Art. 6 adozione

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L'adozione e' permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare. L'eta' degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non piu' di quaranta anni l'eta' dell'adottando.7 Sono consentite ai medesimi coniugi piu' adozioni anche con atti successivi.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale, con sentemza 18 marzo-1 aprile 1992, n. 148

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La Corte Costituzionale, con sentemza 18 marzo-1 aprile 1992, n. 148 (in G.U. 1a s.s. 8/4/1992, n. 15) dichiara l' illegittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma nella parte in cui "non consente l'adozione di uno o piu' fratelli in stato di adottabilita', quando per uno di essi l'eta' degli adottanti supera di piu' di quarant'anni l'eta' dell'adottando e dalla separazione deriva ai minori un danno grave per il venir meno della comunanza di vita e di educazione."

Testo vigente dal 9 aprile 1992 al 1 agosto 1996 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art6 · fonte su Normattiva