Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - SOVRACANONI Art. 12, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 79 del 1999 - Canone binomio - Determinazione regionale della componente variabile - Art. 15-bis d.l. n. 4 del 2022 - Incidenza - Esclusione - Ragioni. · ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - GRANDI E PICCOLE DERIVAZIONI In genere.
INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - IN GENERE In genere. 4 <!-- pag. 5 --> SEZIONI UNITE In tema di "canone binomio", la potestà regionale di determinare, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, la quota variabile dei canoni di concessione per l'uso della risorsa idrica, in coerenza con l'art. 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 79 del 1999, introdotto dal d.l. n. 135 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 12 del 2019, non subisce alcuna incidenza da parte del meccanismo del "price cap", introdotto dall'art. 15-bis del d.l. n. 4 del 2022 per limitare gli extraprofitti derivanti dall'aumento dei prezzi dell'energia elettrica, atteso che esso costituisce norma eccezionale destinata a operare nei rapporti tra produttori e Gestore dei Servizi Energetici nell'ambito del mercato elettrico.
Cass. civ. n. 2995/2026Sez. URv. 676979-02
Riguarda ancheart. 12 d.lgs. 79/1999art. 11 d.l. 135/2018art. 15 d.l. 4/2022art. 41 Costituzione
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE Espropriazione immobiliare - Casa di abitazione - Istanza di conversione del pignoramento - Termine di decadenza di cui all’art. 495 c.p.c. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento. · ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - CONVERSIONE In genere.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 495, comma 1, c.p.c., nella parte in cui, precludendo la presentazione dell'istanza di conversione dopo l'emanazione dell'ordinanza che dispone la vendita, non prevede una tutela di favore del debitore in caso di pignoramento della casa di abitazione, in relazione agli artt. 2, 3, 24, 42, 47, 111 e 73 <!-- pag. 74 --> 117, comma 1, Cost. (quanto a quest'ultimo, con riferimento all'art. 25 della Dichiarazione dei diritti dell'Uomo, all'art. 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966, all'art. 13, parte 1 della Carta Sociale Europea), poiché la previsione di un termine del tutto ragionevole per il debitore per la presentazione di un'istanza di conversione nel corso di un processo per espropriazione immobiliare attua un congruo contemperamento tra il diritto sociale all'abitazione e quello del creditore alla tutela del proprio credito.
Cass. civ. n. 1477/2026Sez. 3Rv. 677706-01
Riguarda ancheart. 495 Codice di procedura civileart. 3 Costituzioneart. 24 Costituzioneart. 42 Costituzioneart. 47 Costituzioneart. 111 Costituzionee altri 1
Precedenti: 629768-01
ATTI AMMINISTRATIVI - POLITICI Ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. - Sollecitazione della Repubblica italiana ad assumere una determinata azione politica nel campo delle relazioni internazionali con uno Stato estero - Difetto assoluto di giurisdizione - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie. · GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE In genere.
Sussiste difetto assoluto di giurisdizione sulla domanda, proposta ai sensi del comb. disp. degli artt. 31 e 117 c.p.a., volta a far dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento rispetto alla sollecitazione rivolta alla Repubblica italiana ad adottare provvedimenti incidenti sui rapporti internazionali con uno Stato estero, trattandosi di atti che presuppongono valutazioni e decisioni, di esclusiva competenza del potere politico, alla stregua di attività non vincolata e, dunque, non giustiziabile. (Principio affermato in relazione ad un ricorso volto a far dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento opposto dal Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana rispetto all'atto di invito ad adottare i provvedimenti necessari per rendere effettivi i principi di diritto sanciti nel parere del 19 luglio 2024 della Corte Internazionale di Giustizia in tema di occupazione abusiva del territorio palestinese da parte dello Stato di Israele).
Cass. civ. n. 34688/2025Sez. URv. 677158-01
Riguarda ancheart. 10 Costituzioneart. 11 Costituzioneart. 24 Costituzioneart. 1 legge 185/1990art. 7 Codice del processo amministrativoart. 31 Codice del processo amministrativoe altri 2
Precedenti: 674046-02, 667991-02
PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Protezione dati personali - Deindicizzazione ex art. 64-ter, commi 1 e 3, disp. att. c.p.p. - Presunzione assoluta di fondatezza della richiesta - Esclusione - Diritto all'oblio - Diritti all'informazione, di cronaca e connessi - Bilanciamento - Necessità - Fattispecie.
