Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
STAMPA - REATI COMMESSI A MEZZO DELLA STAMPA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI REATI COMMESSI PER MEZZO DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - l 8 febbraio 1948, n. 47, artt. 1, 9 e 13; cp art. 57. - cst art. 3.
E' manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 Cost. la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 l. 8 febbraio 1948, n. 47, e 57, cod. pen., sollevata sul rilievo che le norme impugnate prevederebbero, per i reati commessi a mezzo della stampa, un trattamento sanzionatorio piu' grave rispetto a quello previsto per gli stessi reati commessi a mezzo di trasmissioni radiotelevisive, in quanto la medesima questione, sollevata negli stessi termini, e' stata gia' dichiarata infondata. - S. n. 168/1982.
Riguarda ancheart. 1 legge 47/1948art. 9 legge 47/1948art. 13 legge 47/1948
STAMPA - REATI COMMESSI A MEZZO STAMPA - DIRETTORE RESPONSABILE - OMESSO CONTROLLO SUL CONTENUTO DELLA PUBBLICAZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 198/1982.
Riguarda ancheart. 3 legge 47/1948
STAMPA - REATI COMMESSI A MEZZO STAMPA - LEGGE 8 FEBBRAIO 1948 N. 47, ART. 21, TERZO COMMA - PROCEDIMENTO CON RITO DIRETTISSIMO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI REATI COMMESSI PER MEZZO DELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, terzo comma, l. n. 47/1948 che statuisce il rito direttissimo per i reati commessi a mezzo stampa, diversamente da quanto disposto per i reati commessi con il mezzo radiotelevisivo, attesoche' detta disparita' non basta a far ritenere intrinsecamente ingiustificata ed illegittima la scelta del rito direttissimo operata nel primo caso dall'art. 21, terzo comma, l. n. 47 del 1948.
Riguarda ancheart. 12 legge 47/1948art. 9 legge 47/1948art. 21 legge 47/1948art. 13 legge 47/1948
STAMPA - REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA - SANZIONI PENALI - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI REATI COMMESSI PER MEZZO DELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 168/1982 e o. nn. 213/1982 e 53/1983.
Riguarda ancheart. 1 legge 47/1948art. 9 legge 47/1948art. 13 legge 47/1948
DIFFAMAZIONE - MANCATA EQUIPARAZIONE DELLA DIFFAMAZIONE COL MEZZO RADIOTELEVISIVO ALLA DIFFAMAZIONE CON IL MEZZO DELLA STAMPA (MINORE ASPREZZA DELLE PENE COMMINATE NONOSTANTE L'IDENTICA CAPACITA' OFFENSIVA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI L.C.
Non e` irrazionale la maggior severita` punitiva della diffamazione a mezzo della radiotelevisione. La stampa infatti viene anche in dottrina riguardata come mezzo di diffamazione ben piu` pericoloso di altri mezzi di pubblicita` e cio` anche nei tempi presenti, in cui si registrano sempre piu` cospicue masse di spettatori. (non fondatezza della questione di l.c. degli artt. 1, 9 e 13 L. 18 febbario 1948 n. 47 e dell'art. 57 c.p., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). Cfr. sent. n. 42/77.
Riguarda ancheart. 1 legge 47/1948art. 9 legge 47/1948art. 13 legge 47/1948
DIFFAMAZIONE - MANCATA EQUIPARAZIONE DELLA DIFFAMAZIONE COL MEZZO RADIOTELEVISIVO ALLA DIFFAMAZIONE CON IL MEZZO DELLA STAMPA (MINORE ASPREZZA DELLE PENE COMMINATE NONOSTANTE L'IDENTICA CAPACITA' OFFENSIVA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI L.C.
