Art. 136 c.p.Conversione delle pene pecuniarie non eseguite

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1981 al 30 dicembre 2022. Leggi il testo vigente →

((Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilita' del condannato, si convertono a norma di legge)).

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

55

La Corte Costituzionale con sentenza 18-30 giugno 1971, n. 149 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1971, n. 170) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 136, primo comma, del codice penale, nella parte in cui ammette, per i reati commessi dal fallito in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, prima della chiusura della procedura fallimentare".

Corte Costituzionale

84

La Corte Costituzionale con sentenza 16-21 novembre 1979, n. 131 (in G.U. 1ª s.s. 28/11/1979, n. 325) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 136 del codice penale".

Testo vigente dal 15 dicembre 1981 al 30 dicembre 2022 · versione 91 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art136 · fonte su Normattiva