giudiziari, si verrebbe a paralizzare l'esercizio della funzione giurisdizionale presso quegli uffici che ancora non disponessero di tali strumenti; e cio' sarebbe in palese contrasto con il gia' enunciato principio di indefettibilita' della giurisdizione (v. mass. C) che deve essere comunque esercitata, una volta assicurate sufficienti garanzie di difesa, che sono soddisfatte anche con forme di verbalizzazione diverse da quelle realizzate con mezzi meccanici.
Riguarda ancheart. 140 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - VERBALE DI UDIENZA - POSSIBILITA' DI REDIGERLO IN FORMA RIASSUNTIVA E MANUALE - LAMENTATA INEFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PER MANCATA DOTAZIONE DI MEZZI MECCANICI - GENERICITA' DELLA DOGLIANZA - INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto la censura si e' risolta in una generica doglianza di inefficienza degli uffici giudiziari, a causa della mancata dotazione di mezzi necessari per il loro funzionamento.
Riguarda ancheart. 140 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - VERBALE DI UDIENZA - POSSIBILITA' DI REDIGERLO IN FORMA RIASSUNTIVA, SU ACCORDO DELLE PARTI - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA CON LESIONE DEL PRINCIPIO, PREVISTO DALLA LEGGE DI DELEGA, DI MASSIMA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO PRETORILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER IRRILEVANZA.
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, in quanto la censurata possibilita' della redazione del verbale in forma riassuntiva "su accordo delle parti" non sembra essersi in concreto verificata nel giudizio 'a quo', almeno per quanto si evince dalla narrativa dell'ordinanza di rimessione.
Riguarda ancheart. 140 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - VERBALE DI UDIENZA - POSSIBILITA' DI REDIGERLO IN FORMA RIASSUNTIVA - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA PRESCRIZIONE (ART. 6, C.1) DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE RATIFICATA CON L. 4 AGOSTO 1955, N. 848 - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER GENERICITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione per genericita' in quanto non e' stato ne' dedotto ne' argomentato il profilo della doglianza formulata in riferimento "alla prescrizione dell'art. 6, comma primo, parte prima, della convenzione ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848"
Riguarda ancheart. 140 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - VERBALE DI UDIENZA - POSSIBILITA' DI REDIGERLO IN FORMA RIASSUNTIVA - RITENUTA ILLEGITTIMITA' CONSEGUENZIALE DELLA DIRETTIVA N. 8 DELL'ART. 2 DELLA LEGGE DI DELEGA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER GENERICITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione per genericita' non essendo state in alcun modo chiarite le ragioni dell'asserita conseguenzialita' dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, direttiva n. 8, della legge di delega in relazione "alla prospettata illegittimita' dell'art. 140, I c., c.p.p.".
Riguarda anchelegge 81/1987art. 140 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - DIBATTIMENTO - VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA - SUCCESSIVA RITENUTA NECESSARIA INTEGRAZIONE DI DISPOSIZIONI TESTIMONIALI - LAMENTATA LIMITAZIONE AL POTERE D'UFFICIO DI INTEGRAZIONE DELLE PROVE - DENUNCIATA INSUFFICIENZA DELLA VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI DAVANTI AL PRETORE E QUELLI INNANZI AL TRIBUNALE PER I QUALI E' PREVISTA LA VERBALIZZAZIONE INTEGRALE - COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - LESIONE DELLE DIRETTIVE DELLA LEGGE DELEGA, IN PARTICOLARE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - QUESTIONI SOLLEVATE IN VIA ALTERNATIVA E CON MOTIVAZIONE EQUIVOCA - MANCATA INDIVIDUAZIONE DELLE NORME APPLICABILI NEL GIUDIZIO 'A QUO' - GIUDIZIO RISOLVENTESI IN QUESITO INTERPRETATIVO RIVOLTO ALLA CORTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Per costante giurisprudenza costituzionale, e' compito del giudice rimettente di individuare con esattezza l'oggetto della questione, motivare sulla rilevanza, effettuare la scelta interpretativa e quindi proporre il quesito di costituzionalita' in modo non alternativo. Nella specie, invece, il giudice 'a quo' ha proposto, in via alternativa, le questioni relative alle norme che consentono la verbalizzazione delle attivita' dibattimentali in forma riassuntiva, quando si tratti di atti semplici o di ritenuta