Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCESSO PENALE - CODICE PREVIGENTE - IMPUGNAZIONE DI SENTENZA O ALTRO PROVVEDIMENTO PENALE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - TERMINE DI DECADENZA DI TRE GIORNI - PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE AL MOMENTO DEL RECAPITO DELL'AVVISO RACCOMANDATO AL DESTINATARIO, ANZICHE' AL MOMENTO DELLA SPEDIZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua. - S. n. 461/1990.
Riguarda ancheart. 202 Codice penaleart. 169 Codice penale
PENA - BENEFICIO DELLA NON MENZIONE DELLA CONDANNA - APPLICABILITA' - CONDIZIONI - PENA PECUNIARIA NON SUPERIORE AL MILIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - v. S.n. 304/1988.
CASELLARIO GIUDIZIALE - CERTIFICATO - BENEFICIO DI NON MENZIONE DI CONDANNA A PENA PECUNIARIA - CONDIZIONE CHE QUESTA NON SIA SUPERIORE A UN MILIONE, ANZICHE' A SOMMA PARI A QUELLA RISULTANTE DAL RAGGUAGLIO DELLA PENA DETENTIVA DI ANNI DUE A NORMA DELL'ART. 135 COD. PEN. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - COD. PEN., ART. 175, PRIMO COMMA. - COST., ART. 3.
Non esiste ragionevole giustificazione al previsto limite (di un massimo) di un milione di pena, quale condizione per la conces- sione del beneficio della non menzione, nel certificato del casellario giudiziario, della condanna a sola pena pecuniaria; essendo evidente la disparita` di trattamento che esso determina, al confronto con il ben piu` ampio limite, che e`, invece, riserva- to o reso possibile nelle ipotesi - di indubbia maggiore gravita` - di condanna a pena detentiva, per la quale il limite, raggua- gliato ex art. 135 cod. pen., corrisponde a ben 18 milioni di lire, e di condanna a pena detentiva congiunta a pena pecunia- ria, che puo` oltrepassare addirittura i 22 milioni. Per contrasto con l'art. 3 Cost. e`, pertanto, costituzionalmente illegittimo il primo comma dell'art. 175 cod. pen. nella parte in cui prevede che la non menzione nel certificato del casellario giudiziale di condanna a sola pena pecuniaria possa essere ordinata dal giudice quando non sia superiore a un milione, anziche` a somma pari a quella risultante dal ragguaglio della pena detentiva di anni due, a norma dell'art. 135 cod. pen.
PENA - REATO DI EMISSIONE AGGRAVATA DI ASSEGNI A VUOTO - IRROGAZIONE DELLA PENA ACCESSORIA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA - BENEFICIO DELLA NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO, SPEDITO A RICHIESTA DEL PRIVATO NON PER RAGIONE DI DIRITTO ELETTORALE - APPLICABILITA' - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Nel reato di emissione aggravata di assegni a vuoto, la condanna alla pena accessoria della pubblicazione della sentenza mira a reprimere piu' efficacemente un comportamento ampiamente diffuso nonche' gravemente insidioso nei confronti dei terzi: non e' conseguentemente irragionevole, nella specie, in quanto diretta a meglio salvaguardare gli interessi tutelati dall'art. 116 R.D. n. 1736 del 1933, la scelta legislativa di escludere il condannato dal beneficio di cui all'art. 175, cod. pen. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 175, quarto comma, del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
PENA - REATO DI EMISSIONE AGGRAVATA DI ASSEGNI A VUOTO - PENA ACCESSORIA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA - BENEFICIO DELLA NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO SPEDITO A RICHIESTA DEL PRIVATO, NON PER RAGIONE DI DIRITTO ELETTORALE - APPLICABILITA' - DIVIETO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - V. O. n. 888/1988.
PENA - REATO DI EMISSIONE AGGRAVATA DI ASSEGNI A VUOTO - IRROGAZIONE DELLA PENA ACCESSORIA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA - BENEFICIO DELLA NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO SPEDITO A RICHIESTA DEL PRIVATO, NON PER RAGIONE DI DIRITTO ELETTORALE - APPLICABILITA' - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - V. O. nn. 888 e 933/1988.
