Art. 223 fallimento — Fatti di bancarotta fraudolenta
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Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di societa' dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo. Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se:
- 1)hanno commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 2621, 2622, 2623, 2628, 2630, comma primo, del codice civile;
- 2)hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della societa'. Si applica altresi' in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 16 aprile 2002 · versione 0 su Normattiva