Art. 263Giurisdizione militare in relazione alle persone e ai reati militari

Appartiene ai tribunali militari la cognizione dei reati militari commessi dalle persone alle quali e' applicabile la legge penale militare.2233

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

22

La Corte Costituzionale con sentenza 22 febbraio - 3 marzo 1989, n. 78 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1989, n. 10), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui sottrae al tribunale per i minorenni la cognizione dei reati militari commessi dai minori degli anni diciotto appartenenti alle forze armate.

Corte Costituzionale

33

La Corte Costituzionale con sentenza 23 ottobre - 10 novembre 1992, n. 429 (in G.U. 1a s.s. 18/11/1992, n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 263 del codice penale militare di pace, nella parte in cui assoggetta alla giurisdizione militare le persone alle quali e' applicabile la legge penale militare, anziche' i soli militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato."

Testo vigente dal 19 novembre 1992, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art263 · fonte su Normattiva