Art. 17
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L'indennita' integrativa speciale non e' cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. Deve, comunque, essere fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Le disposizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, introdotto con la legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 41, si applicano anche alle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
6La Corte Costituzionale, con sentenza 8-22 aprile 1991, n. 172 (in G.U. 1a s.s. 24/4/1991, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti".
Testo in vigore dal 25 aprile 1991 al 7 maggio 1992
