Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati militari - Reato di insubordinazione con ingiuria o minaccia - Fatto commesso da militare per cause estranee al servizio in danno di pubblico ufficiale - Mancata esclusione della punibilità - Lamentata violazione dei principî di eguaglianza e ragionevolezza alla luce della intervenuta abrogazione del reato comune di oltraggio a pubblico ufficiale - Questione risolvibile dal rimettente nell’esercizio dei suoi poteri interpretativi - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 189 e 199 del codice penale militare di pace, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non escluderebbero la punibilità per insubordinazione con ingiuria o con minaccia relativamente a fatti compiuti da un militare per cause estranee e non collegabili al servizio da lui prestato ma inerenti al servizio di pubblico ufficiale svolto dalla persona offesa dal reato. Infatti, la lettera della legge non conduce a un’interpretazione obbligata nel senso prospettato dal rimettente, sicché la proposizione della questione di legittimità costituzionale si configura, impropriamente, come strumento rivolto a promuovere un’interpretazione della legge alla quale non è precluso al giudice stesso di pervenire, nell’esercizio di poteri interpretativi che gli sono propri e che non richiedono alcun avallo costituzionale. M.F.
Riguarda ancheart. 199 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATI MILITARI - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - INSUBORDINAZIONE - VIOLENZA CONTRO IL SUPERIORE (CONSISTENTE IN LESIONI GRAVISSIME O GRAVI) - MINACCIA OD INGIURIA VERSO IL SUPERIORE - INCOMPLETA FORMULAZIONE DI TALI NORME PER EFFETTO DI PRECEDENTI PRONUNCE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - PRECETTI CUI NON CORRISPONDONO PUNTUALI SANZIONI - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI.
Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente affinche' riesamini, alla stregua dello ius superveniens, la rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 186, secondo comma (insubordinazione con violenza, consistente in lesioni gravissime o gravi, contro un superiore), e 189, primo comma (insubordinazione con minaccia o ingiuria verso un superiore), cod. pen. mil. di pace, sollevate - in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. - in quanto, risultando indeterminate, a seguito di precedenti pronunce di parziale incostituzionalita', le pene applicabili per i reati da tali norme previsti, sarebbe violato il principio di tassativita' e determinatezza della fattispecie penale. Nelle more degli incidenti e', infatti, sopravvenuta la legge n. 689 del 1985 (contenente modifiche al cod. pen. mil. di pace), i cui artt. 1 e 3 interamente sostituiscono il testo, rispettivamente, dei censurati artt. 186 e 189. - S. nn. 26/1979 e 103/1982.
sentenza 59/1986massima n. 12298 Riguarda ancheart. 186 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATI MILITARI - REATO DI INSUBORDINAZIONE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 103/1982 e O. nn. 193/1982, 236/1982 e 236/1983.
sentenza 73/1984massima n. 15805 REATI MILITARI - REATO DI INSUBORDINAZIONE CON VIOLENZA - REATO DI INSUBORDINAZIONE CON MINACCIA O INGIURIA - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questoni concernenti norme gia' dichiarate costituzionalmente illegittime e decise successivamente con pronunzie di manifesta infondatezza. - S. nn. 103/1982; O. nn. 193/1982, 67/1983 e 236/1982.
Riguarda ancheart. 186 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
- REATI MILITARI - IPOTESI DIVERSE DI INSUBORDINAZIONE CON VIOLENZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA CORRELATA ALLA IRRAZIONALITA' E ARBITRARIETA' DELLE SANZIONI COMMINATE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE LIMITATA ALLA PARTE CHE CONTEMPLA L'IRROGAZIONE DELLA PENA.
In tema di sanzioni penali, il principio di eguaglianza esige che la pena sia proporzionata al fatto commesso, in modo che essa adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale e a quella di tutela delle posizioni individuali. Le valutazioni all'uopo necessarie rientrano certamente nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio puo` essere censurato dalla Corte solo quando non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza, di tal che la sanzione comminata risulti irrazionale e arbitraria. (Illegittimita` costituzionale "in parte qua" degli artt. 186, ultimo comma, 189, comma primo, C.P.M.P. e 27 L. 11 marzo 1953 n. 87, sollevata in riferimento agli artt. 3, 27 e 52 Cost.)
Riguarda ancheart. 186 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATI MILITARI - IPOTESI DIVERSE DI INSUBORDINAZIONE CON VIOLENZA - ARTT. 186, ULTIMO COMMA C.P.M.P. - PENE IRRAZIONALMENTE PIU' GRAVI DI QUELLE ATTUALMENTE PREVISTE, A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 26 DEL 1979, PER LA VIOLENZA CON LESIONI GRAVI O GRAVISSIME VERSO SUPERIORE UFFICIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE LIMITATA ALLA PARTE CHE CONTEMPLA LA PENA.
Con la sentenza n. 26 del 1979, la Corte ha modificato il regime sanzionatorio per una parte delle fattispecie previste dall'art. 186 C.P.M.P.: in particolare, relativamente ad una delle varie ipotesi di insubordinazione (quella con lesioni gravissime o gravi in danno di superiore ufficiale, che costituisce il perno del trattamento sanzionatorio in materia), alla pena originariamente prevista dal C.P.M.P. si sono sostituite le sanzioni meno gravi previste dal codice penale comune. Con la stessa sentenza, tenuto conto che lo stesso art. 186 C.P.M.P. conteneva ulteriori ipotesi di insubordinazione, la Corte sollecito` un intervento del legislatore diretto a realizzare la necessaria revisione e la organica regolamentazione del trattamento sanzionatorio di tutte le suddette diverse ipotesi. Cio` non si e` verificato e la disarmonia e` stata puntualmente prospettata con nuove ordinanze relativamente alle due ipotesi considerate sull'ultimo comma dell'art. 186, nonche` rispetto alle altre ipotesi di insubordinazione previste dall'art. 189, primo comma, dello stesso C.P.M.P.: ipotesi tutte, per le quali, a seguito del descritto intervento operato dalla Corte, limitatamente al fatto in assoluto piu` grave di insubordinazione, risultano oggi previste, per fatti meno gravi, sanzioni piu` severe di quelle comminate al primo. Cio` trasmoda di certo la ragionevolezza, per ripristinare la quale (unitamente alla coerenza della disciplina) non sussiste altra alternativa se non quella di eliminare, con la pronuncia di incostituzionalita`, le pene estremamente piu` severe previste dal C.P.M.P., siccome divenute incompatibili con quelle applicabili, secondo il codice penale comune, per effetto della richiamata sentenza della Corte. Con la conseguenza, armonica e unitaria, che, per tutte le fattispecie di insubordinazione, vanno applicate le sanzioni previste dalla legge penale comune. (Illegittimita` costituzionale degli artt. 186, ultimo comma, e 189, primo comma, C.P.M.P., sollevata in riferimento agli artt. 3, 27 e 52 Cost.) Cfr. sent. n. 26 del 1979.
Riguarda ancheart. 186 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATI MILITARI - INSUBORDINAZIONE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - IRRAGIONEVOLEZZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 103/1982.
Riguarda ancheart. 186 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATI MILITARI - INSUBORDINAZIONE - SANZIONI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 103/1982.