Art. 136 c.p.Conversione delle pene pecuniarie non eseguite

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[1]Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilita' del condannato, si convertono, rispettivamente, nella reclusione per non oltre tre anni e nell'arresto per non oltre due anni. In tali casi il limite minimo delle dette pene detentive puo' essere inferiore a quello stabilito negli articoli 23 e 25.

[2]Il condannato puo' sempre far cessare la pena sostituita, pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena detentiva gia' sofferta.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 8 luglio 1971 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art136 · fonte su Normattiva