Art. 99 fallimentoProcedimento

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Il giudice delegato provvede all'istruzione delle varie cause di opposizione e quindi fissa l'udienza per la discussione davanti al collegio a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile. Quando alcune opposizioni sono mature per la decisione e altre richiedono lunga istruzione, il giudice pronuncia ordinanza con la quale separa le cause e rimette al collegio quelle mature per la decisione. Il tribunale pronuncia su tutte le opposizioni, che gli sono rimesse, con unica sentenza. Nella ipotesi prevista dall'art. 279, primo comma, del codice di procedura civile, il tribunale puo' ammettere provvisoriamente al passivo tutto o in parte il credito contestato. La sentenza deve essere affissa alla porta esterna del tribunale entro otto giorni dalla sua pubblicazione, ed e' provvisoriamente esecutiva. Il cancelliere da' immediato avviso dell'avvenuta pubblicazione ai procuratori delle parti, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile. Il termine per appellare e' di giorni quindici dall'affissione della sentenza. Si osservano per il giudizio di appello le disposizioni dei commi precedenti in quanto applicabili. Il termine per il ricorso in cassazione decorre dal giorno dell'affissione della sentenza ed e' ridotto della meta'. 13 Non e' ammesso l'appello per le controversie non eccedenti la competenza del pretore. 17

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

13

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 27 novembre 1980 n. 152 (in G.U. 1a s.s. 03/12/1980 n. 332), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 99, quinto comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui fa decorrere i termini per appellare e per il ricorso in Cassazione dalla affissione della sentenza resa su opposizioni allo stato passivo".

Corte Costituzionale

17

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 3 aprile 1982 n. 69 (in G.U. 1a s.s. 07/04/1982 n. 96), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 99 ultimo comma r.d. 16 marzo 1942 n. 267, nella parte in cui sancisce l'inappellabilita' delle sentenze rese su crediti di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, contemplati negli artt. 409 e 442 c.p.c.".

Testo vigente dal 8 aprile 1982 al 18 luglio 1998 · versione 16 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art99 · fonte su Normattiva