Stante la sostanziale (e quasi letterale) corrispondenza di proposizioni normative tra l'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), ed i commi quarto e seguenti dell'art. 34 del Concordato stesso (reso esecutivo con l'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810) - per cui è da escludere che la rinunzia dello Stato all'esercizio della giurisdizione a favore dell'ordinamento canonico nelle cause matrimoniali sia stata resa operante dall'art. 17, essendosi già prodotta la riserva a favore del giudice ecclesiastico con la inserzione nel nostro ordinamento dell'art. 34 Concordato, così come disposta in forza del citato art. 1 legge 810 del 1929 -, finisce per risultare priva di effetti una eventuale declaratoria di illegittimità, con conseguente caducazione, dell'art. 17 poiché rimarrebbe ugualmente ferma l'applicabilità dei precetti contenuti nei predetti commi quarto e seguenti dell'art. 34, così come sono stati immessi nell'ordinamento italiano dall'art. 1 della legge 810 del 1929. Pertanto, è inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge n. 847 del 1929, sollevata - in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e seguenti Cost. - sotto il profilo che, per effetto della rinunzia alla giurisdizione, verrebbero resi esecutivi nell'ordinamento italiano sentenze e provvedimenti di tribunali ed autorità ecclesiastiche, emessi in violazione dei principi supremi del nostro ordinamento costituzionale.
Art. 17 Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio