Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati militari - Mancanza alla chiamata e lesioni personali aggravate (commesse da militare) - Giurisdizione dei tribunali militari - Mancata devoluzione dei reati alla cognizione del giudice ordinario, analogamente a quanto previsto (dalla legge 8 luglio 1998, n. 230) per il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza - Lamentata irragionevolezza della disciplina, con disparità di trattamento sul piano della giurisdizione, nonche' violazione del principio del giudice naturale e dei limiti costituzionali alla giurisdizione militare in tempo di pace - Manifesta infondatezza delle questioni.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 5, 151, 263 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 14, commi 2 e 3, della legge 8 luglio 1998 n. 230, denunciati, in riferimento agli articoli 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione, <<nella parte in cui assoggettano alla giurisdizione militare, anziche' devolverlo al giudice ordinario, il reato di mancanza alla chiamata commesso da chi abbia rifiutato totalmente in tempo di pace la prestazione del servizio militare adducendo motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1 della legge n. 230 del 1998 o senza addurre motivo alcuno>>; e, in riferimento al solo art. 103, terzo comma, della Costituzione, degli artt. 5, 37, 223 e 263 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 151 dello stesso codice, <<nella parte in cui assoggettano alla giurisdizione militare la cognizione dei reati militari, quali la lesione personale, commessi da militari in stato di mancanza alla chiamata>>. Di analoghe questioni e' gia' stata esclusa, infatti, la fondatezza nelle sentenze n. 73 del 1998 e n. 271 del 2000, nelle quali e' stato, tra l'altro, chiarito che, con la chiamata alle armi, sorge un dovere che, essendo ordinato all'immediato inserimento nelle Forze armate, e' idoneo a costituire un vincolo giuridico di appartenenza ed e' quindi da giustificare l'assoggettamento alla giurisdizione militare; che, pertanto, con le disposizioni censurate il legislatore non ha ecceduto il limite posto dall'articolo 103, terzo comma, della Costituzione, alla giurisdizione dei tribunali militari per il tempo di pace, giacche', in relazione al delitto di mancanza alla chiamata, tale giurisdizione riguarda un reato militare commesso da un appartenente alle Forze armate; che non puo' dirsi, inoltre, violato l'art. 25, primo comma, della Costituzione, poiche' i militari che incorrono nel reato di mancanza alla chiamata non vengono distolti dal giudice naturale precostituito per legge, che e' per essi il tribunale militare; ne' e' infine ipotizzabile alcuna lesione dell'art. 3 Costituzione, in ragione della diversita' di trattamento, sul piano della giurisdizione, dei reati di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza e di quelli di mancanza alla chiamata, la quale trova, invero, giustificazione nell'esigenza, non irragionevolmente apprezzata dalla legge n. 230 del 1998, di approntare, mediante l'espansione della giurisdizione del giudice ordinario, uno statuto unitario alle manifestazioni della coscienza.
Riguarda ancheart. 223 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 5 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 151 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 14 legge 230/1998art. 37 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
SERVIZIO MILITARE - ARRUOLATI DELLA LEVA DI MARE NON ANCORA INCORPORATI - LEGITTIMA ASSENZA PER LICENZA - MANCATA PRESENTAZIONE SENZA GIUSTO MOTIVO NEI CINQUE GIORNI SUCCESSIVI - SOGGEZIONE ALLA LEGGE PENALE MILITARE ED ALLA GIURISDIZIONE MILITARE - DEDOTTA ILLEGITTIMA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA GLI ARRUOLATI NELLA MARINA E GLI ARRUOLATI NELLE ALTRE FORZE ARMATE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI LIMITI POSTI DALL'ART. 103, TERZO COMMA, COST., ALLA GIURISDIZIONE MILITARE IN TEMPO DI PACE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 103, terzo comma, Cost. - degli artt. 3, primo comma, numero 2, 148, 151 e 263 c.p.m.p., nonche' dell'art. 147 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), nella parte in cui ricomprendono come militari in attualita' di servizio, e percio' soggetti alla legge penale militare ed alla giurisdizione militare, <<gli arruolati leva-mare non ancora incorporati>>, in quanto, nella fattispecie, non si verifica alcun ampliamento della giurisdizione dei tribunali militari oltre il limite tracciato dalla Costituzione ne' si riscontra alcuna illegittima disparita' di trattamento tra gli arruolati nella Marina e gli arruolati nelle altre Forze armate. Invero, per quanto concerne gli artt. 148 e 151 c.p.m.p., si e' in presenza di disposizioni di diritto penale militare sostanziale che nulla stabiliscono in ordine alla giurisdizione, e la cui applicabilita' a tutti i militari in servizio non e' messa in dubbio dal giudice rimettente; per cio' che attiene, inoltre, agli artt. 3 e 263 c.p.m.p. e all'art. 147 del d.P.R. n. 237 del 1964 - che attribuisce i reati di mancanza alla chiamata alla cognizione dei tribunali militari -, dal loro congiunto disposto non risulta l'estensione della giurisdizione di questi in relazione ad uno 'status' di militare non ancora assunto o ad obblighi relativi al servizio militare semplicemente potenziali. Ne consegue, altresi', che l'insieme delle disposizioni denunciate non viola l'art. 103, terzo comma, Cost., per il fatto che dalla loro applicazione deriva la giurisdizione dei tribunali militari in relazione al reato di diserzione commesso dall'arruolato che, chiamato alle armi, si sia presentato e successivamente si sia allontanato senza fare rientro nel termine stabilito. - Cfr., tra le molte, S. nn. 112/1986 e 113/1986, nelle quali la Corte ha sottolineato che non qualsiasi obbligo o dovere dei cittadini in relazione al servizio militare determina un legame con le Forze armate tale da giustificare, in virtu' dell'art. 103 Cost., l'assoggettamento alla giurisdizione penale militare: <<deve trattarsi di un dovere che, essendo ordinato all'immediato inserimento nelle Forze armate, sia idoneo a determinare di per se' l'insorgenza di un vincolo giuridico di appartenenza>>. - V., inoltre, S. n. 429/1992, che si colloca <<lungo la stessa linea, tendente a circoscrivere l'ambito della giurisdizione militare in tempo di pace e a ricondurla al carattere di eccezionalita' voluto dalla Costituzione>>. red.: G. Leo
sentenza 73/1998massima n. 23950 Riguarda ancheart. 151 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 148 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 3 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 147 d.P.R. 237/1964
TRIBUNALI MILITARI - GIURISDIZIONE IN TEMPO DI PACE - ESTENSIONE DELLA STESSA IN BASE AL CODICE PENALE MILITARE, A TUTTE LE PERSONE (QUALI I MILITARI IN CONGEDO) A CUI E' APPLICABILE LA LEGGE MILITARE - RICONOSCIUTO CONTRASTO CON IL PRECETTO COSTITUZIONALE CHE, LIMITANDO TALE GIURISDIZIONE AI REATI MILITARI COMMESSI DA "APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE", RENDE ASSOGGETTABILI AD ESSA I SOLI MILITARI IN SERVIZIO ALLE ARMI O CONSIDERATI TALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Posto che il Costituente ha inteso (v. massima B) conservare la giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace solo per i reati militari commessi da "appartenenti alle Forze armate", nell'accezione ristretta di cittadini che stanno prestando il servizio militare, "le persone alle quali e' applicabile la legge penale militare" assoggettabili alla giurisdizione militare, cui si riferisce l'art. 263 c.p.m.p., non possono essere altre o di piu' di quelle indicate nell'art. 3 c.p.m.p. (militari in servizio) e nell'art. 5 c.p.m.p. (militari considerati in servizio) questi ultimi caratterizzati dall'assenza del servizio effettivo ma, al contempo, dalla permanenza di un legame organico con la forza in servizio. Per tutti gli altri militari in congedo illimitato che il codice penale militare, ma non la Costituzione, considera appartenenti alle Forze armate, la cognizione dei reati militari spetta ai giudici ordinari e non a quelli militari. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 263 c.p.m.p. nella parte in cui assoggetta alla giurisdizione militare le persone alle quali e' applicabile la legge penale militare, anziche' i soli militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato.
- GIURISDIZIONI SPECIALI - TRIBUNALI MILITARI - COMPETENZA PER I REATI MILITARI COMMESSI DAI MINORI - SOTTRAZIONE ALLA COGNIZIONE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' -COST., ARTT. 3 E 31, SECONDO COMMA; -C.P.M.P., ARTT. 263 E 9 DEL R.D.L. 20 LUGLIO 1934 CONV. IN L. 27 MAGGIO 1935, N. 835
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 263 c.p.m.p. e 9 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835 nella parte in cui sottraggono al Tribunale dei minorenni la cognizione dei reati militari commessi dai minori degli anni diciotto appartenenti alle forze armate. La giurisdizione dei tribunali militari si configura come una giurisdizione eccezionale, derogatoria rispetto a quella dell'autorita' giudiziaria ordinaria, a mente dell'art. 103, terzo comma, Cost. I tribunali dei minorenni, invece, vanno qualificati non gia' come giudici speciali, bensi' come giudici specializzati, pur sempre inquadrabili nella giurisdizione ordinaria. Essi costituiscono degli organi favoriti dall'art. 31 Cost., quali 'istituti' necessari al fine, preminente rispetto a quello della tutela della disciplina delle forze armate, di proteggere l'infanzia e la gioventu'. La loro particolare composizione, infatti, assicura l'idoneita' della giustizia minorile a ricercare gli strumenti piu' adatti al reinserimento sociale dei minorenni. La devoluzione al giudice penale militare in tempo di pace della cognizione dei reati militari commessi da minori degli anni diciotto e' illegittima sia perche' contrasta con l'art. 31, secondo comma, Cost., essendo i tribunali militari oggettivamente inidonei a garantire adeguatamente la protezione dell'infanzia e della gioventu', sia perche', creando un'irragionevole discriminazione tra minori appartenenti alle forze armate e minori non militari, viola l'art. 3, primo comma, Cost. -S. nn. 25/64, 46/78 e 222/83 -La Sentenza ha costituito oggetto di un'ordinanza di correzione di errori materiali (O. n. 306/89).
sentenza 78/1989massima n. 13574 Riguarda ancheart. 9 r.d.l. 1404/1934
FORZE ARMATE - SERVIZIO MILITARE - OBIETTORI DI COSCIENZA - AMMISSIONE AL SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE - ASSOGGETTABILITA' ALLA GIURISDIZIONE MILITARE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER ALCUNE DELLE NORME IMPUGNATE (PER DIFETTO DI RILEVANZA, IN CONSEGUENZA DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 11 L. N. 772/1972).
Una volta escluso, con la declaratoria d'illegittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, che gli obiettori di coscienza ammessi al servizio sostitutivo civile siano sottoponibili alla giurisdizione militare anziche' a quella del giudice ordinario, restano prive di concreta rilevanza le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 37 e 263 del codice penale militare di pace, sollevate - in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 103, terzo comma, Cost. - sotto il profilo, piu' generale, che da dette norme deriverebbe la sottoposizione alla giurisdizione militare degli obiettori di coscienza ammessi al servizio sostitutivo civile. (Inammissibilita', in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 103, terzo comma, Cost., delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 37 e 263 c.p.m.p..)
Riguarda ancheart. 37 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)