limitata rilevanza o quando sussiste il consenso delle parti e la verbalizzazione integrale solo in forma manuale anziche' con mezzi fonografici o similari, nonche' alle disposizioni che comunque non impongono che la verbalizzazione sia integrale per tutti i dibattimenti, avanti qualunque giudice o corte, per qualunque imputazione ed imputato; e che precludono al giudicante di integrare le deposizioni gia' assunte e dalle quali si rilevi, in esito al dibattimento e alla discussione finale, l'imperfetta documentazione manuale. E poiche' non puo' essere lasciato alla Corte costituzionale il compito di individuare la norma (o il complesso di norme) dalla quale, nel caso specifico deriverebbe l'inconveniente lamentato, indicativo del denunciato contrasto con i parametri costituzionali invocati e, cioe', il limite per il giudice del dibattimento (nella specie, il Pretore) circa la possibilita' di integrare la prova pur ritenuta necessaria, le questioni cosi' proposte sono manifestamente inammissibili. (Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 507, 140, primo comma, 567, terzo comma, del codice di procedura penale, e 2, primo comma, numero 8, della legge 16 febbraio 1987 n. 81, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 97 della Costituzione ed in relazione alle direttive nn. 1, 2, 8, 66, 73 e 103 della predetta legge di delega). - Nello stesso senso v. le sent. nn. 638/1988, 1091/1988, 1146/1988, 472/1989, 473/1989, 187/1992.
Riguarda ancheart. 140 Codice di procedura penaleart. 2 legge 81/1987art. 507 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - DIBATTIMENTO - DOCUMENTAZIONE - POSSIBILITA' CHE, SE LE PARTI VI CONSENTONO, IL VERBALE DI UDIENZA, ANCHE FUORI DALLE IPOTESI DI CUI ALL'ART. 140 COD.PROC.PEN., SIA REDATTO IN FORMA RIASSUNTIVA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA LEGGE DELEGA, DEL PRINCIPIO DELLA SOGGEZIONE DEI GIUDICI SOLTANTO ALLA LEGGE E DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - QUESTIONE FORMULATA SULL'ERRATO PRESUPPOSTO CHE LA VOLONTA' DELLE PARTI VINCOLI IL GIUDICE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
La previsione dell'art. 567, terzo comma, cod. proc. pen., che, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 140, cod. proc. pen., il verbale di udienza possa essere redatto solo in forma riassuntiva, se le parti vi consentono, non viola ne' la direttiva n. 8 della legge di delega, che affida esclusivamente al giudice, senza alcun condizionamento, la scelta di una documentazione degli atti processuali diversa da quella normalmente prevista, ne' il principio di soggezione del giudice soltanto alla legge in quanto il giudice, pur in presenza di un eventuale accordo delle parti, e' comunque libero di applicare la norma che prevede l'alternativa fra la redazione integrale e la redazione riassuntiva (art. 134), nonche' la norma che, in presenza di determinati presupposti, lo facoltizza ad adottare la seconda anche a prescindere dalla riproduzione fonografica (art. 140). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 567, terzo comma, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 24, 101 e seguenti, e 76 - in relazione all'art. 2, dir. n. 8, l. 16 febbraio 1987, n. 81 - Cost.).
ORD, 77/91 B. PROCESSO PENALE - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI - PROCEDIMENTI INNANZI AL PRETORE - VERBALE DI UDIENZA - POSSIBILITA' DI REDIGERLO, SE LE PARTI VI CONSENTONO, IN FORMA RIASSUNTIVA - LAMENTATA INCIDENZA NEGATIVA SUI POTERI E SULLA POSIZIONE DEL GIUDICE E SULLE GARANZIE DEL CONTRADDITTORIO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE - CONTRADDITTORIETA' DEI QUESITI FORMULATI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Manifesta inammissibilita' delle questioni, in quanto, non avendo il giudice a quo preso posizione sulla revocabilita' o irrevocabilita' dell'accordo delle parti per la redazione del verbale di udienza in forma riassuntiva, risulta insuperabile la contraddizione tra la censura formulata nei confronti del solo art. 567, terzo comma, cod. proc. pen., in base all'assunto che verrebbe sottratto al giudice il potere di scegliere la forma di verbalizzazione da attuare, e la censura formulata nei confronti dello stesso art. 567, terzo comma, in relazione agli artt. 134, secondo e terzo comma, e 140, primo e secondo comma, sotto il profilo della mancanza di indicazione di criteri e di limiti condizionanti la scelta del giudice per l'una o per l'altra forma di verbalizzazione.
