Art. 175 c.p.Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale

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[1]Se, con una prima condanna, e' inflitta una pena pecuniaria non superiore a lire ventimila, ovvero una pena detentiva non superiore a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria non eccedente la misura anzidetta, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, puo' nella sentenza ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.

[2]Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente e' revocato.

[3]Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 19 maggio 1962 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art175 · fonte su Normattiva