Art. 589 c.p.Omicidio colposo

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[1]Chiunque cagiona, per colpa, la morte di un uomo e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

[2]Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di una sola persona e di lesione personale di una o piu' persone, si applica la disposizione della prima parte dell'articolo 81; ma la pena complessiva non puo' superare gli anni dodici.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 7 giugno 1966 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art589 · fonte su Normattiva