SENT. 155/84 - PENA - NON MENZIONE DELLA CONDANNA - IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITA' DI ULTERIORE CONCESSIONE DEL BENEFICIO - TESTO RIPRODUTTIVO DI DISPOSIZIONE GIA' DICHIARATA COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA
E' costituzionalmente illegittimo - in quanto riproduttivo di una disposizione gia' dichiarata incostituzionale - l'art. 175, primo comma cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 104, L. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni di condanna nel certificato del casellario giudiziario spedito a richiesta dei privati, nel caso di condanne, per reati anteriormente commessi, e pene che, cumulate con quelle gia' irrogate, non superino i limiti di applicabilita' del beneficio. - S. n. 225/1975
Riguarda ancheart. 104 legge 689/1981
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - OGGETTO - INDICAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI SOLTANTO DEL COMPLESSO NORMATIVO DENUNZIATO - SUFFICIENTE CHIAREZZA ED UNIVOCITA' - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
La questione di legittimita' costituzionale proposta in via incidentale e' ammissibile, benche' il giudice a quo abbia indicato solo alcune delle disposizioni che concorrono a formare il complesso normativo denunziato, allorquando risulti con sufficiente chiarezza e sicura univocita' l'oggetto del giudizio. (Nella specie il giudice rimettente ha formalmente omesso di indicare gli artt. 607 e 608 cod. proc. pen., che, insieme all'art. 175 cod. pen., concorrono a formare il complesso normativo denunziato).
Riguarda ancheart. 608 r.d. 1399/1930art. 607 r.d. 1399/1930
REATO IN GENERE - PENA - ESTINZIONE - COD.PEN., ART. 175 - ISCRIZIONE DELLA CONDANNA ANCHE DOPO L'ESPIAZIONE DELLA PENA NEI CERTIFICATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DA RILASCIARE AI PRIVATI - OBBLIGATORIETA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 27, TERZO COMMA. COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Poiche' la posizione di coloro che abbiano subito condanne e' ben diversa da quella di coloro che non ne abbiano subite e, d'altra parte, l'iscrizione al casellario giudiziale non aggiunge di per se' alcun ulteriore effetto afflittivo penale alla persona del condannato - derivando le eventuali conseguenze di essa esclusivamente dalla libera valutazione di ciascuno in ordine alla condanna giudiziaria inflitta o al provvedimento amministrativo emanato -, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 175 cod. pen. - in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - sollevata sotto il profilo che l'obbligatorieta', indipendentemente dalla natura del reato commesso, dell'iscrizione della condanna, anche dopo l'espiazione della pena, nei certificati del casellario da rilasciare ai privati, attribuirebbe al condannato uno status deteriore rispetto agli altri cittadini in contrasto con il principio per cui le pene debbono tendere alla rieducazione del condannato. Cfr.: sent. n. 182 del 1972.
REATO IN GENERE - PENA - ESTINZIONE - COD.PEN., ART. 175, PRIMO COMMA - NON MENZIONE DI CONDANNE NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE SPEDITO A RICHIESTA DI PRIVATI - IPOTESI IN CUI E' ESCLUSO L'ULTERIORE CONCESSIONE DEL BENEFICIO - MANCATO COLLEGAMENTO A CIRCOSTANZE OGGETTIVE EGUALI PER TUTTI - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
La disposizione di cui al primo comma dell'art. 175 cod. pen. - nella parte in cui esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne per reati anteriormente commessi a pene che, cumulate con quelle gia' irrogate, non superino i limiti di applicabilita' del beneficio - determina una disparita' di trattamento tra soggetti imputati per gli stessi reati a seconda che essi siano giudicati con un'unica sentenza o con procedimenti distinti, riportando distinte condanne. Essa pertanto in detta parte e' costituzionalmente illegittima, per violazione del principio di eguaglianza, in quanto fa dipendere l'applicabilita' del beneficio della non iscrizione da circostanze non oggettive uguali per tutti gli imputati, ma occasionali o da statuizioni discrezionali circa la riunione di vari provvedimenti. Cfr.: sent. n. 73 del 1971