Art. 6 adozione

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L'adozione e' permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare. L'eta' degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non piu' di quaranta anni l'eta' dell'adottando. 7 8 9 Sono consentite ai medesimi coniugi piu' adozioni anche con atti successivi.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale, con sentemza 18 marzo-1 aprile 1992, n. 148

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La Corte Costituzionale, con sentemza 18 marzo-1 aprile 1992, n. 148 (in G.U. 1a s.s. 8/4/1992, n. 15) dichiara la illegittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma" nella parte in cui non consente l'adozione di uno o piu' fratelli in stato di adottabilita', quando per uno di essi l'eta' degli adottanti supera di piu' di quarant'anni l'eta' dell'adottando e dalla separazione deriva ai minori un danno grave per il venir meno della comunanza di vita e di educazione."

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 18-24 luglio 1996, n. 303 (in G.U. 1a s.s. 31/7/1996, n. 31) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma" nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'eta' di uno dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'eta' dell'adottando, pur rimanendo la differenza di eta' compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore."

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 28 settembre-9 ottobre 1998, n.349 (in G.U. 1a s.s. 14/10/1998, n.41) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma" nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'eta' di uno dei coniugi adottanti non superi di almeno diciotto anni l'eta' dell'adottando, pur rimanendo la differenza di eta' compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore."

Testo vigente dal 15 ottobre 1998 al 15 luglio 1999 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art6 · fonte su Normattiva