In tema di protezione dei dati personali, l'annotazione di deindicizzazione prevista dall'art. 64- ter, commi 1 e 3, disp. att. c.p.p. (introdotto dall'art. 41, comma 1, lett. h, del d.lgs. n. 150 del 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022), apposta su uno dei provvedimenti ivi indicati ai sensi e nei limiti dell'art. 17 del reg. UE n. 679 del 2016, non comporta una presunzione assoluta di fondatezza dell'istanza, né preclude al destinatario della misura ogni potere di valutazione, sicché l'esame delle relative domande deve fondarsi, anche nel vigore della nuova disciplina, su un bilanciamento in concreto tra la tutela dell'interessato al diritto all'oblio e i diritti all'informazione, di cronaca e gli altri diritti connessi di interesse pubblico. (Principio applicato con riferimento alla domanda volta a ottenere dal Garante l'ordine, nei confronti della società che gestisce il motore di ricerca, di rimozione o deindicizzazione degli articoli online relativi a un procedimento penale a carico del ricorrente).
Cass. civ. n. 34217/2025Sez. 1Rv. 677282-01
Riguarda ancheart. 1 Codice in materia di protezione dei dati personaliart. 52 Codice in materia di protezione dei dati personali
Precedenti: 666447-02
PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Protezione dati personali - Dati legittimamente inseriti nel web - Permanenza - Condizioni - Presupposti.
In tema di protezione dei dati personali, anche a seguito dell'entrata in vigore della disciplina sulla deindicizzazione di cui all'art. 64-ter, commi 1 e 3, disp. att. c.p.p. (introdotto dall'art. 41, comma 1, lett. h, del d.lgs. n. 150 del 2022, a decorrere dal 30 dicembre 2022), un dato lecitamente inserito nel web permane legittimamente finché non vengano meno le ragioni che ne hanno giustificato la pubblicazione, valutate anche in relazione al significativo tempo trascorso, e, decorso tale intervallo, può essere richiesta al gestore del motore di ricerca, ovvero all'autorità amministrativa competente o all'autorità giudiziaria, ricorrendone gli ulteriori presupposti desumibili dall'art. 17 del reg. UE n. 679 del 2016, la deindicizzazione del contenuto.
Cass. civ. n. 34217/2025Sez. 1Rv. 677282-02
Riguarda ancheart. 1 Codice in materia di protezione dei dati personaliart. 52 Codice in materia di protezione dei dati personali
Precedenti: 675488-01
SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - RESIDENZA - IN GENERE Persone senza fissa dimora - Iscrizione anagrafica - Identificazione dell'individuo - Strumento di accesso a diritti, servizi e prestazioni.
L'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora, da un lato, é presupposto dell'identificazione dell'individuo, mediante lo sviluppo di un senso di appartenenza con la comunità del luogo con cui vi é un collegamento qualificato, e, dall'altro, costituisce uno strumento per l'accesso effettivo a ogni diritto, servizio e prestazione dispensati sul territorio nazionale.
Cass. civ. n. 32294/2025Sez. 1Rv. 676829-01
Riguarda ancheart. 2 legge 1228/1954
Precedenti: 627915-01, 667475-01
ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - CONDIZIONI - ASSENSO DEI GENITORI E DEL CONIUGE DELL'ADOTTANDO Adozione ex art. 44 della l. n. 184 del 1983 - Dissenso preclusivo del genitore biologico - Interesse del minore - Contenuto - Valutazione - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di adozione in casi particolari, disciplinata dall'art. 44, comma 1, lett. d) della l. n. 184 del 1983, l'effetto ostativo del dissenso del genitore biologico all'adozione da parte del genitore sociale deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo della conformità all'interesse del minore anche con riferimento alla salvaguardia della relazione tra quest'ultimo e chi abbia condiviso la nascita e lo sviluppo della sua personalità, essendo il giudice tenuto a verificare la consistenza di tale rapporto e la sua effettiva incidenza sullo sviluppo, in chiave prognostica e non meramente contingente, della personalità del minore e sul suo benessere psico-fisico; ne consegue che l'adozione deve essere esclusa solo in presenza di un radicale pregiudizio derivante dalla prosecuzione della relazione fondato sull'accertamento di concrete e gravi condotte del richiedente l'adozione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello con la quale l'adozione da parte della madre sociale è stata rigettata valorizzando, esclusivamente, l'accesa conflittualità tra questa e la madre biologica ed il rifiuto della minore, anche in conseguenza di tale conflittualità, ad avere rapporti con la prima, senza considerare le conseguenze derivanti, per la minore, dalla perdita radicale e definitiva del rapporto con la genitrice intenzionale). 38 <!-- pag. 39 -->
Cass. civ. n. 30786/2025Sez. 1Rv. 676453-01
Riguarda ancheart. 29 Costituzioneart. 30 Costituzioneart. 44 Legge sull’adozioneart. 46 Legge sull’adozione
Precedenti: 666544-05
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Apolidia - Procedimento per il riconoscimento dello "status" - Prova - Onere di allegazione del richiedente - Condizioni - Fattispecie.
Nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento dello status di apolide, il richiedente è tenuto ad allegare specificamente di non possedere la cittadinanza dello Stato o degli Stati con cui intrattenga o abbia intrattenuto legami significativi e di non essere nelle condizioni giuridiche e/o fattuali di ottenerne il riconoscimento alla luce dei sistemi normativi applicabili, operando il principio dell'attenuazione dell'onere della prova ed il conseguente obbligo di cooperazione istruttoria officiosa del giudice del merito soltanto al fine di colmare lacune probatorie derivanti dalla necessità di conoscere specificamente i sistemi normativi o procedimentali riguardanti la cittadinanza negli Stati di riferimento e di assumere informazioni o svolgere approfondimenti istruttori presso le autorità competenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto lo status di apolide ad un cittadino nato in Georgia nel 1961, poi riconosciuto cittadino russo ed in seguito privato di tale cittadinanza in seguito ad un 30 <!-- pag. 31 --> provvedimento di revoca, senza accertare se egli avesse potuto riottenere la cittadinanza georgiana e se vi fossero delle condizioni ostative al riconoscimento dello status di apolide, anche in considerazione dei numerosi precedenti penali dello stesso).
Cass. civ. n. 30414/2025Sez. 1Rv. 676326-01
Riguarda ancheart. 10 Costituzioneart. 115 Codice di procedura civileart. 3 d.lgs. 251/2007
Precedenti: 646007-01, 672279-01
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Opposizione al decreto di espulsione - Valutazione del giudice di pace - Art. 19, comma 1.1., del T.U.I. nel testo riformato dal d.l. 20 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023 - Rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali - Rispetto della CEDU - Necessità - Fattispecie.
In tema di opposizione a decreto di espulsione, nella valutazione della condizione di non espellibilità, ai sensi del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I., come novellato dal d.l. 20 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023, il giudice di pace deve aver riguardo al rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano, tra i quali quelli imposti dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, da esaminare alla luce della specifica condizione della persona straniera nel suo complesso e non in modo atomistico, utilizzando i criteri indicati dalla giurisprudenza della Corte Edu. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di pace che aveva rigettato l'opposizione proposta avverso un decreto di espulsione, senza considerare la lunga permanenza sul territorio, il percorso lavorativo intrapreso e l'inserimento sociale, documentato anche dal contratto di locazione).
Cass. civ. n. 28104/2025Sez. 1Rv. 676226-01
Riguarda ancheart. 10 Costituzioneart. 5 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 7 d.l. 20/2023art. 13 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 19 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Precedenti: 675462-01, 668412-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Lesione di interessi costituzionalmente tutelati - Valutazione delle conseguenze subite dal danneggiato nella sfera morale e delle conseguenze incidenti sul piano dinamico-relazionale - Necessità - Conseguenze - Autonoma risarcibilità - Presupposti - Fattispecie.
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius sulla vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del 78 <!-- pag. 79 --> danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che non aveva tenuto conto, ai fini della personalizzazione della liquidazione del danno sotto il profilo dinamico-relazionale, della condizione vegetativa irreversibile nella quale era venuta a trovarsi la danneggiata in conseguenza dell'illecito, da cui era derivata la totale compromissione di qualsivoglia attività realizzatrice della persona).
Cass. civ. n. 25474/2025Sez. 3Rv. 676291-01
Riguarda ancheart. 1226 Codice civileart. 2056 Codice civileart. 2059 Codice civileart. 139 Codice delle assicurazioni private.art. 138 Codice delle assicurazioni private.
Precedenti: 672920-01
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - EFFETTI Obblighi ex artt. 147 e 148 c.c. - Violazione - Danno endofamiliare - Risarcimento - Prova presuntiva - Perdita della bigenitorialità - Rilevanza - Fatto noto - Conseguenze. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.
