Istituzione del giudice di pace
Art. 49 — Efficacia di singole disposizioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1991 al 27 dicembre 1992. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41; da 43 a 47 hanno effetto a decorrere dal 2 gennaio 1993.
Testo in vigore dal 27 novembre 1991 al 27 dicembre 1992
