Art. 8 — Risposte e rettifiche
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Il direttore o vice direttore responsabile e' tenuto a far inserire nel periodico, integralmente e gratuitamente, le risposte, rettifiche o dichiarazioni delle persone cui siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni lesivi della loro dignita' o da mese ritenuti contrari a verita', purche' le risposte, rettifiche o dichiarazioni non abbiano contenuto che possa dar luogo a incriminazione penale. La pubblicazione prevista nel comma precedente deve farsi entro tre giorni per i quotidiani e nel numero successivo per gli altri periodici, nella medesima edizione, pagina o rubrica del periodico e con i medesimi caratteri dello scritto che l'ha determinata. La rettifica non puo' sorpassare la lunghezza dell'articolo o del passo a cui essa si riferisce. Essa potra', tuttavia, raggiungere le venti righe, qualora l'articolo o il passo da rettificare sia di una lunghezza minore. Il rifiuto di ottemperare all'obbligo anzidetto e' punito con la reclusione sino a mesi sei e la multa da trentamila a cinquantamila lire. La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel periodico stesso. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.
Testo in vigore dal 20 febbraio 1948 al 21 agosto 1981
