Art. 589 c.p.Omicidio colposo

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[1]Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

[2]Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da due a ((sette)) anni.

[3]((Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

  • 1)soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
  • 2)soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.))

[4]Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di una o piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli ((anni quindici)).

Testo vigente dal 26 luglio 2008 al 25 marzo 2016 · versione 217 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art589 · fonte su Normattiva