In tema di danno endofamiliare conseguente alla violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione e al mantenimento dei figli ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., il principio che richiede, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, la necessità di debita allegazione e prova, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c.c., va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità, realizzata attraverso la consapevole sottrazione del genitore ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisce, di per sé, un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, comportando scelte e opportunità diverse da quelle altrimenti compiute.
Cass. civ. n. 24719/2025Sez. 1Rv. 675673-01
Riguarda ancheart. 147 Codice civileart. 148 Codice civileart. 2727 Codice civileart. 2729 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 2059 Codice civilee altri 2
Precedenti: 664829-01, 666291-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Art. 6 del c.c.n.l. 13 luglio 2015 per il personale direttivo delle aziende di credito - Azione penale avviata nei confronti del dipendente - Diritto al rimborso delle spese giudiziali - Interpretazione - Sindacabilità in cassazione - Erronea applicazione dei canoni ermeneutici - Criteri dell'interpretazione letterale e logica - Accertamento della comune intenzione delle parti stipulanti lo specifico contratto collettivo - Principio di buona fede - Commissione dell'illecito "in occasione" dello svolgimento dell'attività lavorativa - Configurabilità - Esclusione - Nell'esercizio delle funzioni - Sussistenza - Fattispecie.
L'interpretazione dell'art. 6 del c.c.n.l. del personale direttivo delle aziende di credito va effettuata secondo i criteri letterali e logici, avendo cura di accertare la comune intenzione delle parti che hanno stipulato lo specifico contratto collettivo, dovendosi attribuire una particolare importanza al principio di buona fede ex art. 1366 c.c., che enuncia un dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost. e impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire per preservare i reciproci interessi; ne deriva che è censurabile, in sede di legittimità, l'interpretazione del giudice di merito ove la clausola contrattuale venga intesa come diretta ad addossare all'impresa le spese giudiziali del lavoratore sottoposto a procedimento penale con riguardo a tutte le ipotesi di reato poste in essere "in occasione" dell'attività di lavoro e, quindi, in riferimento a una mera coincidenza temporale o materiale, anziché solo alle condotte criminose inerenti al corretto svolgimento dell'attività funzionale, dovendosi ritenere che la tutela apprestata dalla norma collettiva abbia ad oggetto l'esercizio legittimo delle funzioni affidate e in linea con le direttive del datore e con le finalità istituzionali dell'azienda bancaria e non anche la violazione delle funzioni medesime, in danno alla stessa e in contrasto con le istruzioni impartite. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva sostenuto l'operatività dell'art. 6 c.c.n.l. in base al rilievo che il dirigente era imputato del delitto di cui all'art. 2622, commi 1 e 2, c.c., rispetto al quale soggetti offesi sono solo i soci e i creditori, escludendo, perciò, che il reato fosse stato commesso in danno dell'impresa bancaria, senza tuttavia considerarne la natura plurioffensiva finalizzata a tutelare la veridicità delle fonti di prova anche in rapporto agli interessi delle imprese).
Cass. civ. n. 24385/2025Sez. 2Rv. 676238-02
Riguarda ancheart. 2622 Codice civileart. 1366 Codice civileart. 1362 Codice civileart. 1375 Codice civileart. 1363 Codice civile
Precedenti: 605022-01
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE Separazione personale dei coniugi - Diritto all'assegno di mantenimento - Condizioni - Non addebitabilità della separazione - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 c.c. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
In tema di separazione coniugale, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 c.c., nella parte in cui subordina il diritto all'assegno di mantenimento alla mancata addebitabilità della separazione, in quanto è rimessa alla discrezionalità legislativa la ponderazione tra rispetto degli obblighi derivanti dal matrimonio e ragioni della solidarietà, le quali non sono assolutamente neglette o conculcate, perché al coniuge separato con addebito, se bisognoso, viene comunque garantito il diritto agli alimenti.
Cass. civ. n. 18952/2025Sez. 1Rv. 674921-01
Riguarda ancheart. 29 Costituzioneart. 156 Codice civile
Precedenti: 638493-01
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE Clausola penale - Manifesta eccessività - Criteri di riferimento - Fondamento - Fattispecie.