Riguarda ancheart. 140 Codice di procedura penaleart. 134 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - INTERROGATORIO (NELLE INDAGINI PRELIMINARI) ED ESAME (NEL DIBATTIMENTO) DELL'IMPUTATO - FINALITA' E CARATTERI - DISTINZIONE - CONSEGUENTE DIVERSITA' DI DISCIPLINA.
Nel vigente codice di procedura penale sono nettamente distinti l'interrogatorio e l'esame dell'imputato. Il primo, regolato dagli artt. 64, 65, 66, 294, 363, 375 e 376, e' reso nella fase delle indagini preliminari ed e' considerato uno strumento di difesa che mira a garantire all'imputato l'esercizio effettivo del relativo diritto. L'esame dell'imputato, previsto nel dibattimento e regolato a sua volta, per i procedimenti innanzi al tribunale e per quelli innanzi al pretore, dagli artt. 567, 208, 503 e 506 cod. proc. pen., e' considerato un mezzo di prova e, per questa sua natura, e' subordinato alla richiesta o al consenso dello stesso imputato perche' possa valutare la convenienza della sua scelta e le conseguenze che ne derivano. Una volta effettuata la richiesta o prestato il consenso, inoltre, l'imputato ha la facolta' di non rispondere a singole domande, ma della mancata risposta si fa menzione nel verbale per l'eventuale apprezzamento da parte del giudice. Secondo la logica del sistema accusatorio, l'iniziativa della prova spetta alle parti: il giudice ha solo un ruolo di controllo e di sussidiarieta', con la facolta' di indicare i temi nuovi e le lacune da colmare.
Riguarda ancheart. 66 Codice di procedura penaleart. 375 Codice di procedura penaleart. 208 Codice di procedura penaleart. 506 Codice di procedura penaleart. 363 Codice di procedura penaleart. 376 Codice di procedura penalee altri 4
PROCESSO PENALE - ESAME DELL'IMPUTATO NEL DIBATTIMENTO - PRESUPPOSTI: RICHIESTA DEL P.M. O DELLA PARTE PRIVATA; CONSENSO NECESSARIO DELL'IMPUTATO - POSSIBILITA' DI DOMANDE DEL GIUDICE SOLO DOPO TALE ESAME - DENUNCIATO ECCESSO DI DELEGA - INSUSSISTENZA - RIFERIBILITA' DELLA RICHIAMATA DIRETTIVA DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE ALLA SOLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Le disposizioni degli artt. 567, 208, 503 e 506 cod. proc. pen., secondo le quali l'esame dell'imputato nel dibattimento e' subordinato al suo consenso o alla sua richiesta, ed il giudice puo' rivolgere domande all'imputato solo dopo che sia stato gia' esaminato, non contrastano con la direttiva n. 5 dell'art. 2 della legge di delega. Tale direttiva, infatti, riguarda essenzialmente la fase delle indagini preliminari e pone le regole da osservarsi per l'interrogatorio come strumento di difesa, materia, questa, alla quale (v. massima A) l'esame dell'imputato nel dibattimento e' del tutto estraneo. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 2, n. 5, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 567, 208, 503 e 506 cod. proc. pen.).
