Art. 67 — Stato giuridico ed economico del personale di ruolo regionale
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Le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale e comunque non possono disporre un trattamento economico piu' favorevole.
Testo in vigore dal 3 marzo 1953 al 9 marzo 1972