Ai fini della valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ai fini dell'art. 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall'interesse del creditore all'adempimento e, cioè, dall'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni da valutarsi in relazione alla situazione esistente al momento dell'applicazione poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso l'iniquità della clausola penale valutandola esclusivamente in relazione al momento della stipulazione del contratto di appalto cui accedeva, senza tener delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento con precipuo riguardo alla cristallizzazione del periodo di ritardo).
Cass. civ. n. 18463/2025Sez. 2Rv. 675996-01
Riguarda ancheart. 1384 Codice civileart. 1175 Codice civileart. 1375 Codice civile
Precedenti: 671308-01
FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE Procreazione medicalmente assistita eseguita all'estero - Figlio nato in Italia da madre italiana - Status di figlio riconosciuto anche della madre intenzionale - Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8 della l. n. 40 del 2004 - Conseguenze - Interpretazione evolutiva - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. · STATO CIVILE - ATTI - RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI In genere.
In caso di concepimento all'estero mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, voluto da coppia omoaffettiva femminile, il bambino nato in Italia ha lo status di figlio riconosciuto anche nei confronti della madre intenzionale che, insieme alla madre biologica, ha prestato il consenso alla pratica fecondativa, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8 della l. n. 40 del 2004, con la sentenza n. 68 del 2025, non potendo il giudice comune, prima di tale pronuncia, riconoscere la genitorialità della madre intenzionale per via di interpretazione evolutiva, preclusa dal tenore letterale 12 <!-- pag. 13 --> dell'art. 8 della citata l. 40. (Nella specie, la S.C., pur rigettando il ricorso, ha corretto la motivazione della decisione impugnata che, nell'accogliere la domanda proposta dalla madre di intenzione, volta ad ottenere il riconoscimento di due minori, nati in Italia, grazie a tecniche di procreazione medicalmente assistita praticate all'estero, aveva interpretato evolutivamente l'art. 8 della l. 40 del 2004, al fine di conseguire la piena tutela dei minori).
Cass. civ. n. 15075/2025Sez. 1Rv. 675210-01
Riguarda ancheart. 4 Procreazione medicalmente assistitaart. 6 Procreazione medicalmente assistitaart. 8 Procreazione medicalmente assistitaart. 9 Procreazione medicalmente assistitaart. 29 d.P.R. 396/2000art. 250 Codice civilee altri 1
Precedenti: 665161-01, 664311-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Inadempimento del gestore telefonico - Lesione al corretto svolgimento dell'attività professionale - Danno non patrimoniale - Sussistenza - Fondamento -Fattispecie.
L'inadempimento del gestore telefonico, tale da impedire ad un professionista l'uso del telefono fisso, cagiona un danno non patrimoniale risarcibile perché lede la sua immagine e reputazione professionale, facendolo apparire un soggetto sempre irreperibile o che ha cessato l'attività senza disattivarne il numero e, dunque, inaffidabile. (Nella specie, per circa dieci mesi, il numero telefonico di uno studio legale, a causa del malfunzionamento, risultava libero per chi chiamava, ma muto per il ricevente).
Cass. civ. n. 10201/2025Sez. 3Rv. 674636-01
Riguarda ancheart. 2059 Codice civileart. 1218 Codice civile
Precedenti: 649413-01, 658758-01, 605494-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI NATURALI Unioni di fatto - Doveri morali e sociali - Adempimento di obbligazioni naturali - Condizioni - Fondamento.
Le unioni di fatto sono un diffuso fenomeno sociale che trova tutela nell'art. 2 Cost. e sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che possono concretizzarsi in attività di assistenza materiale e di contribuzione economica, prestata non solo nel corso del rapporto di convivenza, ma anche nel periodo successivo alla sua cessazione e che possono configurarsi, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, come adempimento di un'obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 c.c., ove siano ricorrenti pure gli ulteriori requisiti della proporzionalità, spontaneità ed adeguatezza; del resto, il vincolo solidaristico e affettivo che trae origine dalla pregressa unione di fatto trova rispondenza nel mutato contesto valoriale di riferimento e si pone in lineare rapporto con la valutazione corrente nella società, fondata sull'affermazione progressivamente sempre più estesa di una concezione pluralistica della famiglia.
Cass. civ. n. 28/2025Sez. 1Rv. 673591-01
Riguarda ancheart. 2034 Codice civile
Precedenti: 641356-01, 668005-01
Pensione di reversibilità - Coppia di persone dello stesso sesso - Disciplina antecedente alla data di entrata in vigore della l. n. 76 del 2016 - Riconoscimento a favore del superstite già legato da vincolo formalizzato all’estero.
