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Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamenti, posteriori all'entrata in vigore della presente legge, da parte delle imprese industriali, diverse da quelle edili, per cessazione di attivita' aziendali di stabilimento o di reparto, non stagionali o di breve durata, o per riduzione di personale, il lavoratore impiegato od operaio, qualora possa far valere almeno 13 settimane o un trimestre di lavoro retribuito, prestato fino alla data del licenziamento con rapporto a carattere continuativo, e comunque non a termine, alle dipendenze, della stessa impresa, presso aziende, stabilimenti o reparti permanenti di essa, ha diritto al trattamento speciale di cui alle disposizioni seguenti. L'importo giornaliero del trattamento speciale di cui al precedente comma e' determinato dividendo rispettivamente per trenta o per ventotto i due terzi della retribuzione di fatto corrispondente all'orario contrattuale ordinario percepito nell'ultimo mese di lavoro in caso di paga mensile o nelle ultime quattro settimane, in caso di paga settimanale, al netto dei compensi, comunque denominati, che non abbiano carattere continuativo o siano collegati a rischi o prestazioni particolari, e al netto, altresi', delle trattenute stabilite dalla legge per contribuzioni ed oneri sociali e fiscali. L'importo del trattamento speciale, in caso di godimento della indennita' di disoccupazione, e' diminuito dell'ammontare della medesima al netto degli assegni familiari eventualmente spettanti al lavoratore. Il trattamento speciale di cui al presente articolo e' corrisposto per un periodo massimo di 180 giorni, comprese le domeniche e gli altri giorni festivi, osservando, in quanto compatibili, le norme vigenti per il trattamento ordinario di disoccupazione e, in mancanza, apposite disposizioni da emanarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale disporra', con proprio decreto, l'istituzione di corsi di qualificazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 46 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e allo articolo 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424, quando almeno 15 lavoratori, che versino nelle condizioni previste dal primo comma del presente articolo, ne facciano richiesta al competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. La natura dei singoli corsi e' determinata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, mediante aggiornamento del programma annuale, tenendo conto delle esigenze formative e della qualifica professionale dei richiedenti. La gestione dei corsi e' affidata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli enti di cui alla legge 12 febbraio 1967, n. 36, e i relativi oneri di spesa sono assunti dal fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

Testo in vigore dal 5 novembre 1968 al 1 marzo 1980

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 190/1995

    Questione infondata
    23 maggio 1995

    La mancata previsione, nell'art. 8, quarto comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (abrogato dall'art. 16, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ma applicabile nel giudizio 'a quò) in caso di rioccupazione del disoccupato con rapporto a tempo determinato, della sospensione, anziché della perdita, dell'indennità di disoccupazione speciale, non comporta violazione degli artt. 38, 3, 4 e 97 Cost.. La indennità speciale di disoccupazione regolata dalla disposizione impugnata presuppone infatti, come l'indennità ordinaria, lo stato di disoccupazione derivante dalla cessazione di un rapporto di lavoro, salvi i casi eccezionali previsti dagli artt. 54 e 55 del regolamento approvato con r.d. 7 dicembre 1924, n. 2270, nessuno dei quali ricorre però nella specie. Il successivo reimpiego del lavoratore, quale che sia il tipo del nuovo contratto, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, comporta la cessazione dello stato di disoccupazione, e, con esso, il diritto al trattamento previdenziale precedentemente corrisposto a questo titolo. Tale conseguenza è fondata precisamente sull'art. 38 Cost. e ciò esclude anche la violazione degli altri parametri costituzionali invocati. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 38 e 97 Cost., degli artt. 8, quarto comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e 34 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818). red.: S. Pomodoro

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 38 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 337/1992

    Questione infondata
    15 luglio 1992

    Mentre il trattamento speciale di disoccupazione, regolato dal combinato disposto degli artt. 8, secondo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e 4, primo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, presuppone la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento del prestatore d'opera per cessazione dell'attività produttiva in cui era occupato, e ha funzione di conservare transitoriamente - nella misura di due terzi, poi elevati a quattro quinti - la retribuzione percepita nell'ultimo mese di occupazione, il trattamento di integrazione salariale, invece, presuppone la continuazione del rapporto di lavoro e perciò è calcolato sulla retribuzione in corso, avendo la funzione di sostituire temporaneamente all'obbligazione retributiva del datore di lavoro, che rimane sospesa, l'obbligazione previdenziale, commisurata alla prima, dell'ente gestore della Cassa. Pertanto, anche se l'uno, come l'altro, istituto sono entrambi riconducibili nel quadro degli strumenti di lotta contro la disoccupazione, la diversità di presupposti e funzione che li contraddistingue, non consente di far richiamo alla regolamentazione dell'integrazione quadagni per contestare, di fronte all'art. 3 Cost., la legittimità costituzionale della disciplina del trattamento speciale di disoccupazione. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 8, secondo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e 4, primo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464).

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 8 Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati

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  • Ordinanza n. 323/1985

    Altra decisione
    11 dicembre 1985

    Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, legge 5 novembre 1968, n. 1115, sollevata sotto il profilo dell'illegittimità costituzionale dell'inapplicabilità dello speciale trattamento di disoccupazione ivi previsto, in caso di licenziamento per fallimento dell'impresa. Infatti la sopravvenuta legge 23 aprile 1981, n. 155, all'art. 25, ultimo comma, prevede che "l'art. 8, primo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, deve essere interpretato nel senso che il diritto al trattamento speciale di disoccupazione è riconosciuto anche ai lavoratori, impiegati od operai, licenziati per cessazione totale dell'attività da parte di imprese industriali, per qualsiasi causa la stessa sia intervenuta", e quindi, secondo la giurisprudenza della Cassazione, che a tale norma ha attribuito "efficacia retroattiva e valore di interpretazione autentica", anche se a seguito di fallimento.

    Art. 3 cost. · Art. 8 Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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