Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Ricorso al giudice delegato, cui è attribuita l’attività istruttoria nella causa di opposizione - Asserita incompatibilità con la precedente attività del giudice e con il principio di imparzialità - Questione identica ad altra già decisa con ordinanza di manifesta infondatezza - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 98 e 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui, rispettivamente, prevedono in materia fallimentare che il ricorso in opposizione allo stato passivo sia presentato al giudice delegato (art. 98) e che il giudice delegato sia il giudice istruttore della causa di opposizione (art. 99); assumendosi con ciò la violazione dell'art. 111 della Costituzione, nel testo novellato, e del principio di imparzialità del giudice. Principio, questo, che risulta, al contrario, pienamente tutelato anche anteriormente alla modifica costituzionale dell'art. 111 predetto, sicché restano validi - e vanno confermati, in mancanza di profili nuovi o diversi - gli argomenti svolti in precedenti pronunce (da ultimo, nella ordinanza n. 167 del 2001); dovendo essere ribadita, in particolare, la netta distinzione tra la cognizione sommaria del giudice delegato e quella piena del giudice dell'opposizione, e tra la formazione dello stato passivo e la pronuncia sulla opposizione, la quale soltanto è suscettibile di assumere effetti di giudicato. - V. anche su analoga questione ordinanza n. 167/2001 e, in precedenza, sentenze n. 94/1975, n. 158/1970, ordinanza n. 304/1998 (qui richiamate).
sentenza 75/2002massima n. 26850 Riguarda ancheart. 98 Legge fallimentare
Fallimento - Giudizio di opposizione allo stato passivo - Poteri del giudice delegato al fallimento - Istruzione e partecipazione alla decisione - Esclusione della possibilità di astensione da parte del giudice (ai sensi dell'art. 51, primo comma, numero 4, cod. proc. civ.) - Asserita disparità di trattamento tra gli opponenti allo stato passivo e tutti gli altri attori di un ordinario giudizio civile, con lesione del diritto di difesa e dei principi posti a garanzia dell'autonomia e indipendenza della funzione giurisdizionale e di terzietà e imparzialita' del giudice - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 98 e 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui designano il giudice delegato al fallimento a ricevere e ad istruire, nonché, indirettamente, a partecipare alla decisione, nei giudizi di opposizione allo stato passivo previsti e disciplinati dalle medesime disposizioni. Non esiste, infatti, alcuna incompatibilità tra l'attività istruttoria e decisoria relativa alla causa di opposizione allo stato passivo, e quella svolta in precedenza dal giudice delegato per la formazione dello stato passivo. - Nello stesso senso, v. sentenze n. 94/1975, n. 158/1970, e l'ordinanza n. 304/1998. M.R.
Riguarda ancheart. 98 Legge fallimentare
FALLIMENTO - CAUSA DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DELEGATO AL FALLIMENTO DI SVOLGERE LE FUNZIONI DI GIUDICE ISTRUTTORE DELLA PREDETTA CAUSA - DEDOTTA INCOMPATIBILITA' - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - posto che la Corte ha gia' dichiarato non fondata la medesima questione, escludendo l'incompatibilita' tra l'attivita' istruttoria relativa alla causa di opposizione allo stato passivo e quella svolta in precedenza dal giudice delegato per la formazione dello stato passivo - il rimettente non ha prospettato argomenti in contrario, ma si e' limitato a citare la giurisprudenza costituzionale relativa alla posizione del giudice per le indagini preliminari nel processo penale. Peraltro, la Corte, <<dopo avere osservato che la trasferibilita' dei principi in tema di art. 34 cod. proc. pen. al processo civile non puo' non risentire della netta distinzione tra questo e il processo penale>>, ha di recente sottolineato che perche' sussista incompatibilita' endoprocessuale occorre <<la preesistenza di valutazioni ricadenti sulla medesima 'res iudicanda', la quale nella specie non e' comunque ravvisabile per via della particolare sommarieta' della cognizione del giudice delegato nella fase di verificazione dei crediti>>. - Cfr. S. nn. 158/1970, 94/1975 e 326/1997. - Tra le decisioni della Corte riguardanti le incompatibilita' nel processo penale, v., in particolare , S. nn. 432/1995 (sulla partecipazione al dibattimento del giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale); 439/1993 (sulla partecipazione al giudizio dibattimentale del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena concordata); 453/1994 (circa la partecipazione al giudizio del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la domanda di oblazione). red.: G. Leo
FALLIMENTO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - TERMINE DI QUINDICI GIORNI PER L'APPELLO AVVERSO LA SENTENZA, ANZICHE' DI QUELLO DI TRENTA GIORNI STABILITO PER L'APPELLO AVVER SO LE SENTENZE SULLE INSINUAZIONI TARDIVE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE
L'opposizione allo stato passivo e l'insinuazione tardiva sono, secondo la piu' recente giurisprudenza, istituti nettamente differenziati sul piano funzionale e strutturale. In particolare, le esigenze di celerita' e di urgenza che caratterizzano i giudizi di opposizione allo stato passivo sono meno avvertite in tema di domande di insinuazione tardiva, e cio' giustifica la maggiore brevita' del termine (quindici giorni) previsto per l'appello avverso le sentenze rese in materia di opposizione allo stato passivo, rispetto a quello (trenta giorni) previsto invece per l'appello avverso le sentenze pronunciate nei giudizi di dichiarazione tardiva. E d'altra parte l'esigenza di celerita', quand'anche volesse considerarsi per i due istituti identica - come nel caso si assume - potrebbe semmai valere al fine di estendere ai giudizi di insinuazione tardiva il termine abbreviato previsto per i giudizi di opposizione, e non gia' al fine inverso. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 99, comma quinto, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - S. n. 1045/1988.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - FALLIMENTO - SENTENZA RESA SU CREDITI DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA - INAPPELLABILITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
E' irrazionale l'art. 99 ultimo comma, legge fallimentare, nella parte in cui esclude, secondo l'interpretazione della norma seguita dalla Cassazione, l'appellabilita` delle sentenze in materia fallimentare rese su crediti di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria. Infatti, detta esclusione non e` giustificata da esigenze di celerita` intrinseche alla procedura concorsuale, in quanto non colpisce tutti i crediti concorsuali. Altrettanto irrazionale e` il trattamento riservato in punto di mezzi di impugnazione della sentenza di primo grado ai portatori di crediti di lavoro e di assistenza e previdenza obbligatoria, a seconda che il datore di lavoro sia in bonis ovvero fallito o in liquidazione coatta amministrativa, atteso che tutti i creditori sono egualmente legittimati a partecipare alla distribuzione, nel rispetto delle legittime cause di prelazione, del ricavo della liquidazione dei beni del debitore (in bonis o no). (Illegittimita` costituzionale in parte qua dell'art. 99, ultimo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui sancisce l'inappellabilita` della sentenza resa su crediti di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria).
sentenza 69/1982massima n. 11424 FALLIMENTO - SENTENZA CHE DECIDE SULL'OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - APPELLO - TERMINE - DECORRENZA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 152/1980.
FALLIMENTO - DECORRENZA DEI TERMINI PER APPELLARE E PER IL RICORSO IN CASSAZIONE DALLA AFFISSIONE DELLA SENTENZA RESA SU OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".
La decorrenza del termine per l'appello ed il ricorso in Cassazione contro la sentenza resa su opposizione allo stato passivo dalla data della relativa affissione viola il diritto di difesa in giudizio, in quanto non ricorrono esigenze di difficolta` di identificazione dei soggetti interessati ne` la necessita` di impedire il frazionamento della trattazione e della decisione di una pluralita` di pretese in vario modo connesse, attesa la gia` avvenuta identificazione delle parti soccombenti e vincitrici e la possibilita` di riunire in un unico processo piu` impugnazioni di merito in base alle norme del c.p.c.. Pertanto e' illegittimo costituzionalmente - in riferimento all'art. 24 Cost. - l'art. 99, quinto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in cui fa decorrere i termini per appellare e per il ricorso in Cassazione dalla affissione della sentenza resa su opposizione allo stato passivo.
PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 98 E 99 - CAUSE DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - ISTRUZIONE AFFIDATA ALLO STESSO GIUDICE DELEGATO - FINALITA' - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, 24, 101, 102 E 108 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA', COSTITUZIONALE.
Sono infondate, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102 e 108 della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 98 e 99 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare). Infatti, la partecipazione del giudice delegato all'istruzione e alla decisione delle cause di opposizione, mentre risponde all'esigenza di assicurare il rapido svolgimento ed il miglior rendimento dell'attivita' giurisdizionale, non puo' pregiudicare la decisione del Tribunale, giacche' l'appartenenza del giudice delegato all'ordine giudiziario e le garanzie costituzionali che ne assistono lo stato giuridico lo pongono in grado di operare sempre con assoluta obiettivita' (sent. n. 158 del 1970). E d'altra parte, una volta escluso che detta partecipazione pregiudichi l'imparzialita' e la liberta' della decisione non si vede quale pregiudizio possano ricevere le parti in ordine all'esercizio del diritto di difesa, posto che, com'e' pacifico, nessuna limitazione e' apposta dalla legge alla loro attivita' processuale.