Le Sezioni Unite civili hanno ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 36 e 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, nella parte in cui, limitando il diritto al coniuge, non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite, in caso di decesso, verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, dell’altro componente della coppia omosessuale, nonostante l’avvenuta formalizzazione del vincolo all’estero.
Cass. civ. n. 19596/2025Sez. Udocumento ufficiale Riguarda ancheart. 36 Costituzioneart. 38 Costituzione
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ASSISTENZA PUBBLICA - Congedo straordinario retribuito per assistenza a familiari con disabilità - Art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 - Beneficiari - Conviventi di fatto - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale.
La Sezione Lavoro ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nel testo anteriore alla modifica introdotta con l’art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 105 del 2022, nella parte in cui, in contrasto con gli artt. 2, 3, 32 Cost., non includeva il convivente di fatto tra i soggetti beneficiari del congedo straordinario finalizzato all’assistenza del familiare con disabilità grave (rectius, ai sensi del d.lgs. n. 62 del 2024, del familiare con necessità di sostegno intensivo).
Cass. civ. n. 30785/2024Sez. 4documento ufficiale Riguarda ancheart. 3 Costituzioneart. 32 Costituzione
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Potere di autotutela tributaria - Fondamento - Interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi - Conseguenze - Esercizio in malam partem - Ammissibilità - Condizioni - Accertamento integrativo - Differenze - Tutela dell’affidamento del contribuente - Configurabilità.
Le Sezioni Unite Civili – risolvendo il contrasto rilevato dalla Sezione Tributaria con l’ordinanza interlocutoria n. 33665 del 2023 – hanno affermato i seguenti principi: «In tema di accertamento tributario, il potere di autotutela tributaria, le cui forme e modalità sono disciplinate dall’art. 2-quater, comma 1, d.l. n. 564 del 1994, conv. nella legge n. 656 del 1994 e dal successivo d.m. n. 37 del 1997, di attuazione, e, con decorrenza dal 18 gennaio 2024, dagli artt. 10-quater e 10-quinquies, legge n. 212 del 2000, trae fondamento, al pari della potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost. in vista del perseguimento dell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati; di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria, ove non sia decorso il termine di decadenza per l’accertamento previsto per il singolo tributo e sull’atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l’atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto anche per una maggiore pretesa». «In tema di accertamento tributario, l’autotutela sostitutiva in malam partem, con adozione di un nuovo atto per una maggiore pretesa in sostituzione di quello annullato, si differenzia, strutturalmente e funzionalmente, dall’accertamento integrativo, previsto dagli artt. 43, quarto comma (ora terzo), d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, quarto comma, d.P.R. n. 633 del 1972, che pure comporta l’emissione di un nuovo atto per una ulteriore pretesa in aggiunta a quella originaria, posto che, nel primo caso, la valutazione investe l’atto originario che, in quanto viziato, viene annullato e sostituito sulla base degli stessi elementi già considerati, mentre, nel secondo, il precedente atto è valido e ad esso ne viene affiancato un altro, contenente una pretesa aggiuntiva per il medesimo tributo e periodo d’imposta, non ponendosi, neppure in astratto, l’esigenza di una rivalutazione degli elementi di fatto e diritto in base ai quali il primo atto è stato emesso; ne consegue che il requisito della “sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi” non si applica per il provvedimento emesso in autotutela sostitutiva ancorché fonte di una maggiore imposizione». «In caso di autotutela tributaria sostitutiva in malam partem, con adozione di un nuovo atto per una maggiore pretesa in sostituzione di quello annullato, il legittimo affidamento del contribuente non è integrato dalla mera esistenza del precedente atto viziato ovvero dall’errata valutazione delle circostanze poste a suo fondamento, ostandovi il generale dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva in forza degli artt. 2 e 53 Cost.; può, per contro, assumere rilievo, ai fini della configurabilità del legittimo affidamento, l’esistenza di specifiche indicazioni erronee o di condotte intrinsecamente contraddittorie da parte dell’agenzia fiscale anteriormente all’adozione dell’atto illegittimo qualora le somme pretese siano state compiutamente versate e ricorrano ragioni di certezza e stabilità».
Cass. civ. n. 30051/2024Sez. Udocumento ufficiale Riguarda ancheart. 23 Costituzioneart. 53 Costituzioneart. 97 Costituzione
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Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).