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Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamenti, posteriori all'entrata in vigore della presente legge, da parte delle imprese industriali, diverse da quelle edili, per cessazione di attivita' aziendali di stabilimento o di reparto, non stagionali o di breve durata, o per riduzione di personale, il lavoratore impiegato od operaio, qualora possa far valere almeno 13 settimane o un trimestre di lavoro retribuito, prestato fino alla data del licenziamento con rapporto a carattere continuativo, e comunque non a termine, alle dipendenze, della stessa impresa, presso aziende, stabilimenti o reparti permanenti di essa, ha diritto al trattamento speciale di cui alle disposizioni seguenti. 3 L'importo giornaliero del trattamento speciale di cui al precedente comma e' determinato dividendo rispettivamente per trenta o per ventotto i due terzi della retribuzione di fatto corrispondente all'orario contrattuale ordinario percepito nell'ultimo mese di lavoro in caso di paga mensile o nelle ultime quattro settimane, in caso di paga settimanale, al netto dei compensi, comunque denominati, che non abbiano carattere continuativo o siano collegati a rischi o prestazioni particolari, e al netto, altresi', delle trattenute stabilite dalla legge per contribuzioni ed oneri sociali e fiscali. L'importo del trattamento speciale, in caso di godimento della indennita' di disoccupazione, e' diminuito dell'ammontare della medesima al netto degli assegni familiari eventualmente spettanti al lavoratore. Il trattamento speciale di cui al presente articolo e' corrisposto per un periodo massimo di 180 giorni, comprese le domeniche e gli altri giorni festivi, osservando, in quanto compatibili, le norme vigenti per il trattamento ordinario di disoccupazione e, in mancanza, apposite disposizioni da emanarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale disporra', con proprio decreto, l'istituzione di corsi di qualificazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 46 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e allo articolo 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424, quando almeno 15 lavoratori, che versino nelle condizioni previste dal primo comma del presente articolo, ne facciano richiesta al competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. La natura dei singoli corsi e' determinata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, mediante aggiornamento del programma annuale, tenendo conto delle esigenze formative e della qualifica professionale dei richiedenti. La gestione dei corsi e' affidata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli enti di cui alla legge 12 febbraio 1967, n. 36, e i relativi oneri di spesa sono assunti dal fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori. 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 febbraio 1980, n. 33
2con decorrenza dal 16 dicembre 1979
La L. 29 febbraio 1980, n. 33, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dal 16 dicembre 1979 l'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 ed all'articolo 10 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e' elevato dai due terzi all'ottanta per cento. L'importo del trattamento di cui al comma precedente non puo' superare l'ammontare mensile di L. 600.000".
L. 23 aprile 1981, n. 155
3La L. 23 aprile 1981, n. 155 ha disposto (con l'art. 25, comma 2) che "l'articolo 8, primo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, deve essere interpretato nel senso che il diritto al trattamento speciale di disoccupazione e' riconosciuto anche ai lavoratori, impiegati od operai, licenziati per cessazione totale dell'attivita' da parte di imprese industriali, per qualsiasi causa la stessa sia intervenuta".
Testo in vigore dal 12 maggio 1981 al 11 agosto 1991