Riguarda ancheart. 98 Legge fallimentare
FALLIMENTO - GIUDIZI DERIVANTI DAL FALLIMENTO - INTERRUZIONE PER EFFETTO DELLA CHIUSURA DELLO STESSO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 24, 98, 99, 100, 101, 103 E SEGUENTI - FACOLTA' DEL CREDITORE, DEL DEBITORE E DEL GARANTE DEL CONCORDATO DI RIASSUMERE IL PROCESSO INTERROTTO OVVERO, SCADUTO IL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE, DI INIZIARE UN NUOVO PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE FALLIMENTARE - RITO SPECIALE NEL PRIMO CASO, RITO ORDINARIO NEL SECONDO - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La chiusura del fallimento, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, determina bensi' l'interruzione dei giudizi pendenti di opposizione allo stato passivo, di ammissione tardiva di crediti, di rivendicazione, restituzione o separazione di cose mobili: ma i creditori ed i terzi riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore restituito in bonis, nonche' verso gli eventuali assuntori o garanti del concordato. Ne consegue necessariamente la facolta' di riassumere i processi interrotti, nel termine perentorio di legge, nei confronti del debitore come di coloro che abbiano assunto o garantito gli obblighi del concordato; e ne consegue altresi', quando siasi verificata la estinzione del processo per mancata riassunzione entro il termine, la possibilita' di promuovere un nuovo giudizio, dal momento che la perenzione dell'istanza e del processo non comporta prescrizione o estinzione del diritto di azione. Poiche' trattasi di azioni dipendenti dal fallimento, appare non contestabile, anche dopo il concordato, la competenza del tribunale fallimentare, sancita dall'art. 24 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; ed e' coerente ai principi che riassumendosi il giudizio interrotto questo debba continuare con il medesimo rito, mentre instaurando un nuovo giudizio dovra' invece applicarsi il rito ordinario. Il riconoscimento della permanente competenza funzionale del tribunale fallimentare non integra contrasto con il principio sancito dall'art. 25 della Costituzione, giacche' per le azioni di cui qui si discorre detto tribunale e' il giudice precostituito in via generale dalla legge e cio', in conformita' di consolidata giurisprudenza, e' sufficiente per escludere la violazione della norma costituzionale. Inoltre, le azioni in questione conservano natura fallimentare anche dopo l'omologazione del concordato e la chiusura del fallimento, data la connessione del concordato e della sua esecuzione con la procedura concorsuale sottostante; ne' si puo' ravvisare sottrazione al giudice naturale nemmeno per quanto concerne gli eventuali assuntori o garanti del concordato, in correlazione con gli obblighi ad essi incombenti per l'esecuzione del concordato stesso nei confronti di tutti i creditori.
Riguarda ancheart. 103 Legge fallimentareart. 100 Legge fallimentareart. 24 Legge fallimentareart. 101 Legge fallimentareart. 98 Legge fallimentare
FALLIMENTO - GIUDIZI DERIVANTI DAL FALLIMENTO - INTERRUZIONE PER EFFETTO DELLA CHIUSURA DELLO STESSO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 24, 98, 99, 100, 103 E SEGUENTI - FACOLTA' DEL CREDITORE, DEL DEBITORE E DEL GARANTE DEL CONCORDATO DI RIASSUMERE IL PROCESSO INTERROTTO OVVERO, SCADUTO IL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE, DI INIZIARE UN NUOVO PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE FALLIMENTARE - RITO SPECIALE NEL PRIMO CASO, RITO ORDINARIO NEL SECONDO - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Il precetto costituzionale circa il diritto alla tutela giudiziaria non impone che questa debba essere sempre accordata nella stessa misura e con le stesse modalita' di procedimento; e in particolare, la normativa speciale prevista dalla legge per i giudizi di competenza del tribunale fallimentare ha una logica giustificazione in rapporto alle esigenze e finalita' della procedura concursuale - perduranti anche in ordine all'esecuzione del concordato -, e non comporta, di regola, una sostanziale menomazione della tutela giurisdizionale, configurabile come violazione della garanzia fornita dall'art. 24 della Costituzione. Cio' appare incontestabile anche rispetto ai giudizi interrotti per effetto della chiusura del fallimento: dopo l'omologazione del concordato gli organi fallimentari conservano precise funzioni e responsabilita' in ordine alla esecuzione degli obblighi da esso derivanti, sia per il fallito restituito in bonis, sia anche per gli assuntori o garanti del concordato, egualmente soggetti al controllo del tribunale, cui compete di sorvegliare l'adempimento degli obblighi, con il potere di pronunziare la risoluzione o l'annullamento del concordato stesso.
