Art. 57 c.p.Reati commessi col mezzo della stampa periodica

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[1]Per i reati commessi col mezzo della stampa si osservano le disposizioni seguenti:

[2]1° qualora si tratti di stampa periodica, chi riveste la qualita' di direttore o redattore responsabile risponde, per cio' solo, del reato commesso, salva la responsabilita' dell'autore della pubblicazione;

[3]2° qualora si tratti di stampa non periodica, del reato commesso risponde l'autore della pubblicazione, ovvero, se questi e' ignoto o non e' imputabile, l'editore, ovvero, se anche questi e' ignoto o non e' imputabile, lo stampatore.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 27 marzo 1958 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art57 · fonte su Normattiva