Come la Corte ha già avuto modo di statuire, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, la diminuzione del trattamento pensionistico complessivo, in caso di espletamento di una nuova attività lavorativa, può essere giustificata e compatibile col principio stabilito dall'art. 36, primo comma, della Costituzione soltanto se sia correlata ad una retribuzione di questa nuova attività che ne giustifichi la misura: cosicché non sono legittime le norme che implichino una sostanziale decurtazione del complessivo trattamento pensionistico, senza stabilire il limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata, oltre il quale tale decurtazione diventa operante. Ne consegue che violano l'art. 36, primo comma, della Costituzione, l'art. 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e l'art. 15 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. in legge 29 febbraio 1980, n. 33, i quali rispettivamente prevedono, per i pensionati che svolgono anche attività di lavoro subordinato, il primo l'esclusione dell'indennità integrativa speciale, il secondo, invece, il congelamento dell'importo dovuto al 31 dicembre 1978 di detta indennità. Tali articoli pertanto vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui non determinano la misura della retribuzione, oltre la quale diventano operanti l'esclusione ed il congelamento dell'indennità integrativa speciale, spettando al legislatore, che deve provvedervi nel rispetto del precetto costituzionale dell'art. 36, primo comma, della Costituzione, la determinazione di tale misura e quella della relativa decorrenza. - Con analoga decisione, in base allo stesso principio: S. n. 566/1989.
Art. 17 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)