Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ESECUZIONE PENALE - PENA PECUNIARIA - CONVERSIONE - SANZIONI SOSTITUTIVE - LIBERTA' CONTROLLATA E LAVORO SOSTITUTIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La S.n. 131/1979 della Corte costituzionale non ha ritenuto illegittima ogni forma di conversione della pena pecuniaria, ma ha prefigurato un bilanciamento di valori costituzionali, in cui il preminente rilievo del principio di eguaglianza (anche sostanziale) rispetto a quello di inderogabilita` della pena impone al legislatore - oltre che di agevolare l'adempimento della pena pecuniaria - anche di prevedere misure sostitutive che riducano al minimo il margine, in esse inevitabilmente incorporato, di maggior afflittivita` rispetto all'originaria sanzione. Di tale bilanciamento la L.n. 689 del 1981 costituisce in buona misura attuazione: essendo il lavoro sostitutivo la sanzione che maggiormente riduce il divario suddetto, e non potendo, allo stato, ritenersi ingiustificata - data la perdurante mancanza dei supporti organizzativi necessari all'applicazione di tale misura - la previsione, in alternativa ad essa, della liberta` controllata; alla quale, in quanto maggiormente afflittiva, dovra` peraltro competere un ruolo sussidiario e non, come oggi accade, prevalente. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 136 cod.pen. - testo sostituito dall'art. 101, L. 24 novembre 1981 n. 689 - 102, 103, 105 e 107, L.n. 689 cit.; nonche` dei primi quattro commi dell'art. 586 cod.proc.pen. - testo sostituito dall'art. 106 della stessa L.n. 689 - censurati in quanto, disponendo, in caso di conversione della pena pecuniaria, l'irrogazione di sanzioni limitative della liberta` personale, segnerebbero un sostanziale ritorno alla previgente disciplina, gia` ritenuta illegittima con S.n. 131/1979). - cfr. S.n. 131/1979; v. anche S.n. 29/1962.
Riguarda ancheart. 101 legge 689/1981art. 586 r.d. 1399/1930art. 103 legge 689/1981art. 102 legge 689/1981art. 106 legge 689/1981art. 105 legge 689/1981e altri 1
ESECUZIONE PENALE - PENA PECUNIARIA - CONVERSIONE - INDIFFERIBILITA' IN CASO DI DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DEL CONDANNATO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
In tema di conversione della pena pecuniaria, l'insolvibilita` del condannato e` concetto distinto dalla insolvenza, sicche` la conversione puo` essere differita in presenza di situazioni di mera insolvenza ovvero di sopravvenute difficolta` meritevoli di considerazione; e cio` anche in relazione alla specifica ipotesi di pena pecuniaria (pur se rateizzata) non pagata da chi sia stato dichiarato fallito successivamente alla sentenza di condanna. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 136 cod.pen. - nel testo sostituito con l'art. 101 della L. 24 novembre 1981 n. 689 - nella parte in cui ammette, per i reati commessi dal fallito prima della dichiarazione di fallimento, la conversione della pena pecuniaria prima della chiusura della procedura fallimentare). - cfr. S.n. 108/87.
Riguarda ancheart. 101 legge 689/1981
PENA - PENA PECUNIARIA - INSOLVIBILITA' DEL CONDANNATO - CONVERSIONE IN PENA DETENTIVA - DISUGUALI CONSEGUENZE SANZIONATORIE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Configura una lesione del principio di eguaglianza in materia penale l'automatica ed indifferibile conversione - dovuta all'accertata insolvibilita' del condannato - della pena pecuniaria in pena detentiva. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 136 c.p.
REATI E PENE - PENA PECUNIARIA - CONVERSIONE IN PENA DETENTIVA PER INSOLVIBILITA' DEL CONDANNATO - COD. PEN., ART. 136, E COD. PROC. PEN., ART. 586 - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24, TERZO COMMA, E 27, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI CHE SI ASSUMONO VIOLATE - INDICAZIONE LETTERALE DA PARTE DEL GIUDICE A QUO - INSUFFICIENZA - INTEGRAZIONE CON LA MOTIVAZIONE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 136 del codice penale e 586 del codice di procedura penale (riguardanti la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva nel caso di insolvibilita' del condannato) sollevata, in riferimento agli artt. 24, comma terzo e 27, comma terzo, poiche' i vizi di incostituzionalita', sebbene letteralmente dedotti in relazione ai citati articoli della Costituzione, afferiscono propriamente il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 e sotto tale profilo - come pure in riferimento all'art. 27 della Costituzione - La Corte ha gia' avuto occasione di dichiarare non fondata la predetta questione con sentenza n. 29 del 1962 e ordinanza n. 59 stesso anno.