Riguarda ancheart. 24 Legge fallimentareart. 98 Legge fallimentareart. 100 Legge fallimentareart. 103 Legge fallimentare
FALLIMENTO - GIUDIZI DERIVANTI DAL FALLIMENTO - INTERRUZIONE PER EFFETTO DELLA CHIUSURA DELLO STESSO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 24, 98, 99, 100, 101, 103 SEGUENTI - FACOLTA' DEL CREDITORE, DEL DEBITORE E DEL GARANTE DEL CONCORDATO DI RIASSUMERE IL PROCESSO INTERROTTO OVVERO, SCADUTO IL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE, DI INIZIARE UN NUOVO PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE FALLIMENTARE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - FACOLTA' OFFERTA A TUTTE LE PARTI INTERESSATE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non sussiste nemmeno la prospettata violazione del principio di eguaglianza, perche' la facolta' di riassumere tempestivamente una causa fallimentare interrotta a seguito della omologazione del concordato e' offerta dal vigente sistema, in regime di perfetta parita', a tutte le parti interessate, cosi' come, verificatasi l'estinzione di quel processo, rimane a tutte la possibilita' di riproporre la stessa domanda in un nuovo giudizio, e rispettivamente di proporre domanda di accertamento negativo sul medesimo oggetto. Ed e' superfluo aggiungere che tale liberta' di iniziativa si verifica sempre, in egual misura per ambo le parti, in ogni ipotesi di interruzione o di successiva estinzione del processo, in base alle disposizioni degli artt. 299 e ss. del cod. proc. civ., potendo ciascuno prevenire la parte avversa con la propria iniziativa, o riparare alla sua inerzia processuale.
Riguarda ancheart. 100 Legge fallimentareart. 24 Legge fallimentareart. 98 Legge fallimentareart. 103 Legge fallimentareart. 101 Legge fallimentare
FALLIMENTO - PROCESSO FALLIMENTARE - CAUSA DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - RELATIVA ATTIVITA' ISTRUTTORIA - ASSERITA INCOMPATIBILITA' CON QUELLA SVOLTA IN PRECEDENZA DAL GIUDICE DELEGATO - INSUSSISTENZA.
L'attivita' istruttoria relativa alla causa di opposizione allo stato passivo non e' incompatibile con quella svolta in precedenza dal giudice delegato, perche' si rivolge al fine di raccogliere elementi utili alla decisione del collegio con riguardo ai motivi dell'opposizione, i quali possono portare nuovi elementi decisivi per la pronunzia finale e nuovi profili: il giudice delegato e' piu' idoneo a preparare il materiale probatorio necessario alla pronuncia del tribunale, proprio perche' ha diretto le operazioni fallimentari ed e' meglio in grado di acquisire conoscenze non falsate circa i rapporti fra creditore e fallito. Il giudice delegato infatti e' competente ad apportare modificazioni allo stato passivo da lui predisposto, a seguito delle contestazioni e delle controversie dell'udienza di verificazione (art. 96 l. fall.); cosicche', nella fase istruttoria della causa di opposizione, non fa che continuare a ricercare ogni dato di controllo della situazione creditoria. Ed e' nella stessa condizione in cui si trova quando, nell'udienza di verificazione, procede all'istruzione delle contestazioni sullo stato provvisorio che egli aveva predisposto; con la sola differenza che, in questo secondo caso, egli prepara una sua pronuncia, mentre ex art. 99 avvia il processo verso la pronuncia del tribunale.
FALLIMENTO - PROCESSO FALLIMENTARE - FORMAZIONE DEL GIUDIZIO FINALE - PARTECIPAZIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - MENOMAZIONE DELLA SUA IMPARZIALITA' - INSUSSISTENZA - VALIDITA' GENERALE DEL PRINCIPIO.
Il giudice istruttore partecipa alla formazione del giudizio finale staccandosi dalla premessa delle sue pronuncie anteriori e dei suoi anteriori atteggiamenti. E' su questa linea che la sentenza di questa Corte del 20 maggio 1970, n. 73, ha ritenuto che non viene meno l'imparzialita' del giudice quando egli decide in un procedimento nel quale ha svolto funzioni amministrative, perche' la sua appartenenza all'ordine giudiziario e le garanzie costituzionali che ne assistono lo stato giuridico lo pongono in grado di operare sempre con assoluta obiettivita'. Nella successiva sentenza del 24 giugno 1970, n. 123, a proposito della posizione del pretore, il quale in sede penale ha compiti che sarebbero altrimenti del pubblico ministero, la Corte ha rilevato che cio' non incide sulla liberta' di giudizio conclusivo, ne' rende il giudice, in alcun modo, interessato all'esito di esso. Ha soggiunto la Corte, nella prima sentenza, che l'esigenza di imparzialita', la quale trova la sua manifestazione processuale nell'istituzione stessa del giudice, non e' disattesa dai particolari modi di essere della disciplina legislativa dell'astensione o della ricusazione; nella seconda sentenza poi, ribaditi i principi, ha considerato che il giudice non persegue costituzionalmente altro interesse fuori di quello, oggettivo, dell'accertamento della verita' (v. anche, gia' prima, sent. n. 61/1967).