Riguarda ancheart. 506 Codice di procedura penaleart. 208 Codice di procedura penaleart. 503 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - ESAME DELL'IMPUTATO NEL DIBATTIMENTO - PRESUPPOSTI: RICHIESTA DEL P.M. O DELLA PARTE PRIVATA; CONSENSO NECESSARIO DELL'IMPUTATO - POSSIBILITA' DI DOMANDE DEL GIUDICE SOLO DOPO TALE ESAME - DENUNCIATO ECCESSO DI DELEGA - PIENA RISPONDENZA DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE ALLE DIRETTIVE ASSUNTE A PARAMETRO E ALLA LOGICA DEL SISTEMA ACCUSATORIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Nelle parti in cui prevedono che l'esame dell'imputato nel dibattimento sia subordinato al suo consenso o alla sua richiesta e che il giudice possa rivolgere domande all'imputato solo dopo che sia stato gia' esaminato, gli artt. 567, 208, 503 e 506 cod. proc. pen. non contrastano con le direttive nn. 73 e 69 della legge di delega. Proprio in aderenza a tali direttive - le quali riguardano la materia delle prove - le disposizioni in questione assicurano infatti la lealta' dell'esame dell'imputato, la genuinita' delle risposte, la pertinenza al giudizio, il rispetto della persona. La subordinazione dell'esame dell'imputato alla sua richiesta o al suo consenso assicura inoltre la conservazione del suo stato e della sua posizione in seno al dibattimento e impedisce che egli si trasformi in testimone involontario, fermo restando che non e' tenuto a discolparsi e che l'accusa deve provare la sua colpevolezza. Con la eliminazione della necessita' della richiesta o del consenso dell'imputato, invece si darebbe all'esame una connotazione di coercibilita' e si introdurrebbe nel dibattimento uno spurio strumento inquisitorio, direttamente gestito dal giudice, in netto contrasto proprio con i principi della legge-delega e con la logica del sistema accusatorio. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 2, nn. 69 e 73 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 567, 208, 503 e 506 cod. proc. pen..
Riguarda ancheart. 503 Codice di procedura penaleart. 208 Codice di procedura penaleart. 506 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - ESAME DELL'IMPUTATO - DIVIETO DI PROCEDERVI SENZA SUA RICHIESTA O CONSENSO - TRATTAMENTO DIFFERENZIATO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DELL'INTERROGATORIO NELLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI - GIUSTIFICAZIONE - NETTA DISTINZIONE DELLE DUE FASI DEL GIUDIZIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La fase delle indagini preliminari e' nettamente distinta dalla fase del dibattimento. Inoltre, sia nell'una che nell'altra rimangono ben distinti il ruolo, i poteri e le facolta' del P.M. e del giudice. Non puo' pertanto ritenersi contrario al principio di eguaglianza che, mentre nella fase delle indagini preliminari sia il P.M. che il giudice possono procedere all'interrogatorio dell'imputato anche senza il suo consenso, nel dibattimento l'esame dell'imputato puo' effettuarsi solo su richiesta o con il consenso dello stesso imputato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 567, 208, 503 e 506 cod. proc. pen., in parte qua).
Riguarda ancheart. 503 Codice di procedura penaleart. 506 Codice di procedura penaleart. 208 Codice di procedura penale
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 431, 491, secondo comma, 493, 511, 514 e 567, secondo comma, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Padova con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1994. Il…
ECLI:IT:COST:1994:375 · leggi il testo integrale
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 468, primo comma, 567, secondo comma, e 495, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal Pretore di Padova con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 giugno 1994.…
ECLI:IT:COST:1994:284 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 507, 140, primo comma, 567, terzo comma, del codice di procedura penale, e 2, primo comma, numero 8, della legge 16 febbraio 1987 n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e…
ECLI:IT:COST:1993:207 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 140, comma 1, e 567, comma 3, del codice di procedura penale e dell'art. 2, comma 1, punto 8, della legge 16 febbraio 1987 n. 81 "Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale") sollevate, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Co…
ECLI:IT:COST:1993:23 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, secondo comma, 140, primo comma, 567, terzo comma, del codice di procedura penale, nonché dell'art. 2 n. 8 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), sollevate, in riferimento agli ar…
ECLI:IT:COST:1992:284 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 446, 516 e 519 del codice di procedura penale, come richiamati per il procedimento pretorile dagli artt. 563 e 567 dello stesso codice, nella parte in cui non prevedono, in caso di modifica dell'imputazione nel corso dell'istruttoria dibattimentale, la possibilità per l'imputato di richieder…
ECLI:IT:COST:1992:213 · leggi il testo integrale
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 567, 208, 503, 506 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 76 e 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Catania - Sezione staccata di Acireale, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991. Il Pr…
ECLI:IT:COST:1991:221 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 134, terzo comma, e 140, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Pretore di Nardò con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art…
ECLI:IT:COST:1991:77 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 560
LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559…
Art. 561
LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559…
Art. 562
LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559…
Art. 563
LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559…
Art. 564
LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559…
Art. 565
LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art567 · fonte su Normattiva