Art. 589 c.p.Omicidio colposo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 aprile 2006 al 26 luglio 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

[2]((Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da due a cinque anni)).

[3]Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di una o piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni dodici.

Testo vigente dal 1 aprile 2006 al 26 luglio 2008 · versione 212 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art589 · fonte su Normattiva