Art. 189Insubordinazione con minaccia o ingiuria

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[1]Il militare, che minaccia un superiore, in sua presenza, ovvero offende l'onore, il prestigio o la reputazione di un superiore, in sua presenza, e' punito con la reclusione militare da tre a sette anni, se il superiore e' un ufficiale, e da uno a cinque anni, se il superiore non e' un ufficiale.

[2]Le stesse pene si applicano al militare, che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti al superiore.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 3 giugno 1982 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art189 · fonte su Normattiva