Nell'area del comma terzo dell'art. 595 c.p., il regime della stampa, quale strumento di diffamazione, risulta modificato solo in ordine alla misura della pena, senza che venga ad essere toccato il regime degli altri mezzi di pubblicita`; mentre la specialita` di ciascuno degli schemi conglobati nel medesimo comma non consente di ravvisare in esso il "genus" rispetto al quale la disciplina della stampa si profili come specialita` di maggior grado. Ne` puo` ipotizzarsi la estensione di una normativa speciale ad attivita` diverse, atteso che speciali tutte - rispetto al modulo generale del comma primo dell'art. 595 c.p. - sono pur sempre le normative che disciplinano la diffamazione a mezzo stampa o per mezzo di altre forme di pubblicita` (non fondatezza della questione di l.c. degli artt. 1, 9, 13 L. 18 febbraio 1948 n. 47 e dell'art. 57 c.p. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). cfr. sent. n.42/77
Riguarda ancheart. 1 legge 47/1948art. 13 legge 47/1948art. 9 legge 47/1948
GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM INAMMISSIBILITA' - SPECIE: ART. 57 COD. PEN.
E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale sollevata da un'ordinanza che motivi per relationem ad altra ordinanza (specie: responsabilita` di direttore di giornale ex art. 57 c.p.).
Riguarda ancheart. 3 legge 47/1948
STAMPA - RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE DI GIORNALE - ART. 57 C.P. - NATURA - PERIODICI LOCALI E A DIFFUSIONE NAZIONALE - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. INSUSSISTENZA.
L'art. 1 l. 4 marzo 1958 n. 127, riformulando l'art. 57 c.p., delinea la responsabilita` del direttore nella prospettiva di adeguare maggiormente la relativa disciplina al principio costituzionale della personalita` della responsabilita` penale. In particolare, secondo la nuova norma la colpa e` espressamente individuata nella violazione di una specifica regola di condotta, quale e` appunto quella prescritta dalla norma stessa quando dispone che il direttore deve "esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati". A maggior ragione, quindi, attualmente, e` valido quanto gia` affermato dalla Corte con la sentenza n. 3 del 1956 a proposito del fondamento della responsabilita` del direttore, cioe` che questi risponde "per fatto proprio", per lo meno perche` tra la sua omissione e l'evento c'e` un nesso di causalita` materiale "al quale si accompagna sempre un certo nesso psichico sufficiente a conferire alla responsabilita` il connotato della personalita`". Il che consente, d'altra parte, di ritenere che la responsabilita` del direttore venga meno tutte le volte in cui il caso fortuito, la forza maggiore, il costringimento fisico o l'errore invincibile (artt. 45, 46, 48 c.p.) vietino di affermare che l'omissione sia cosciente e volontaria (art. 42 c.p.), nessuna ragione imponendo che questi principi generali, di rigorosa osservanza, non trovino applicazione puntuale anche in questo caso. In tal modo l'unitarieta` della disciplina della responsabilita` penale del direttore di un periodico posta all'art. 57 c.p., indipendentemente dalla circostanza di fatto che trattasi di periodici a diffusione locale o a diffusione nazionale, risponde ad un principio di razionalita` sufficiente ad escludere il contrasto con l'art. 3 Cost.
STAMPA - LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47, ARTT. 1, 9 E 13, E COD. PEN., ART. 57 - REATI COMMESSI A MEZZO DELLA STAMPA - SANZIONI PENALI - ASSERITA DISPARITA'DI TRATTAMENTO RISPETTO AI REATI COMMESSI PER MEZZO DELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA (SENT. N. 168/1982) - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 L. 8 febbraio 1948 n. 47 (disp. sulla stampa) sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. Invero le argomentazioni secondo cui le acquisizioni della tecnica sono oggi volte a consentire la riproduzione, la reiterazione e la conseguente permanenza nel tempo dei messaggi radiofonici e televisivi non assumono il significato di "communis opinio" attesoche' la stampa viene anche in dottrina riguardata come mezzo di diffamazione ben piu' pericoloso di altri mezzi di pubblicita' per cui anche nei tempi presenti in cui si registrano sempre piu' cospicue masse di spettatori, la stampa non ha cessato di profilarsi quale piu' pericoloso veicolo di diffamazione. Comunque il compito di ridurre il solco che separa la legge del '48 dalla piu' recente legge del 1975 non puo' essere esplicato dalla Corte ma deve essere ottemperato dal legislatore.
