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Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamenti, posteriori all'entrata in vigore della presente legge, da parte delle imprese industriali, diverse da quelle edili, per cessazione di attivita' aziendali di stabilimento o di reparto, non stagionali o di breve durata, o per riduzione di personale, il lavoratore impiegato od operaio, qualora possa far valere almeno 13 settimane o un trimestre di lavoro retribuito, prestato fino alla data del licenziamento con rapporto a carattere continuativo, e comunque non a termine, alle dipendenze, della stessa impresa, presso aziende, stabilimenti o reparti permanenti di essa, ha diritto al trattamento speciale di cui alle disposizioni seguenti. L'importo giornaliero del trattamento speciale di cui al precedente comma e' determinato dividendo rispettivamente per trenta o per ventotto i due terzi della retribuzione di fatto corrispondente all'orario contrattuale ordinario percepito nell'ultimo mese di lavoro in caso di paga mensile o nelle ultime quattro settimane, in caso di paga settimanale, al netto dei compensi, comunque denominati, che non abbiano carattere continuativo o siano collegati a rischi o prestazioni particolari, e al netto, altresi', delle trattenute stabilite dalla legge per contribuzioni ed oneri sociali e fiscali. L'importo del trattamento speciale, in caso di godimento della indennita' di disoccupazione, e' diminuito dell'ammontare della medesima al netto degli assegni familiari eventualmente spettanti al lavoratore. Il trattamento speciale di cui al presente articolo e' corrisposto per un periodo massimo di 180 giorni, comprese le domeniche e gli altri giorni festivi, osservando, in quanto compatibili, le norme vigenti per il trattamento ordinario di disoccupazione e, in mancanza, apposite disposizioni da emanarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale disporra', con proprio decreto, l'istituzione di corsi di qualificazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 46 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e allo articolo 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424, quando almeno 15 lavoratori, che versino nelle condizioni previste dal primo comma del presente articolo, ne facciano richiesta al competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. La natura dei singoli corsi e' determinata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, mediante aggiornamento del programma annuale, tenendo conto delle esigenze formative e della qualifica professionale dei richiedenti. La gestione dei corsi e' affidata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli enti di cui alla legge 12 febbraio 1967, n. 36, e i relativi oneri di spesa sono assunti dal fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.
Testo in vigore dal 5 novembre 1968 al 1 marzo 1980
