Art. 6 adozione

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L'adozione e' permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare. L'eta' degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non piu' di quaranta anni l'eta' dell'adottando. Sono consentite ai medesimi coniugi piu' adozioni anche con atti successivi.

Testo vigente dal 17 maggio 1983 al 9 aprile 1992 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art6 · fonte su Normattiva