Art. 136 c.p.Conversione delle pene pecuniarie non eseguite

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[1]Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilita' del condannato, si convertono, rispettivamente, nella reclusione per non oltre tre anni e nell'arresto per non oltre due anni. In tali casi il limite minimo delle dette pene detentive puo' essere inferiore a quello stabilito negli articoli 23 e 25.55

[2]Il condannato puo' sempre far cessare la pena sostituita, pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena detentiva gia' sofferta.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

55

La Corte Costituzionale con sentenza 18-30 giugno 1971, n. 149 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1971, n. 170) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 136, primo comma, del codice penale, nella parte in cui ammette, per i reati commessi dal fallito in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, prima della chiusura della procedura fallimentare".

Testo vigente dal 8 luglio 1971 al 29 novembre 1979 · versione 57 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art136 · fonte su Normattiva