Riguarda ancheart. 586 r.d. 1399/1930
FALLIMENTO - REATI COMMESSI DAL FALLITO IN EPOCA ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - COD. PEN., ART. 136, PRIMO COMMA - CONVERSIONE DELLA PENA PECUNIARIA IN PENA DETENTIVA PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA PROCEDURA - EQUIPARAZIONE DELLE SITUAZIONI DI INSOLVIBILITA' E DI INSOLVENZA . VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - COD. PROC. PEN., ART. 586, QUARTO COMMA - NON FONDATEZZA PER ESAURIMENTO DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
L'art. 136, primo comma, del cod. pen., nella parte in cui ammette, per i reati commessi dal fallito in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, prima della chiusura della procedura fallimentare, viola l'art. 3 della Costituzione, in quanto equipara due situazioni del tutto diverse, quali sono l'insolvibilita' richiesta dalla norma denunziata per la conversione e l'insolvenza, che, invece, essendo una situazione contingente, condizionata e provvisoria, espone il condannato a subire a torto la pena detentiva, se il fallimento venga in seguito revocato. Deve, per altro, aversi riguardo all'impossibilita' giuridica sopravvenuta e, pertanto, contenersi il divieto di conversione alle condanne a pena pecuniaria anteriori alla dichiarazione di fallimento. Sarebbe, infatti, irrazionale che l'inderogabilita' della pena trovasse un correttivo a favore di chi, essendo in istato di fallimento, commetta dei reati per i quali riporti condanna alla multa e all'ammenda. La declaratoria di parziale illegittimita' dell'art. 136, primo comma, del codice penale esaurisce la materia del contendere, dato che l'accolta eccezione di insolvibilita' si trasferisce automaticamente nell'art. 586, quarto comma, cod. proc. penale.
Riguarda ancheart. 586 r.d. 1399/1930
PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN. ART. 586, ULTIMO COMMA - COD. PEN., ARTT. 135 E 136: CONVERSIONE DELLE PENE PECUNIARIE IN PENE DETENTIVE PER INSOLVIBILITA' DEL CONDANNATO - ATTUA, IN RELAZIONE ALLE PENE PECUNIARIE, IL PRINCIPIO DELLA INDEROGABILITA' DELLA PENA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 13, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'istituto della conversione della pena pecuniaria in pena detentiva per insolvibilita' del condannato risponde all'esigenza di assicurare la inderogabilita' della pena e non lede il principio della uguaglianza dei cittadini. Pertanto, gli artt. 135 e 136 del codice penale e 586, ultimo comma, del codice di procedura penale non sono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Tali norme non sono in contrasto neanche con gli artt. 2 e 13 della Costituzione, in quanto l'art. 2, nel riconoscere e garantire il genere, i diritti inviolabili dell'uomo, necessariamente si riporta alle norme successive in cui tali diritti sono particolarmente previsti, e l'art. 13 riguarda la tutela contro le restrizioni arbitrarie della liberta' personale, tra le quali non puo' annoverarsi la carcerazione a seguito di conversione della pena pecuniaria, eseguita per atto motivato dell'autorita' giudiziaria e nei casi e modi previsti dalla legge.
Riguarda ancheart. 135 Codice penaleart. 586 r.d. 1399/1930
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ARTT. 135, 136 DEL COD. PEN. E 586 DEL COD. PROC. PENALE - CONVERSIONE DI PENE PECUNIARIE IN PENE DETENTIVE PER INSOLVIBILITA' DEL CONDANNATO - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - INSUSSISTENZA DI NUOVI MOTIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
La Corte emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando gia' con sentenza sia stata dichiarata non fondata la stessa questione di legittimita' costituzionale e non ricorrono motivi che possano giustificare una diversa decisione. (La questione di legittimita' costituzionale e' gia' stata decisa dalla Corte con sentenza n. 29 del 23 marzo 1962). Cfr.: 24/1956 D ed altre.
Riguarda ancheart. 586 r.d. 1399/1930art. 135 Codice penale