Riguarda ancheart. 13 legge 47/1948art. 9 legge 47/1948art. 1 legge 47/1948
STAMPA - REATI COMMESSI A MEZZO STAMPA - RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE DEL GIORNALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 198/1982.
Riguarda ancheart. 3 legge 47/1948
STAMPA - REATI COMMESSI A MEZZO STAMPA - LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47, ARTT. 1, 8, 9, 12, 13 E 21 E COD. PEN., ART. 57 - NON APPLICABILITA' AI REATI COMMESSI A MEZZO RADIODIFFUSIONE, SOTTOPOSTI AL REGIME COMUNE (ART. 595 COD. PEN.) - ASSUNTA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Posto che le due vie che (secondo il giudice a quo) si aprirebbero alla Corte per eliminare la disparita' di trattamento che si assume ingiustificata fra diffamazione a mezzo stampa (sottoposta alla legge n. 47 del 1948) e diffamazione a mezzo di diffusione radiotelevisiva (sottoposta al regime comune) sono entrambe non percorribili - in quanto, mentre la prima alternativa, di ricondurre cioe' i reati a mezzo stampa alla disciplina comune, incontra l'ostacolo dell'irrilevanza avendo per oggetto il giudizio penale in corso degli atti commessi con mezzi diversi dalla stampa; la seconda alternativa, di estendere mediante una sentenza additiva la disciplina dei reati a mezzo stampa al telegiornale (ed al giornale radio), si rifletterebbe invece su una scelta politica riservata al legislatore dall'art. 25 Cost., implicando la sottrazione di alcune fattispecie penali alla disciplina comune, per ricondurle ad una disciplina speciale (comportando aggravamento di pena) - si appalesa inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 57 e 595 cod. pen. e degli artt. 1, 8, 9, 12, 13 e 21 legge 8 febbraio 1948, n. 47, sollevata, sotto questo profilo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Riguarda ancheart. 12 legge 47/1948art. 9 legge 47/1948art. 1 legge 47/1948art. 21 legge 47/1948art. 13 legge 47/1948art. 8 legge 47/1948e altri 1
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - SINDACATO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI.
Il giudizio di rilevanza e' di competenza del giudice a quo e la Corte costituzionale deve limitarsi ad accertarne l'esistenza e la sufficienza, che puo' anche essere ricavata implicitamente dal tenore dell'ordinanza o dai termini stessi della proposta questione di costituzionalita'. Non rientra nella competenza della Corte accertare se il giudice a quo, nel motivare il giudizio di rilevanza, abbia applicato con esattezza la legge o l'abbia violata.
Riguarda ancheart. 9 legge 47/1948
LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - STAMPA PERIODICA - REATI COMMESSI A MEZZO DELLA STAMPA PERIODICA - RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE - ART. 57, N. 1 COD. PEN. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La "censura" a cui la Costituzione ha voluto sottrarre la stampa e' quella che si esercita dalla Pubblica Amministrazione, quando alla stessa e' consentito controllare le manifestazioni scritte del pensiero mediante l'emissione di provvedimenti cautelari, che possono portare anche al divieto delle pubblicazioni. A tale censura non puo' essere assimilato il controllo che il direttore di un giornale e' tenuto ad esercitare su quanto si pubblica sul giornale, allo scopo di evitare che, con la stampa, si commettano reati. Pertanto, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 57, n. 1, Cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 21 della Costituzione.
STAMPA - RESPONSABILITA' PENALE DEL DIRETTORE DEL GIORNALE - ARTT. 57, N. 1, COD. PEN.E 3 LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47 - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELLA RESPONSABILITA' PERSONALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTAZIONE INFONDATEZZA.
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui altra identica sia stata gia' dichiarata non fondata e non siano state prospettate ragioni che possano indurre ad una diversa decisione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 57, n. 1, cod. pen. e 3 legge 8 febbraio 1948, n. 47, denunciati - in riferimento all'art. 27, comma primo, Cost. - perche' introdurrebbero un'ipotesi di responsabilita' per fatto altrui). Conforme: Sent. n. 3/1956 C.