Art. 2 — Sede e circondario degli uffici del giudice di pace
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Gli uffici del giudice di pace hanno sede in tutti i capoluoghi dei mandamenti esistenti fino alla data di entrata in vigore della legge 1 febbraio 1989, n. 30. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace in uno o piu' comuni del mandamento, ovvero in una o piu' circoscrizioni in cui siano ripartiti i comuni. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, due o piu' uffici contigui del giudice di pace possono essere costituiti in un unico ufficio con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi i cinquantamila abitanti. Nel decreto e' designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace.
Testo in vigore dal 27 novembre 1991 al 13 settembre 2012
